IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la domanda in data 20 luglio 1987 e la successiva integrazione e modificazione in data 13 novembre 1987 della societa' per azioni Unione subalpina di assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione del nuovo testo dell'art. 12 delle condizioni generali di polizza e dell'art. 8 delle condizioni speciali di polizza di una tariffa di assicurazione sulla vita in vigore, entrambi regolanti "il pagamento delle prestazioni", in sostituzione degli analoghi in vigore da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale; Vista la nota in data 4 dicembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: E' approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, il nuovo testo dell'art. 12 delle condizioni generali di polizza e dell'art. 8 delle condizioni speciali di polizza di una tariffa di assicurazione sulla vita in vigore, tariffa GXIIn, entrambi regolanti "il pagamento delle prestazioni", in sostituzione degli analoghi in vigore approvati rispettivamente con decreti ministeriali 18 giugno 1981 e 10 ottobre 1986, da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale, presentato dalla societa' per azioni Unione subalpina di assicurazioni, con sede in Torino. Le nuove condizioni generali e speciali di polizza dovranno essere adottate a decorrere dal 1 gennaio 1988. Roma, addi' 30 dicembre 1987 Il Ministro: BATTAGLIA