IL MINISTRO DELLA SANITA' 
  Visto l'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, come  modificata
dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande,
che concerne in particolare l'autorizzazione della produzione  e  del
commercio di alimenti che abbiano subito  aggiunte  o  sottrazioni  o
speciali trattamenti; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980,  n.
327, concernente il regolamento d'esecuzione della  legge  30  aprile
1962, n. 283; 
  Visto il regio decreto 20 dicembre 1928, n.  3298,  concernente  il
regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n.
967,  concernente  in  particolare  la  disciplina  sanitaria   della
produzione e del commercio dei conigli allevati e della selvaggina; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982,  n.
503, concernente la  disciplina  sanitaria  della  produzione  e  del
commercio delle carni di volatili; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  31  marzo  1965  (pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101  del  22  aprile
1965), recante la disciplina degli additivi chimici consentiti  nella
preparazione e per la conservazione delle sostanze  alimentari,  come
modificato da ultimo con decreto ministeriale 12 agosto 1987, n.  396
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1987); 
  Visto  il  decreto  ministeriale  21  marzo  1973  (pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104  del  20  aprile
1973), come modificato da ultimo con decreto  ministeriale  7  agosto
1987 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  226  del  28  settembre
1987),  concernente  la   disciplina   igienica   degli   imballaggi,
recipienti, utensili destinati  a  venire  a  contatto  con  sostanze
alimentari o con oggetti d'uso personale; 
  Vista la direttiva 83/90/CEE del 7 febbraio 1983, che  concerne  la
disciplina    dei    problemi    igienico-sanitari    degli    scambi
intracomunitari di carni fresche ed include, fra queste ultime, anche
quelle confezionate "sotto vuoto" o "in atmosfera modificata"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n.
322, in materia di etichettatura  e  di  presentazione  dei  prodotti
alimentari destinati al consumatore finale; 
  Constatata la crescente, positiva diffusione delle moderne tecniche
di conservazione degli alimenti in atmosfera modificata; 
  Considerato che l'applicazione alle carni fresche  del  sistema  di
confezionamento in atmosfera  modificata,  inibendo  o  limitando  lo
sviluppo della flora microbica e l'attivita' enzimatica, contribuisce
ad una migliore conservazione del prodotto; 
  Ritenuto, quindi, opportuno consentire, a  determinate  condizioni,
il trattamento in atmosfera modificata, ai fini del  confezionamento,
delle carni fresche in genere; 
  Sentito il Consiglio superiore di sanita'; 
                               Decreta: 
                               Art. 1. 
  1. E' consentito il  trattamento  con  "atmosfera  modificata"  nel
confezionamento  delle  carni  fresche,  preventivamente  refrigerate
secondo  le  piu'  moderne   tecniche   di   raffreddamento   veloce,
appartenenti agli animali domestici delle specie bovina  (compresi  i
bufali), equina, ovina, suina  e  caprina,  nonche'  ai  volatili  da
cortile, ai conigli ed alla  selvaggina  allevata  e  provenienti  da
macellazione non anteriore a sette giorni. 
  2. Le confezioni di carni fresche trattate ai  sensi  del  comma  1
devono essere presentate in unita' di vendita di peso non inferiore a
100 grammi. 
  3. L'atmosfera modificata di  cui  al  comma  1  e'  costituita  da
anidride carbonica, ossigeno, azoto e loro miscele. 
 
    



          AVVERTENZA:
          Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
          con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota alle premesse:
          Il testo dell'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283,
          concernente la disciplina igienica della produzione e della
          vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, e' il
          seguente:
          "Art. 7. - Il Ministro della sanita', con proprio
          decreto, sentito il Consiglio superiore di sanita', puo'
          consentire la produzione ed il commercio di sostanze
          alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o
          sottrazioni o speciali trattamenti, ivi compreso l'impiego
          di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici,
          ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che
          debbono essere riportate sul prodotto finito".