IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  2  della  legge  29 maggio 1982, n. 297, concernente
l'istituzione presso l'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale
del  Fondo  di  garanzia  per  il  trattamento di fine rapporto ed in
particolare il  comma  8  del  citato  articolo  che  attribuisce  al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello
del tesoro la facolta' di variare con  proprio  decreto,  sentito  il
consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale, la misura dell'aliquota contributiva a carico dei datori  di
lavoro al fine di assicurare il pareggio della gestione;
  Considerato  che  i  bilanci  consuntivi  dell'anno 1984 e seguenti
evidenziano una situazione di  squilibrio  economico-finanziario  del
Fondo;
  Ritenuta  la necessita' di procedere al riequilibrio della gestione
del Fondo mediante l'aumento dell'aliquota contributiva;
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale;
                               Decreta:
  Il  contributo  di cui al comma 8 dell'art. 2 della legge 29 maggio
1982, n. 297, dovuto al Fondo di garanzia per il trattamento di  fine
rapporto  presso  l'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale e'
elevato dallo 0,03 allo 0,15 per  cento  della  retribuzione  di  cui
all'art.  12  della  legge  30  aprile  1969, n. 153, a decorrere dal
periodo di paga in corso al primo giorno del mese successivo a quello
della pubblicazione del presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 9 febbraio 1988
                        Il Ministro del lavoro
   e della previdenza sociale
                               FORMICA
Il Ministro del tesoro
                                AMATO