IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, come modificata
dalla legge 26 febbraio  1963,  n.  441,  concernente  la  disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande;
  Visto il proprio decreto 11 ottobre 1964 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale   n.   292   del   23   ottobre   1964),   recante    norme
igienico-sanitarie   relative   al   confezionamento   in   atmosfera
controllata di taluni prodotti alimentari;
  Sentito il Consiglio superiore di sanita';
                               Decreta:
                            Articolo unico
  1.  L'indicazione  di  cui  all'art.  4 del decreto ministeriale 11
ottobre  1984,  recante   norme   igienico-sanitariee   relative   al
confezionamento   in   atmosfera   controllata   di  taluni  prodotti
alimentari, e' sostituita  in  "prodotto  confezionato  in  atmosfera
modificata".
  2.  La  commercializzazione  dei  prodotti recanti sulle confezioni
l'indicazione di cui all'art. 4 del decreto ministeriale  11  ottobre
1984  e' consentita per un periodo di due anni dall'entrata in vigore
del presente decreto.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, addi' 27 gennaio 1988
                                            Il Ministro: DONAT CATTIN
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota alle premesse:
             Il testo dell'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283,
          concernente la disciplina igienica della produzione e della
          vendita  delle  sostanze  alimentari e delle bevande, e' il
          seguente:
             "Art.  7.  -  Il  Ministro  della  sanita',  con proprio
          decreto, sentito il Consiglio superiore  di  sanita',  puo'
          consentire  la  produzione  ed  il  commercio  di  sostanze
          alimentari  e  bevande  che  abbiano  subito   aggiunte   o
          sottrazione  o speciali trattamenti, ivi compreso l'impiego
          di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzati,  antibiotici,
          ormoni,  prescrivendo,  del  pari, anche le indicazioni che
          debbono essere riportate sul prodotto finito".
 
           Note all'articolo unico:
             -  Il  D.M. 11 ottobre 1984, in applicazione della norma
          di  cui  in  nota   alle   premesse,   ha   consentito   il
          confezionamento  "in  atmosfera controllata" di alcuni tipi
          di  prodotti  alimentari,  quali  paste  speciali   fresche
          all'uovo,  paste  speciali  farcite,  prodotti da forno, di
          panetteria, di pizzeria  ed  affettati  di  prosciutto,  di
          insaccati e di altri prodotti di salumeria.
             -  Il  testo  dell'art. 4 di detto D.M. 11 ottobre 1984,
          recante    norme     igienico-sanitarie     relative     al
          confezionamento in atmosfera controllata di taluni prodotti
          alimentari, e' il seguente:
             "Art.  4. - Oltre alle indicazioni di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, fra  le
          quali   in   modo   particolare   il   termine   minimo  di
          conservazione e le evenntuali modalita'  e  temperature  di
          mantenimento, sulle confezioni dei prodotti di cui all'art.
          1   deve   essere   riportata    l'indicazione    "prodotto
          confezionato in atmosfera controllata".
             -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio
          1982, n.  322, che  ha  attuato  le  direttive  comunitarie
          n.79/112  del  18  dicembre 1978 e n. 77/94 del 21 dicembre
          1976 per quanto concerne l'etichettatura e la presentazione
          dei  prodotti  alimentari destinati al consumatore finale e
          di  quelli  destinati  ad   un'alimentazione   particolare,
          prescrive  nell'art.  3  per  i  prodotti  confezionati  le
          seguenti indicazioni, in lingua italiana: a)  denominazione
          di  vendita;  b)  elenco degli ingredienti; c) quantitativo
          netto contenuto; d) termine  minimo  di  conservazione;  e)
          modalita'  di  conservazione e di utilizzazione qualora sia
          necessaria  l'adozione  di  particolari   accorgimenti   in
          funzione  della  natura  del  prodotto;  f)  istruzioni per
          l'uso; g) luogo d'origine  o  di  provenienza;  h)  nome  e
          ragione sociale o marchio depositato e sede del fabbricante
          o del confezionatore o  di  un  venditore  stabilito  nella
          Comunita'  economica europea; i) sede dello stabilimento di
          fabbricazione  o  di   confezionamento   per   i   prodotti
          fabbricati  o  confezionati  in  Italia  per la vendita nel
          territorio nazionale.