IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  codice  postale e delle telecomunicazioni, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963,
n. 735, con il quale e' stato approvato  il  regolamento  recante  la
disciplina  del  servizio  telegrafico diretto fra utenti telegrafici
(telex);
  Visto  l'art.  7 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che stabilisce
che le tariffe postali, di bancoposta e di  telecomunicazioni  devono
essere   fissate  con  decreto  del  Ministro  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro;
  Visto  il  decreto  ministeriale  13 novembre 1986 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre  1986  con  il  quale  sono
state   modificate   le   tariffe   postali,   di   bancoposta  e  di
telecomunicazioni nell'interno della Repubblica;
  Visto l'art. 17 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che stabilisce
che  sulle  proposte  di  incremento  tariffario   deliberate   dalle
amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento autonomo, deve
pronunciarsi con  parere  vincolante  il  Comitato  interministeriale
prezzi;
  Visto  il decreto ministeriale 28 luglio 1987, n. 563, con il quale
e' stato istituito il servizio denominato "postacelere urbana";
  Visto  il decreto ministeriale 28 luglio 1987, n. 564, con il quale
e' stato istituito il servizio denominato "postacelere interna";
  Sentito il Comitato interministeriale prezzi;
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Le  tariffe  postali  e  di bancoposta, le tariffe telegrafiche, le
tariffe per il servizio radiomarittimo nazionale, le tariffe  per  il
servizio  diretto  fra  utenti  telegrafici  (telex  e  teletex) e le
tariffe per  i  servizi  speciali  ed  accessori  nel  settore  delle
telecomunicazioni  nell'interno della Repubblica sono stabilite nelle
misure indicate nelle annesse tabelle 1, 2, 3, 4  e  5,  firmate  dal
Ministro  delle poste e delle telecomunicazioni; i limiti di peso, di
dimensione e di valore, le indennita' per la perdita, la manomissione
o  l'avaria  di corrispondenze e di pacchi nonche' le caratteristiche
degli invii normalizzati sono fissati nelle annesse tabelle 6, 7 e 8,
firmate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.