IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di dare immediata e
piena attuazione agli accordi contrattuali per il  pubblico  impiego,
definiti con le organizzazioni sindacali per il  triennio  1985-1987,
relativamente al primo inquadramento nella nona qualifica  funzionale
del  personale  dipendente  dai  Ministeri,  dalle  Aziende  e  dalle
Amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento  autonomo,  nonche'  di
emanare   disposizioni   transitorie   per   l'accesso   ai   profili
professionali del personale ministeriale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 febbraio 1988; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con  il  Ministro  del
tesoro; 
                              E M A N A 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
Primo inquadramento nella nona  qualifica  funzionale  del  personale
                      dipendente dai Ministeri 
  1. In sede di prima applicazione delle disposizioni previste  dagli
articoli 20, 21 e 22 del decreto del Presidente  della  Repubblica  8
maggio 1987, n. 266, nella nona qualifica funzionale sono inquadrati,
anche in soprannumero, a decorrere dal 1› gennaio 1987,  i  direttori
aggiunti di divisione e qualifiche equiparate, nonche'  il  personale
che, alla data di entrata in vigore della legge 11  luglio  1980,  n.
312, rivestiva la qualifica di direttore di sezione o  equiparata  ed
il personale che alla  predetta  data  aveva  comunque  maturato  una
effettiva anzianita' di servizio nella carriera direttiva  di  almeno
nove anni e sei mesi. 
  2. Nella nona qualifica sono, altresi', inquadrati gli appartenenti
alla ex carriera direttiva assunti mediante concorso per  l'esercizio
di attivita' tecnico-professionali  per  le  quali  e'  richiesto  il
possesso  di  apposito  diploma  di  laurea  e  relativo  titolo   di
abilitazione professionale,  con  almeno  cinque  anni  di  effettivo
servizio nell'esercizio della predetta attivita'. 
  3. Sono  inoltre  inquadrati  nella  nona  qualifica  i  direttori,
appartenenti all'ex carriera direttiva, preposti ad uffici,  istituti
o servizi di particolare rilevanza o di stabilimento non riservati  a
qualifiche  dirigenziali,  con  almeno  cinque  anni   di   effettivo
esercizio delle funzioni, il personale assunto per compiti di  studio
e ricerca ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, transitato
in ruolo in applicazione del combinato disposto degli articoli  30  e
31 della legge 11 luglio 1980, n. 312,  con  almeno  cinque  anni  di
effettivo servizio nell'esercizio delle predette  attivita',  nonche'
il  personale  dell'ex  carriera  direttiva  appartenente  a  profili
professionali da ascrivere alla nona qualifica.