IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, concernente l'istituzione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto ed in particolare il comma 8 del citato articolo che attribuisce al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello del tesoro la facolta' di variare con proprio decreto, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, la misura dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro al fine di assicurare il pareggio della gestione; Considerato che i bilanci consuntivi dell'anno 1984 e seguenti evidenziano una situazione di squilibrio economico-finanziario del Fondo; Ritenuta la necessita' di procedere al riequilibrio della gestione del Fondo mediante l'aumento dell'aliquota contributiva; Sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; Decreta: Il contributo di cui al comma 8 dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, dovuto al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' elevato dallo 0,03 allo 0,15 per cento della retribuzione di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, a decorrere dal periodo di paga in corso al primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 9 febbraio 1988 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale FORMICA Il Ministro del tesoro AMATO