IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il comma 7 dell'art. 16 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, con il quale viene stabilito che la quota del fondo perequativo spettante ai comuni per l'anno 1987, determinata in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, e' corrisposta a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver iscritto a ruolo per l'anno 1987 un ammontare della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani non inferiore al 40 per cento del costo complessivo di erogazione del servizio; Ritenuto che gli enti debbano a tale scopo trasmettere entro il 31 marzo 1988 apposita certificazione; Considerato che le modalita' della certificazione stessa sono stabilite ai sensi del comma 8 del citato art. 16 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze; Ravvisata la necessita' di indicare le modalita' della predetta certificazione; Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani; Decreta: Art. 1. E' approvato l'allegato certificato, che fa parte integrante del presente decreto, concernente la dimostrazione dell'iscrizione a ruolo per l'anno 1987 di un ammontare della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani non inferiore alla misura minima prevista al comma 2 del predetto art. 16 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359. Il certificato deve contenere l'analisi dei costi complessivi del servizio di nettezza urbana e le quote di coste riferite alla sola raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni nonche' le somme iscritte a ruolo per l'anno 1987 a titolo di tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani interni. Nel caso in cui gli oneri di personale relativi alla raccolta e smaltimento delle strade e piazze o ad altri servizi, l'onere per lo smaltimento deve essere calcolato in proporzione all'attivita' lavorativa espletata effettivamente.