IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
                                  E
      IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visti  i  commi 3 e 4 dell'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 1987,
n.  359,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987,
n.  440,  con  i  quali viene stabilito che l'erogazione della quarta
rata  dei contributi dello Stato da corrispondere a favore degli enti
locali   per   il   1988  e'  subordinata  all'inoltro  al  Ministero
dell'interno,  entro  il 30 giugno 1988, dall'apposita certificazione
relativa   ai  bilanci  di  previsione  comunali  e  provinciali  per
l'esercizio   1988   e  della  certificazione  riguardante  il  conto
consuntivo 1986;
  Considerato  che le modalita' relative alle suddette certificazioni
devono  essere  indicate  con  decreto  del  Ministro dell'interno di
concerto  con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e
della programmazione;
  Ravvisata  l'urgenza  di indicare le modalita' della certificazione
relativa  al  bilancio dell'anno 1988, rimandando ad altro decreto la
determinazione  delle  modalita'  sul certificato al conto consuntivo
1986;
  Sentite  l'Associazione  nazionale  dei  comuni italiani e l'Unione
delle province d'Italia;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  I comuni e le province devono compilare un certificato sul bilancio
1988  conforme  all'allegato  modello  che  fa  parte  integrante del
presente decreto.
  Detto certificato - in un originale e otto copie autenticate per le
province  e i comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti e in
un  originale  e  sei  copie autenticate per i comuni con popolazione
fino  a  8.000  abitanti  -  e' allegato al bilanciio di previsione e
viene  con  lo stesso trasmesso al competente organo di controllo, il
quale  attesta  in  calce  che  lo stesso e' regolarmente compilato e
corrisponde  alle  previsioni  del  bilancio  divenuto esecutivo e lo
inoltra  entro  dieci giorni dall'avvenuto esame, e comunque entro il
30  giugno  1988,  alle  prefetture  competenti  per territorio, alla
presidenza  della  giunta regionale della Valle d'Aosta, per i comuni
di  quella  regione, ed al commissariato del Governo competente per i
comuni delle province di Bolzano e Trento:
    a)  in  originale  e  tre  copie  autenticate  per  i  comuni con
popolazione fino a 8.000 abitanti;
    b)  in  originale  e cinque copie autenticate per le province e i
comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti.
  Le   prefetture   (o   gli  altri  uffici  sopracitati)  invieranno
l'originale dei certificati al Ministero dell'interno nonche':
    a)  per  i  certificati  dei comuni con popolazione fino ad 8.000
abitanti,  una  copia  alla  Corte dei conti - Sezione enti locali, e
altra copia all'ISTAT;
    b)  per i certificati delle province e dei comuni con popolazione
superiore  ad  8.000 abitanti, una copia al Ministero del tesoro, una
copia al Ministero del bilancio e della programmazione economica, una
copia  alla  Corte  dei  conti  -  Sezione  enti  locali, e una copia
all'ISTAT.
  Il  comitato  regionale  di  controllo  invia,  inoltre,  copia del
certificato alla regione e ne restituisce una all'ente interessato.