IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, come modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, che concerne in particolare l'autorizzazione della produzione e del commercio di alimenti che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, concernente il regolamento d'esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283; Visto il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, concernente il regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, concernente in particolare la disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei conigli allevati e della selvaggina; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, concernente la disciplina sanitaria della produzione e del commercio delle carni di volatili; Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1965 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 22 aprile 1965), recante la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, come modificato da ultimo con decreto ministeriale 12 agosto 1987, n. 396 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1987); Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973), come modificato da ultimo con decreto ministeriale 7 agosto 1987 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 1987), concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con sostanze alimentari o con oggetti d'uso personale; Vista la direttiva 83/90/CEE del 7 febbraio 1983, che concerne la disciplina dei problemi igienico-sanitari degli scambi intracomunitari di carni fresche ed include, fra queste ultime, anche quelle confezionate "sotto vuoto" o "in atmosfera modificata"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, in materia di etichettatura e di presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale; Constatata la crescente, positiva diffusione delle moderne tecniche di conservazione degli alimenti in atmosfera modificata; Considerato che l'applicazione alle carni fresche del sistema di confezionamento in atmosfera modificata, inibendo o limitando lo sviluppo della flora microbica e l'attivita' enzimatica, contribuisce ad una migliore conservazione del prodotto; Ritenuto, quindi, opportuno consentire, a determinate condizioni, il trattamento in atmosfera modificata, ai fini del confezionamento, delle carni fresche in genere; Sentito il Consiglio superiore di sanita'; Decreta: Art. 1. 1. E' consentito il trattamento con "atmosfera modificata" nel confezionamento delle carni fresche, preventivamente refrigerate secondo le piu' moderne tecniche di raffreddamento veloce, appartenenti agli animali domestici delle specie bovina (compresi i bufali), equina, ovina, suina e caprina, nonche' ai volatili da cortile, ai conigli ed alla selvaggina allevata e provenienti da macellazione non anteriore a sette giorni. 2. Le confezioni di carni fresche trattate ai sensi del comma 1 devono essere presentate in unita' di vendita di peso non inferiore a 100 grammi. 3. L'atmosfera modificata di cui al comma 1 e' costituita da anidride carbonica, ossigeno, azoto e loro miscele.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: Il testo dell'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, e' il seguente: "Art. 7. - Il Ministro della sanita', con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanita', puo' consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti, ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito".