IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  10  giugno  1978, n. 295, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, concernente la riorganizzazione della Direzione  generale  delle
assicurazioni   private  e  di  interesse  collettivo  del  Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  in   attuazione
dell'art. 28 della legge 12 agosto 1982, n. 576, sopracitata;
  Vista  la legge 28 novembre 1984, n. 792, relativa alla istituzione
ed al funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione;
  Visti, in particolare, l'art. 4, lettera g) e l'art. 5, lettera f),
della citata legge 28 novembre 1984, n. 792, i quali stabiliscono che
per  ottenere  l'iscrizione all'albo e' necessario aver stipulato con
almeno cinque imprese, non  appartenenti  tutte  allo  stesso  gruppo
finanziario,  in  coassicurazione, una polizza di assicurazione della
responsabilita'  civile  per  negligenze  od  errori   professionali,
comprensiva  della  garanzia per infedelta' dei dipendenti, destinata
al risarcimento dei danni nei  confronti  degli  assicurati  e  delle
imprese  di assicurazione, il cui ammontare di copertura e' stabilito
annualmente,  per  classi  di  volume   di   affari,   dal   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto,
sentita la commissione di cui all'art. 12 della legge n. 792/1984;
  Visto  il  decreto  ministeriale 21 dicembre 1984, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1984 con il quale e' stato fissato
l'ammontare minimo di copertura di detta polizza di assicurazione per
l'anno 1985;
  Visti  i  decreti  ministeriali 18 gennaio 1986 e 12 dicembre 1986,
pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale  del  31  gennaio
1986  e  23  dicembre  1986, con i quali e' stato fissato l'ammontare
minimo di copertura di detta polizza per gli anni 1986 e 1987;
  Considerato  che  occorre  stabilire l'ammontare di copertura della
polizza di cui sopra per l'anno 1988;
  Sentita,  nella  riunione dell'11 dicembre 1987, la commissione per
l'albo dei mediatori di assicurazione e di  riassicurazione  prevista
dall'art. 12 della legge 28 novembre 1984, n. 792, che ha manifestato
l'avviso  di  confermare  per  l'anno  1988  l'ammontare  minimo   di
copertura  fissato  per  l'anno  1987  dal  decreto  ministeriale  12
dicembre 1986 sopracitato;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  L'ammontare  minimo  di  copertura  della  polizza di assicurazione
della responsabilita' civile per negligenze od  errori  professionali
dei mediatori di assicurazione e di
riassicurazione  di  cui all'art. 4, lettera g) e all'art. 5, lettera
f), della legge 28 novembre 1984, n. 792, citata nelle  premesse,  e'
fissato per l'anno 1988 nelle seguenti misure:
   lire  un  miliardo  per mediatori di assicurazione con provvigioni
annue fino a lire tre miliardi;
   lire  due  miliardi per mediatori di assicurazione con provvigioni
annue superiori a lire tre miliardi;
   lire tre miliardi per mediatori che esercitano la riassicurazione.
   La  quota  massima  dell'eventuale franchigia non puo' superare il
limite massimo di lire cinquanta milioni.