IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visti i commi 3 e 4 dell'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, con i quali viene stabilito che l'erogazione della quarta rata dei contributi dello Stato da corrispondere a favore degli enti locali per il 1988 e' subordinata all'inoltro al Ministero dell'interno, entro il 30 giugno 1988, dall'apposita certificazione relativa ai bilanci di previsione comunali e provinciali per l'esercizio 1988 e della certificazione riguardante il conto consuntivo 1986; Considerato che le modalita' relative alle suddette certificazioni devono essere indicate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione; Ravvisata l'urgenza di indicare le modalita' della certificazione relativa al bilancio dell'anno 1988, rimandando ad altro decreto la determinazione delle modalita' sul certificato al conto consuntivo 1986; Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia; Decreta: Art. 1. I comuni e le province devono compilare un certificato sul bilancio 1988 conforme all'allegato modello che fa parte integrante del presente decreto. Detto certificato - in un originale e otto copie autenticate per le province e i comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti e in un originale e sei copie autenticate per i comuni con popolazione fino a 8.000 abitanti - e' allegato al bilanciio di previsione e viene con lo stesso trasmesso al competente organo di controllo, il quale attesta in calce che lo stesso e' regolarmente compilato e corrisponde alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo e lo inoltra entro dieci giorni dall'avvenuto esame, e comunque entro il 30 giugno 1988, alle prefetture competenti per territorio, alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta, per i comuni di quella regione, ed al commissariato del Governo competente per i comuni delle province di Bolzano e Trento: a) in originale e tre copie autenticate per i comuni con popolazione fino a 8.000 abitanti; b) in originale e cinque copie autenticate per le province e i comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti. Le prefetture (o gli altri uffici sopracitati) invieranno l'originale dei certificati al Ministero dell'interno nonche': a) per i certificati dei comuni con popolazione fino ad 8.000 abitanti, una copia alla Corte dei conti - Sezione enti locali, e altra copia all'ISTAT; b) per i certificati delle province e dei comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti, una copia al Ministero del tesoro, una copia al Ministero del bilancio e della programmazione economica, una copia alla Corte dei conti - Sezione enti locali, e una copia all'ISTAT. Il comitato regionale di controllo invia, inoltre, copia del certificato alla regione e ne restituisce una all'ente interessato.