IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista  l'istanza  presentata dal magnifico rettore dell'Universita'
degli studi di Palermo, in data 3 marzo 1986, intesa ad  ottenere  il
rinnovo   dell'autorizzazione  all'espletamento  delle  attivita'  di
prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico per la
clinica oculistica;
  Vista    la   relazione   sugli   accertamenti   tecnici   eseguiti
dall'Istituto superiore di sanita' in data 2 ottobre 1987;
  Sentito  il  parere  favorevole  espresso  dalla  sezione  III  del
Consiglio superiore di sanita' in data 26 novembre 1987;
  Considerato  che,  in base agli accertamenti tecnici eseguiti ed al
parere formulato dal Consiglio superiore di sanita', nulla osta  alla
concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di
cornea da cadavere a scopo terapeutico;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409, che approva  il  regolamento  di  esecuzione  della  sopracitata
legge;
  Visto   il   decreto   ministeriale   14   gennaio   1982  relativo
all'autorizzazione del prelievo  di  cornea,  ai  fini  di  trapianto
terapeutico, a domicilio del soggetto donante;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  L'Universita'  degli studi di Palermo e' autorizzata alle attivita'
di:
    a)   prelievo   di  cornea  da  cadavere  a  scopo  di  trapianto
terapeutico;
    b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in
Italia o importata gratuitamente dall'estero.