IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto  l'art. 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale, approvato con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  15  giugno 1959, n. 393, nel testo modificato dall'art. 5
della legge 24 marzo 1980, n. 85, secondo il quale  il  Ministro  dei
trasporti  dispone,  con  propri  decreti,  la  revisione  generale o
parziale dei veicoli a motore e dei rimorchi;
  Visto  il  decreto  ministeriale  29 gennaio 1981 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 33 del 4 febbraio 1981), che  stabilisce  quali
siano  le categorie dei veicoli da sottoporre annualmente a revisione
generale;
  Visto  il  decreto  ministeriale  2 dicembre 1987 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 289 dell'11 dicembre 1987),  con  il  quale  e'
stata  disposta  per  il  1988  la revisione delle autovetture ad uso
privato immatricolate  per  la  prima  volta  entro  il  1977  e  non
revisionate  da  oltre  un  quinquennio nonche' degli autoveicoli per
trasporto promiscuo di persone e di cose immatricolati entro il  1982
e non revisionati da oltre un quadriennio;
  Preso  atto  delle  contingenti  difficolta' operative dell'ufficio
provinciale della motorizzazione civile di Milano;
  Tenuto   conto   dell'esigenza,   ripetutamente  prospettata  dalle
associazioni di categoria della provincia di  Milano,  di  assicurare
comunque  la  circolazione  degli  autoveicoli,  nel  rispetto  delle
vigenti norme;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  I  termini  di  cui  all'art. 3 del decreto ministeriale 29 gennaio
1981 e all'art. 2 del decreto ministeriale  2  dicembre  1987  citati
nelle  premesse,  fissati  al  31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31
ottobre sono, per il corrente anno 1988, rispettivamente prorogati al
30  giugno, 30 settembre, 30 novembre e 31 dicembre, limitatamente ai
veicoli immatricolati nella provincia di Milano antecedentemente alla
data del presente decreto.
   Roma, addi' 16 febbraio 1988
                                                 Il Ministro: MANNINO
AVVERTENZA:
   Il  testo  della  nota  qui  pubblicato  e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto  del
Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata della
quale restano invariati il valore e l'efficacia.
 
          Nota all'art. 1:
             In  base  alle  modifiche apportate dal presente decreto
          alle disposizioni contenute nell'art. 3 del D.M. 29 gennaio
          1981  e nell'art. 2 del D.M. 2 dicembre 1987, per i veicoli
          targati  MI  come  sopra  specificato,  le  operazioni   di
          revisione   devono   essere  effettuate,  limitatamente  al
          corrente anno 1988, secondo il seguente calendario:
              entro   il   30  giugno  per  i  veicoli  aventi  targa
          d'immatricolazione la cui ultima cifra e' 1, 2 o 3;
              entro  il  30  settembre  per  i  veicoli  aventi targa
          d'immatricolazione la cui ultima cifra e' 4, 5 o 6;
              entro  il  30  novembre  per  i  veicoli  aventi  targa
          d'immatricolazione la cui ultima cifra e' 7, 8 o 9;
              entro  il  31  dicembre  per  i  veicoli  aventi  targa
          d'immatricolazione la cui ultima cifra e' 0.