IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29
luglio 1947, n. 804, sul riconoscimento giuridico degli  istituti  di
patronato  e  di assistenza sociale, ratificato dalla legge 17 aprile
1956, n. 561;
  Vista la legge 27 marzo 1980, n. 112, concernente: "Interpretazione
autentica delle norme concernenti la  personalita'  giuridica  ed  il
finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di
cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio
1947, n. 804, nonche' integrazioni allo stesso decreto";
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 1017, concernente: "Norme di attuazione dell'art. 2 della legge 27
marzo  1980,  n.  112,  relativa  agli  istituti  di  patronato  e di
assistenza sociale";
  Visti, in particolare, gli articoli 3 e 4 del succitato decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017, che prevedono,
ai  fini del loro riconoscimento giuridico il possesso, nei confronti
degli istituti di patronato e di assistenza sociale gia'  costituiti,
di specifici requisiti di estensione ed operativita' organizzativa;
  Visto  il decreto ministeriale 7 aprile 1972, con il quale e' stata
approvata la costituzione dell'istituto di patronato e di  assistenza
sociale  per  il  clero italiano (patronato F.A.C.I.), promosso dalla
Federazione nazionale del clero italiano;
  Visto lo statuto del predetto ente, approvato in unico contesto con
l'atto di costituzione dell'ente medesimo;
  Vista  la  comunicazione dell'istituto di patronato e di assistenza
sociale per il clero italiano (patronato F.A.C.I.) n. 168 in  data  9
aprile 1987, inviata ai sensi del primo comma, art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017;
  Visto  l'esito  degli  accertamenti esperiti su tutto il territorio
nazionale dagli ispettorati del lavoro;
  Constatato  sulla  base dei predetti accertamenti che l'istituto di
patronato e di assistenza sociale per il  clero  italiano  (patronato
F.A.C.I.)  non presenta i requisiti di cui all'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017;
  Ritenuta  la necessita' di procedere alla revoca del riconoscimento
giuridico del predetto istituto di patronato;
                               Decreta:
  Ai  sensi  del  terzo  comma dell'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017, e' revocato a partire dal
primo  giorno  del  mese  successivo  alla  data di pubblicazione del
presente  decreto  il  decreto  ministeriale   7   aprile   1972   di
riconoscimento dell'istituto di patronato e di assistenza sociale per
il clero italiano (patronato F.A.C.I.),  promosso  dalla  Federazione
nazionale del clero italiano.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 20 febbraio 1988
                                                 Il Ministro: FORMICA