IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, recante norme sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante-marittimo e dell'aviazione civile; Visto il proprio decreto 22 febbraio 1984 con il quale sono stati fissati i livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate al personale di cui sopra; Considerato che il Ministero della sanita' provvede all'erogazione dell'assistenza sanitaria al personale navigante-marittimo e dell'aviazione civile anche a mezzo dei poliambulatori a gestione diretta nei quali opera, in base all'art. 6, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 620/1980, personale sanitario a rapporto convenzionale; Considerato che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 620/1980, il Ministero della sanita' e' subentrato, a decorrere dal 1 gennaio 1981, nei rapporti convenzionali esistenti tra le soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime ed i medici ambulatoriali - generici e specialisti; Considerato che i rapporti libero-professionali con i suddetti medici specialisti e generici ambulatoriali sono stati finora regolati alla stregua della disciplina di cui all'accordo collettivo nazionale per i medici ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale, stipulato ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1981; Atteso che il suddetto accordo collettivo nazionale e' scaduto il 31 dicembre 1983 e che, nelle more dell'adozione di una specifica disciplina che tenesse conto della particolarita' del rapporto in relazione alle peculiari esigenze assistenziali delle categorie assistite, e' stato parzialmente applicato, tenuto conto degli istituti compatibili, il successivo accordo per i medici ambulatoriali operanti presso le USL reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1984, n. 884; Ritenuto di dover provvedere all'autonoma disciplina dei rapporti suindicati in relazione alle indicazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 620/1980 e tenuto conto delle peculiari esigenze organizzative e gestionali del Ministero della sanita' nel settore dell'erogazione delle prestazioni specialistiche e generiche al personale navigante-marittimo e dell'aviazione civile, anche in relazione alle funzioni medico-legali demandate al Ministero nei confronti delle categorie assistite; Considerato che in data 3 marzo 1987 e' stata stipulata la convenzione nazionale unica per i medici specialisti ambulatoriali operanti nelle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Ritenuto di poter estendere, per quanto applicabili, ai rapporti libero-professionali con i medici specialisti e generici operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della sanita' la normativa di cui alla predetta convenzione stipulata il 3 marzo 1987, con gli adattamenti, le modificazioni e integrazioni rese necessarie dalle peculiari esigenze organizzative e gestionali sopraindicate e dalle peculiari esigenze assistenziali delle categorie assistite e dalle particolari attribuzioni connesse all'attivita' da svolgere presso le strutture ambulatoriali; Preso atto che in data 27 maggio 1987 tra il Ministero della sanita' e le organizzazioni sindacali di categoria SUMAI (Sindacato unitario medici ambulatoriali italiani), SMESASN di Napoli (Sindacato medici servizio assistenza sanitaria naviganti), SMESASN di Genova e' stata stipulata, ai sensi del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 620/1980 una convenzione per la disciplina dei rapporti tra il Ministero ed i medici specialisti e generici che operano negli ambulatori del Ministero stesso; Considerato che l'onere presumibile derivante dalla applicazione della suindicata convenzione ammonta a complessive L. 18.000.000.000 di cui L. 2.300.000.000 per il periodo 1 gennaio 1984-31 dicembre 1986, L. 7.500.000.000 per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 1987 e L. 8.200.000.000 per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 1988; Atteso che al pagamento della spesa suindicata provvederanno i dirigenti amministrativi preposti ai Servizi di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN), istituiti ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632, convertito nella legge 22 dicembre 1981, n. 767, con i fondi all'uopo accreditati; Ritenuto, allo stato, di poter assicurare nell'anno finanziario in corso, in relazione alla disponibilita' di fondi esistente nel competente capitolo, la spesa afferente solo il periodo 1 gennaio-31 dicembre 1987 stimata in complessive L. 7.500.000.000, comprensiva dell'importo di L. 5.000.000.000 circa, corrispondente alla spesa necessaria per corrispondere i compensi ai medici ambulatoriali ai sensi della precedente disciplina convenzionale; Atteso che nel primo semestre 1987 e' stata accreditata, in piu' soluzioni, ai suindicati dirigenti amministrativi, con prelievo dal cap. 4306, la somma di L. 5.700.000.000 per le finalita' del capitolo stesso; Considerato che il suddetto importo e' stato utilizzato quanto a L. 2.500.000.000 circa per il pagamento dei compensi relativi al primo semestre 1987 ai medici ambulatoriali - specialisti e generici - ai sensi della precedente disciplina convenzionale, quanto a L. 400.000.000 circa per il pagamento dei compensi a notula pervenuti nei primi cinque mesi dai medici fiduciari ai sensi della precedente disciplina convenzionale, e quanto a L. 300.000.000 circa per le altre spese previste dal capitolo; Atteso che residuano in contabilita' speciale lire 2.500.000.000 circa di cui L. 1.500.000.000 saranno utilizzati per far fronte a parte degli oneri derivanti dall'applicazione della allegata convenzione e lire 1.000.000.000 circa sara' utilizzato per le altre spese rientranti nel cap. 4306; Atteso, pertanto, che la somma necessaria per completare i pagamenti per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 1987 ai medici ambulatoriali - specialisti e generici - previsti dalla convenzione, stipulata il 27 maggio 1987, e' stimata in L. 3.500.000.000; Ritenuto, quindi, di dover autorizzare, per quanto suesposto, nell'anno finanziario in corso la spesa, come sopra determinata, in L. 3.500.000.000, comprensiva dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione della convenzione stimati in L. 2.500.000.000; Decreta: E' approvata la convenzione stipulata in data 27 maggio 1987 tra il Ministero della sanita' e le organizzazioni sindacali di categoria SUMAI (Sindacato unitario medici ambulatoriali italiani), SMESASN di Napoli (Sindacato medici servizio assistenza sanitaria naviganti) e SMESASN di Genova per la disciplina dei rapporti tra il Ministero stesso ed i medici specialisti e generici operanti presso gli ambulatori a gestione diretta. E' autorizzata nell'anno finanziario in corso l'emissione di OO.AA. per L. 3.500.000.000 a favore dei dirigenti amministrativi preposti ai Servizi di assistenza sanitaria al personale navigante per la causale in premessa citata. La relativa spesa gravera' sul cap. 4306 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario in corso e corrispondenti per gli anni successivi. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, unitamente al testo della convenzione stessa, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - La legge n. 833/1978 concerne l'istituzione del Servizio sanitario nazionale. - Il D.M. 22 febbraio 1984 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 17 marzo 1984. - L'art. 6, quarto comma, del D.P.R. n. 620/1980 stabilisce che gli uffici svolgono le funzioni di assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante avvalendosi anche di personale sanitario a rapporto convenzionale. - L'accordo collettivo nazionale per i medici ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale, stipulato ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, reso esecutivo con D.P.R. 22 ottobre 1981, e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 319 del 19 novembre 1981. - La convenzione unica per i medici specialisti ambulatoriali operanti nelle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, stipulata ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' stata resa esecutiva con D.P.R. 8 giugno 1987, n. 291, pubblicato nel suppl. ord. n. 2 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 168 del 21 luglio 1987. Roma, addi' 22 giugno 1987 Il Ministro: DONAT CATTIN Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 novembre 1987 Registro n. 10 Sanita', foglio n. 315