IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno
1968, e successive modifiche, relativo all'organizzazione comune  dei
mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
  Visto  il  regolamento  CEE  n.  985/68 del Consiglio del 15 luglio
1968, e successive modifiche, che stabilisce le  norme  generali  che
disciplinano  le  misure  di intervento nel mercato del burro e della
crema di latte;
  Visto  il regolamento CEE n. 777/87 del Consiglio del 16 marzo 1987
che modifica il regime degli acquisti all'intervento per il  burro  e
il latte scremato in polvere;
  Visto  il regolamento CEE n. 1547/87 della commissione del 3 giugno
1987 recante le modalita' di  applicazione  del  regolamento  CEE  n.
777/87 in ordine agli acquisti di intervento del burro;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale del 21 settembre 1944,
n.  315,  concernente  la  soppressione  dei   consigli   provinciali
dell'economia e la costituzione delle "Camere di commercio, industria
e agricoltura";
  Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale dette camere
hanno assunto la denominazione di "Camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura";
  Visto  l'art.  13,  punto  4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, concernente il trasferimento  alle
camere  di  commercio,  industria  e  agricoltura  delle attribuzioni
relative alla formazione di mercuriali e listini di prezzi;
  Considerato  che  e'  necessario  comunicare  settimanalmente  alla
commissione CEE il prezzo di mercato del burro rilevato  sui  mercati
rappresentativi;
  Considerata  l'opportunita' di affidare la constatazione del prezzo
prevista dal regolamento CEE n. 1547/87  alle  camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura presso le quali operano apposite
commissioni di quotazione;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Il  prezzo  di  mercato del burro di cui all'art. 2 del regolamento
CEE n. 1547/87 viene rilevato sui  mercati  rappresentativi  indicati
nell'allegato del presente decreto.