IL GUARDASIGILLI 
                    MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 
                           DI CONCERTO CON 
                        IL MINISTRO DEL TESORO 
  Visti gli articoli 72 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e 11 del 
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5  agosto  1947,
n. 778, ratificato dalla legge 20 ottobre 1951, n. 1349; 
  Visto il regolamento giuridico ed economico del personale del 
consiglio  nazionale  dell'Ordine  dei  giornalisti,  approvato   con
decreto ministeriale 7 settembre 1968, e successive modificazioni; 
  Esaminate le due deliberazioni adottate il 19 dicembre 1985 dal 
comitato  esecutivo   del   consiglio   nazionale   dell'Ordine   dei
giornalisti; 
                               Decreta: 
  Sono approvate le due deliberazioni adottate il 19 dicembre 1985 
dal  comitato  esecutivo  del  consiglio  nazionale  dell'Ordine  dei
giornalisti, concernenti: 
   1) l'estensione al dipendente personale della disciplina economica 
prevista  per  i  dipendenti  civili  dello  Stato  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 25 giugno  1983,  n.  344,  ivi  compresa
quella concernente i compensi incentivanti la produttivita'; 
  2) la modificazione, nel regolamento giuridico ed economico del 
personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti,  degli
articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14,  16,  20,  e  dell'allegata
tabella A,  nonche'  l'inserimento  degli  articoli  13-bis,  17-bis,
17-ter, 17-quater, 17-quinquies, 29-bis, 29-ter, e l'abrogazione  nel
regolamento medesimo degli articoli 11, 12, 17, 19, 23,  32  e  della
tabella B, ivi annessa, come da testo allegato. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito 
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
           sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato 
              con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
           1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle 
          disposizioni di legge modificato o alle quali e' operato il 
              rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli 
              atti legislativi qui trascritti. Roma, addi' 2 dicembre 
          1987 
                                    Il Ministro di grazia e giustizia 
                                                VASSALLI 
Il Ministro del tesoro 
       AMATO 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 febbraio 1988 
  Atti di Governo, registro n. 72, foglio n. 17 
 
          Note alle premesse del decreto:
             -  L'art.  72  della legge n. 69/1963 (Ordinamento della
          professione di giornalista) e' cosi' formulato:
             "Art.   72  (Personale  degli  ordini  e  del  consiglio
          nazionale). - Per la disciplina giuridica ed economica  del
          personale   degli  ordini  e  del  consiglio  nazionale  si
          osservano  le  disposizioni  contenute  dall'art.   11  del
          decreto  legislativo luogotenenziale 5 agosto 1947, n. 778,
          ratificato dalla legge 20 ottobre 1951, n. 1349.
             Il  personale  dipendente  dalla  commissione  unica, in
          servizio  all'atto  della  cessazione   d'attivita'   della
          stessa,   sara'   assunto   dal  consiglio  nazionale,  con
          l'osservanza   delle   disposizioni   di   cui   al   comma
          precedente".
             -  L'art.  11  del  D.L.L. n.778/1947 (Aggiornamento del
          trattamento economico dei dipendenti dalle  amministrazioni
          statali,  dagli  enti  locali  ed, in genere, dagli enti di
          diritto pubblico) cosi' recita:
             "Art.  11.  -  I  regolamenti  organici  concernenti  la
          determinazione della consistenza numerica e  la  disciplina
          giuridica ed economica dei personali degli enti ed istituti
          contemplati dal precedente art. 10 devono essere  approvati
          mediante  provvedimenti da emanare dal Ministero competente
          di concerto con il Ministro per il tesoro.
             Il  precedente  comma  si  applica  anche  agli  enti ed
          istituti  suindicati,  i  cui   personali   siano   tuttora
          disciplinati  da  regolamenti  non  approvati  ai sensi del
          comma medesimo".