IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
620, recante norme  sulla  disciplina  dell'assistenza  sanitaria  al
personale navigante-marittimo e dell'aviazione civile;
  Visto  il  proprio decreto 22 febbraio 1984 con il quale sono stati
fissati i livelli delle prestazioni  sanitarie  e  delle  prestazioni
economiche accessorie a quelle di malattia assicurate al personale di
cui sopra;
  Considerato  che il Ministero della sanita' provvede all'erogazione
dell'assistenza  sanitaria   al   personale   navigante-marittimo   e
dell'aviazione  civile  anche  a  mezzo dei poliambulatori a gestione
diretta nei quali opera,  in  base  all'art.  6,  quarto  comma,  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  620/1980,  personale
sanitario a rapporto convenzionale;
  Considerato che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 12 del citato
decreto del Presidente della Repubblica  n.  620/1980,  il  Ministero
della  sanita'  e'  subentrato,  a decorrere dal 1› gennaio 1981, nei
rapporti convenzionali esistenti tra le soppresse gestioni  sanitarie
delle  casse  marittime  ed  i  medici  ambulatoriali  -  generici  e
specialisti;
  Considerato  che  i  rapporti  libero-professionali  con i suddetti
medici  specialisti  e  generici  ambulatoriali  sono  stati   finora
regolati  alla stregua della disciplina di cui all'accordo collettivo
nazionale  per  i  medici  ambulatoriali   del   Servizio   sanitario
nazionale,  stipulato  ai  sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre
1978, n.  833,  reso  esecutivo  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 ottobre 1981;
  Atteso  che  il suddetto accordo collettivo nazionale e' scaduto il
31 dicembre 1983 e che, nelle more  dell'adozione  di  una  specifica
disciplina  che  tenesse  conto  della particolarita' del rapporto in
relazione  alle  peculiari  esigenze  assistenziali  delle  categorie
assistite,  e'  stato  parzialmente  applicato,  tenuto  conto  degli
istituti  compatibili,   il   successivo   accordo   per   i   medici
ambulatoriali  operanti  presso le USL reso esecutivo con decreto del
Presidente della Repubblica 16 ottobre 1984, n. 884;
  Ritenuto  di  dover provvedere all'autonoma disciplina dei rapporti
suindicati in relazione  alle  indicazioni  di  cui  al  decreto  del
Presidente   della  Repubblica  n.  620/1980  e  tenuto  conto  delle
peculiari esigenze organizzative e  gestionali  del  Ministero  della
sanita'  nel settore dell'erogazione delle prestazioni specialistiche
e generiche al personale navigante-marittimo e dell'aviazione civile,
anche in relazione alle funzioni medico-legali demandate al Ministero
nei confronti delle categorie assistite;
  Considerato  che  in  data  3  marzo  1987  e'  stata  stipulata la
convenzione nazionale unica per i  medici  specialisti  ambulatoriali
operanti  nelle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale,
ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Ritenuto  di  poter  estendere, per quanto applicabili, ai rapporti
libero-professionali con i medici  specialisti  e  generici  operanti
negli  ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della sanita' la
normativa di cui alla predetta convenzione stipulata il 3 marzo 1987,
con  gli adattamenti, le modificazioni e integrazioni rese necessarie
dalle peculiari esigenze organizzative e gestionali  sopraindicate  e
dalle  peculiari  esigenze  assistenziali delle categorie assistite e
dalle particolari attribuzioni  connesse  all'attivita'  da  svolgere
presso le strutture ambulatoriali;
  Preso  atto  che  in  data  27  maggio  1987 tra il Ministero della
sanita' e le organizzazioni sindacali di categoria  SUMAI  (Sindacato
unitario medici ambulatoriali italiani), SMESASN di Napoli (Sindacato
medici servizio assistenza sanitaria naviganti), SMESASN di Genova e'
stata stipulata, ai sensi del richiamato decreto del Presidente della
Repubblica n. 620/1980 una convenzione per la disciplina dei rapporti
tra il Ministero ed i medici specialisti e generici che operano negli
ambulatori del Ministero stesso;
  Considerato  che  l'onere  presumibile derivante dalla applicazione
della suindicata convenzione ammonta a complessive L.  18.000.000.000
di  cui  L.  2.300.000.000 per il periodo 1› gennaio 1984-31 dicembre
1986, L. 7.500.000.000 per il periodo 1› gennaio-31 dicembre  1987  e
L. 8.200.000.000 per il periodo 1› gennaio-31 dicembre 1988;
  Atteso  che  al  pagamento  della  spesa suindicata provvederanno i
dirigenti amministrativi preposti ai Servizi di assistenza  sanitaria
al  personale  navigante  (SASN),  istituiti ai sensi dell'art. 1 del
decreto-legge 7 novembre 1981, n.  632,  convertito  nella  legge  22
dicembre 1981, n. 767, con i fondi all'uopo accreditati;
  Ritenuto,  allo stato, di poter assicurare nell'anno finanziario in
corso, in  relazione  alla  disponibilita'  di  fondi  esistente  nel
competente capitolo, la spesa afferente solo il periodo 1› gennaio-31
dicembre 1987 stimata in complessive  L.  7.500.000.000,  comprensiva
dell'importo  di  L.  5.000.000.000  circa, corrispondente alla spesa
necessaria per corrispondere i compensi ai  medici  ambulatoriali  ai
sensi della precedente disciplina convenzionale;
  Atteso  che  nel  primo semestre 1987 e' stata accreditata, in piu'
soluzioni, ai suindicati dirigenti amministrativi, con  prelievo  dal
cap. 4306, la somma di L. 5.700.000.000 per le finalita' del capitolo
stesso;
  Considerato che il suddetto importo e' stato utilizzato quanto a L.
