IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, come modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Visto il proprio decreto 11 ottobre 1964 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 23 ottobre 1964), recante norme igienico-sanitarie relative al confezionamento in atmosfera controllata di taluni prodotti alimentari; Sentito il Consiglio superiore di sanita'; Decreta: Articolo unico 1. L'indicazione di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 11 ottobre 1984, recante norme igienico-sanitariee relative al confezionamento in atmosfera controllata di taluni prodotti alimentari, e' sostituita in "prodotto confezionato in atmosfera modificata". 2. La commercializzazione dei prodotti recanti sulle confezioni l'indicazione di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 11 ottobre 1984 e' consentita per un periodo di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 27 gennaio 1988 Il Ministro: DONAT CATTIN Visto, il Guardasigilli: VASSALLI AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: Il testo dell'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, e' il seguente: "Art. 7. - Il Ministro della sanita', con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanita', puo' consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazione o speciali trattamenti, ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzati, antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito".
Note all'articolo unico: - Il D.M. 11 ottobre 1984, in applicazione della norma di cui in nota alle premesse, ha consentito il confezionamento "in atmosfera controllata" di alcuni tipi di prodotti alimentari, quali paste speciali fresche all'uovo, paste speciali farcite, prodotti da forno, di panetteria, di pizzeria ed affettati di prosciutto, di insaccati e di altri prodotti di salumeria. - Il testo dell'art. 4 di detto D.M. 11 ottobre 1984, recante norme igienico-sanitarie relative al confezionamento in atmosfera controllata di taluni prodotti alimentari, e' il seguente: "Art. 4. - Oltre alle indicazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, fra le quali in modo particolare il termine minimo di conservazione e le evenntuali modalita' e temperature di mantenimento, sulle confezioni dei prodotti di cui all'art. 1 deve essere riportata l'indicazione "prodotto confezionato in atmosfera controllata". - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, che ha attuato le direttive comunitarie n.79/112 del 18 dicembre 1978 e n. 77/94 del 21 dicembre 1976 per quanto concerne l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale e di quelli destinati ad un'alimentazione particolare, prescrive nell'art. 3 per i prodotti confezionati le seguenti indicazioni, in lingua italiana: a) denominazione di vendita; b) elenco degli ingredienti; c) quantitativo netto contenuto; d) termine minimo di conservazione; e) modalita' di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto; f) istruzioni per l'uso; g) luogo d'origine o di provenienza; h) nome e ragione sociale o marchio depositato e sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunita' economica europea; i) sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento per i prodotti fabbricati o confezionati in Italia per la vendita nel territorio nazionale.