IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963, n. 735, con il quale e' stato approvato il regolamento recante la disciplina del servizio telegrafico diretto fra utenti telegrafici (telex); Visto l'art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che stabilisce che le tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni devono essere fissate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro; Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1986 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 1986 con il quale sono state modificate le tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni nell'interno della Repubblica; Visto l'art. 17 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che stabilisce che sulle proposte di incremento tariffario deliberate dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, deve pronunciarsi con parere vincolante il Comitato interministeriale prezzi; Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1987, n. 563, con il quale e' stato istituito il servizio denominato "postacelere urbana"; Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1987, n. 564, con il quale e' stato istituito il servizio denominato "postacelere interna"; Sentito il Comitato interministeriale prezzi; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Decreta: Art. 1. Le tariffe postali e di bancoposta, le tariffe telegrafiche, le tariffe per il servizio radiomarittimo nazionale, le tariffe per il servizio diretto fra utenti telegrafici (telex e teletex) e le tariffe per i servizi speciali ed accessori nel settore delle telecomunicazioni nell'interno della Repubblica sono stabilite nelle misure indicate nelle annesse tabelle 1, 2, 3, 4 e 5, firmate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; i limiti di peso, di dimensione e di valore, le indennita' per la perdita, la manomissione o l'avaria di corrispondenze e di pacchi nonche' le caratteristiche degli invii normalizzati sono fissati nelle annesse tabelle 6, 7 e 8, firmate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.