IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
  Vista  la  legge  14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento
dell'A.I.M.A., in particolare l'art. 3, primo comma, lettera b);
  Vista  la delibera del CIPE in data 18 settembre 1987, con la quale
e'  stato  approvato  il   programma   degli   interventi   nazionali
dell'A.I.M.A. per il 1988;
  Ritenuto   di  dover  provvedere  alla  fissazione  dei  prezzi  di
acquisto, delle caratteristiche qualitative nonche'  delle  quantita'
dei   prodotti   della  distillazione  dei  vini  che  devono  essere
acquistati  dall'A.I.M.A.  nell'ambito  degli  interventi   nazionali
previsti per il 1988;
  Ritenuta  la  necessita' di stabilire le condizioni e modalita' per
l'acquisto e lo stoccaggio di tali prodotti;
  Nell'adunanza del 5 febbraio 1988;
                            Ha deliberato:
                               Art. 1.
  Possono   formare  oggetto  di  acquisto  da  parte  dell'A.I.M.A.,
nell'ambito del programma degli interventi  nazionali  per  il  1988,
approvato  dal  CIPE  nell'adunanza del 18 settembre 1987, i seguenti
prodotti ricavati dalle distillazioni di vini da tavola di produzione
nazionale  effettuate  a  norma  dei regolamenti CEE n. 2710/87 del 9
settembre 1987 e  n.  2786  del  18  settembre  1987,  relativi  alla
distillazione di "buon fine", e dei regolamenti CEE n. 2544/87 del 21
agosto 1987  e  n.  2787/87  del  18  settembre  1987  relativi  alla
distillazione "preventiva":
    a)  alcole etilico neutro con gradazione alcolica non inferiore a
96›,   rispondente   alle   caratteristiche   qualitative   stabilite
dall'allegato al regolamento CEE n. 2179/83 del 25 luglio 1983;
    b)  acquavite  di  vino  avente  le  caratteristiche  qualitative
previste  dalla  legge  7  dicembre  1951,  n.  1559,  e   successive
modificazioni;
    c) alcole grezzo con gradazione alcolica non inferiore a 90,5›.
  Non  possono formare oggetto di acquisto le partite di acquavite di
vino ottenute con scarti di lavorazione (teste e code)  inferiori  al
2%.   Tuttavia  sono  ammesse  all'acquisto  le  partite  con  scarti
inferiori al 2%, purche' ottenute con sistema di lavorazione del tipo
charentaise.
  In  ogni caso l'acquisto dell'acquavite di vino e' subordinato alla
condizione che il prodotto venga ceduto all'A.I.M.A. in recipienti di
quercia.
  Gli  scarti  di lavorazione (teste e code) dei prodotti di cui alla
lettere a ) e b) non possono essere ceduti all'A.I.M.A.