IL MINISTRO DEL TESORO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario; Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura; Visto l'art. 34 delle legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche, integrazioni ed estensioni, il quale dispone che la misura massima dei tassi di interesse da praticarsi da parte degli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento assistite dal concorso pubblico in conto interessi, sara' determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste; Visto il decreto interministeriale in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 391, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale sono stati stabiliti le modalita' ed i criteri per la determinazione automatica del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agrario di miglioramento; Visto il decreto interministeriale del 31 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1980, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 27, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 22 gennaio 1980, con il quale e' stato modificato il sistema di variazione automatica del tasso di riferimento nel settore del credito agrario di miglioramento; Visto il decreto interministeriale del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1981, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 15, con il quale e' stato modificato, con decorrenza dal 1 luglio 1981, l'art. 2 del citato decreto interministeriale del 31 dicembre 1979; Visto il decreto interministeriale dell'8 agosto 1986, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1986, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 271, con il quale, a modifica dell'art. 2 del ripetuto decreto interministeriale del 31 dicembre 1979, e' stato ridotto con decorrenza dal 1 settembre 1986, da due ad un mese il periodo di rilevazione del costo medio della provvista effettuata con emissioni a tasso fisso dagli istituti di credito agrario ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il credito agrario di miglioramento; Considerato che, tra i titoli da assumere come base per la determinazione del costo di provvista sopportato dagli istituti per il finanziamento delle operazioni di miglioramento agrario, sono comprese le obbligazioni di durata quinquennale di cui alla legge 1 agosto 1981, n. 423; Attesa l'opportunita' di escludere dai titoli assunti a base per il calcolo del costo di provvista per il credito di miglioramento agrario le cennate obbligazioni quinquennali, in quanto preordinate al finanziamento dei prestiti agrari di esercizio; Ravvisata l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza; Decreta: Art. 1. L'art. 2 del decreto interministeriale del 5 giugno 1981, come modificato dal decreto ministeriale 8 agosto 1986, e' sostituito dal seguente: "Il tasso di riferimento di cui al precedente articolo 1 si modifichera' automaticamente con periodicita' bimestrale in relazione al variare del costo medio per la provvista effettuata con emissioni di obbligazioni a tasso fisso, escluse quelle di durata quinquennale di cui alla legge 1 agosto 1981, n. 423, dagli istituti di credito agrario. Detto costo e' pari alla media aritmetica ponderata dei costi, rilevati dalla Banca d'Italia, relativi alle emissioni obbligazionarie effettuate da ciascun istituto nel mese precedente a quello in cui viene effettuata la segnalazione ai sensi del terzo comma del presente articolo. Qualora nel predetto mese non siano state effettuate emissioni obbligazionarie, il dato da assumere quale costo della provvista utile per la determinazione del tasso di riferimento e' pari al minor valore tra il costo medio delle emissioni obbligazionarie relativo all'ultimo mese in ordine di tempo disponibile ed il tasso massimo all'emissione fissato dalla Banca d'Italia vigente alla fine del mese precedente quello della segnalazione di cui al successivo comma. La variazione o la conferma del costo medio per la provvista sara' comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro, nei primi quindici giorni del mese precedente l'inizio del bimestre nel quale avra' effetto. La variazione o la conferma del costo medio per la provvista, come sopra comunicata, sara' resa nota dal Ministero del tesoro, a tutti gli effetti, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del relativo decreto e avra' applicazione con decorrenza dal primo giorno del bimestre cui si riferisce".