IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
                                  E
      IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  l'art. 7, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440,
col  quale  viene  stabilito  che  l'erogazione  di  parte  del fondo
ordinario  per  le  comunita' montane relativo al 1988 e' subordinata
all'inoltro  ai  Ministeri  dell'interno, del tesoro e del bilancio e
della  programmazione economica, entro il termine del 30 giugno 1988,
dell'apposita  certificazione  relativa al bilancio di previsione per
l'esercizio  1988 e dell'apposita certificazione riguardante il conto
consuntivo dell'anno 1986;
  Considerato  che le modalita' relative alle suddette certificazioni
devono  essere  indicate  con  decreto  del  Ministro dell'interno di
concerto  con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e
della programmazione economica;
  Ravvisata  l'urgenza  di indicare le modalita' della certificazione
relativa  al  bilancio dell'anno 1988, rimandando ad altro decreto la
determinazione  delle  modalita'  sul  certificato  relativo al conto
consuntivo 1986;
  Sentita l'unione nazionale comuni comunita' enti montani;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  Le  comunita'  montane devono compilare un certificato sul bilancio
1988  conforme  all'allegato  modello  che  fa  parte  integrante del
presente decreto.
  Detto  certificato,  in  un  originale e otto copie autenticate, e'
allegato al bilancio di previsione e viene con lo stesso trasmesso al
competente  organo  di  controllo,  il  quale attesta in calce che lo
stesso  e'  regolarmente  compilato  e corrisponde ale previsioni del
bilancio divenuto esecutivo e lo inoltra entro il 30 giugno 1988 alle
prefetture  competenti  per  territorio, alla presidenza della giunta
regionale della Valle d'Aosta, per le comunita' di quella regione, ed
al commissario del Governo competente, per le comunita' delle
  province   di   Bolzano  e  Trento  in  originale  e  cinque  copie
  autenticate.
Le prefetture (ogli altri uffici sopracitati) invieranno
l'originale  dei  certificati  al  Ministero dell'interno nonche' una
copia  al Ministero del tesoro, una copia al Ministero del bilancio e
della  programmazione  economica,  una  copia  alla Corte dei conti -
Sezione enti locali, e una copia all'ISTAT.
  Il comitato regionale di controllo invia copia del certificato alla
regione e ne restituisce una all'ente interessato.
  I  certificati  devono essere redatti esclusivamente a macchina nel
formato  cm 21 x 29,7 e firmati dal presidente e del segretario della
comunita'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, addi' 8 febbraio 1988
                     p. Il Ministro dell'interno
                                RUSSO
                       Il Ministro del tesoro
                                AMATO
      Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
                               COLOMBO