IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante  la  riorganizzazione  della  Direzione  generale  delle
assicurazioni   private  e  di  interesse  collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista   la   domanda  in  data  20  luglio  1987  e  la  successiva
integrazione e modificazione in data 13 novembre 1987 della  societa'
per  azioni  Unione  subalpina  di assicurazioni, con sede in Torino,
intesa ad ottenere l'approvazione del nuovo testo dell'art. 12  delle
condizioni  generali  di  polizza  e  dell'art.  8  delle  condizioni
speciali di polizza di una tariffa di  assicurazione  sulla  vita  in
vigore,  entrambi  regolanti  "il  pagamento  delle  prestazioni", in
sostituzione degli analoghi in vigore da applicare ai soli  contratti
di assicurazione stipulati in forma individuale;
  Vista  la  nota in data 4 dicembre 1987 con la quale l'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo  -
ISVAP,   ha  comunicato  che  non  esistono  elementi  ostativi  alla
emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;
                               Decreta:
  E'  approvato,  secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo, il
nuovo testo dell'art. 12  delle  condizioni  generali  di  polizza  e
dell'art.  8  delle  condizioni speciali di polizza di una tariffa di
assicurazione sulla vita in vigore, tariffa GXIIn, entrambi regolanti
"il  pagamento  delle prestazioni", in sostituzione degli analoghi in
vigore approvati rispettivamente con decreti ministeriali  18  giugno
1981   e   10  ottobre  1986,  da  applicare  ai  soli  contratti  di
assicurazione  stipulati  in  forma  individuale,  presentato   dalla
societa'  per  azioni  Unione subalpina di assicurazioni, con sede in
Torino.
  Le  nuove condizioni generali e speciali di polizza dovranno essere
adottate a decorrere dal 1› gennaio 1988.
   Roma, addi' 30 dicembre 1987
                                               Il Ministro: BATTAGLIA