2.500.000.000 circa per il pagamento dei compensi relativi  al  primo
semestre  1987  ai medici ambulatoriali - specialisti e generici - ai
sensi  della  precedente  disciplina  convenzionale,  quanto   a   L.
400.000.000  circa  per  il pagamento dei compensi a notula pervenuti
nei primi cinque mesi dai medici fiduciari ai sensi della  precedente
disciplina  convenzionale,  e  quanto  a  L. 300.000.000 circa per le
altre spese previste dal capitolo;
  Atteso che residuano in contabilita' speciale lire 2.500.000.000
circa di cui L. 1.500.000.000 saranno utilizzati per far fronte a
parte degli oneri derivanti dall'applicazione della allegata
convenzione e lire 1.000.000.000 circa sara' utilizzato per le altre
spese rientranti nel cap. 4306;
  Atteso,   pertanto,  che  la  somma  necessaria  per  completare  i
pagamenti per il  periodo  1›  gennaio-31  dicembre  1987  ai  medici
ambulatoriali  - specialisti e generici - previsti dalla convenzione,
stipulata il 27 maggio 1987, e' stimata in L. 3.500.000.000;
  Ritenuto,  quindi,  di  dover  autorizzare,  per  quanto suesposto,
nell'anno finanziario in corso la spesa, come sopra  determinata,  in
L.   3.500.000.000,   comprensiva   dei   maggiori   oneri  derivanti
dall'applicazione della convenzione stimati in L. 2.500.000.000;
                               Decreta:
  E' approvata la convenzione stipulata in data 27 maggio 1987 tra il
Ministero della sanita' e le organizzazioni  sindacali  di  categoria
SUMAI  (Sindacato unitario medici ambulatoriali italiani), SMESASN di
Napoli (Sindacato medici servizio assistenza sanitaria  naviganti)  e
SMESASN  di  Genova  per  la disciplina dei rapporti tra il Ministero
stesso ed  i  medici  specialisti  e  generici  operanti  presso  gli
ambulatori a gestione diretta.
  E' autorizzata nell'anno finanziario in corso l'emissione di OO.AA.
per L. 3.500.000.000 a favore dei dirigenti  amministrativi  preposti
ai  Servizi  di  assistenza  sanitaria  al personale navigante per la
causale in premessa citata.
  La  relativa spesa gravera' sul cap. 4306 dello stato di previsione
della spesa di questo Ministero per l'anno  finanziario  in  corso  e
corrispondenti per gli anni successivi.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e, unitamente al testo della convenzione stessa,  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
AVVERTENZA:
   Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto  del
Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge  modificate  o
alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             -  La  legge  n.  833/1978  concerne  l'istituzione  del
          Servizio sanitario nazionale.
             -  Il  D.M.  22  febbraio 1984 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 77 del 17 marzo 1984.
             -  L'art.  6,  quarto  comma,  del  D.P.R.  n.  620/1980
          stabilisce  che  gli  uffici  svolgono   le   funzioni   di
          assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante
          avvalendosi  anche  di  personale  sanitario   a   rapporto
          convenzionale.
             -   L'accordo   collettivo   nazionale   per   i  medici
          ambulatoriali del Servizio sanitario  nazionale,  stipulato
          ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
          reso  esecutivo  con  D.P.R.  22  ottobre  1981,  e'  stato
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 319 del 19 novembre 1981.
             -   La   convenzione  unica  per  i  medici  specialisti
          ambulatoriali  operanti  nelle  strutture   pubbliche   del
          Servizio  sanitario nazionale, stipulata ai sensi dell'art.
          48 della legge 23 dicembre 1978,  n.  833,  e'  stata  resa
          esecutiva  con D.P.R. 8 giugno 1987, n. 291, pubblicato nel
          suppl. ord. n. 2 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale -
          n. 168 del 21 luglio 1987.     Roma, addi' 22 giugno 1987
                                            Il Ministro: DONAT CATTIN
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 novembre 1987
  Registro n. 10 Sanita', foglio n. 315