IL MINISTRO DEL TESORO
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista  la  legge  5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed
integrazioni, recante provvedimenti  per  l'ordinamento  del  credito
agrario;
  Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante l'applicazione delle  direttive  del  Consiglio
delle Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura;
  Visto  l'art.  34  delle  legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive
modifiche, integrazioni ed estensioni, il quale dispone che la misura
massima  dei tassi di interesse da praticarsi da parte degli istituti
ed enti esercenti il credito agrario, per le  operazioni  di  credito
agrario  di  esercizio  e  di  miglioramento  assistite  dal concorso
pubblico in conto interessi, sara'  determinata  annualmente,  previo
parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio,
con decreto del Ministro del  tesoro  di  concerto  con  il  Ministro
dell'agricoltura e delle foreste;
  Visto   il   decreto  interministeriale  in  data  19  marzo  1977,
registrato alla Corte dei conti il  5  aprile  1977,  registro  n.  8
Tesoro,  foglio  n.  391,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale sono stati
stabiliti  le modalita' ed i criteri per la determinazione automatica
del tasso di riferimento da  applicare  alle  operazioni  di  credito
agrario di miglioramento;
  Visto il decreto interministeriale del 31 dicembre 1979, registrato
alla Corte dei conti il 18 gennaio 1980, registro n. 2 Tesoro, foglio
n.  27, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 20 del 22 gennaio 1980,  con  il  quale  e'  stato  modificato  il
sistema di variazione automatica del tasso di riferimento nel settore
del credito agrario di miglioramento;
  Visto  il  decreto  interministeriale del 5 giugno 1981, registrato
alla Corte dei conti il 22 giugno 1981, registro n. 15 Tesoro, foglio
n. 15, con il quale e' stato modificato, con decorrenza dal 1› luglio
1981, l'art. 2 del citato decreto interministeriale del  31  dicembre
1979;
  Visto  il  decreto interministeriale dell'8 agosto 1986, registrato
alla Corte dei conti il 12 agosto 1986, registro n. 28 Tesoro, foglio
n.  271,  con  il  quale, a modifica dell'art. 2 del ripetuto decreto
interministeriale  del  31  dicembre  1979,  e'  stato  ridotto   con
decorrenza  dal  1›  settembre  1986, da due ad un mese il periodo di
rilevazione del costo medio della provvista effettuata con  emissioni
a  tasso  fisso  dagli  istituti  di  credito  agrario  ai fini della
determinazione del tasso di riferimento per  il  credito  agrario  di
miglioramento;
  Considerato  che,  tra  i  titoli  da  assumere  come  base  per la
determinazione del costo di provvista sopportato dagli  istituti  per
il  finanziamento  delle  operazioni  di  miglioramento agrario, sono
comprese le obbligazioni di durata quinquennale di cui alla legge  1›
agosto 1981, n. 423;
  Attesa l'opportunita' di escludere dai titoli assunti a base per il
calcolo del costo  di  provvista  per  il  credito  di  miglioramento
agrario  le  cennate obbligazioni quinquennali, in quanto preordinate
al finanziamento dei prestiti agrari di esercizio;
  Ravvisata  l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge
12 marzo 1936, n. 375, e con  l'impegno  di  dare  comunicazione  del
presente  decreto  al Comitato interministeriale per il credito ed il
risparmio nella sua prossima adunanza;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  L'art.  2  del  decreto  interministeriale  del 5 giugno 1981, come
modificato dal decreto ministeriale 8 agosto 1986, e' sostituito  dal
seguente:
  "Il  tasso  di  riferimento  di  cui  al  precedente  articolo 1 si
modifichera' automaticamente con periodicita' bimestrale in relazione
al  variare del costo medio per la provvista effettuata con emissioni
di obbligazioni a tasso fisso, escluse quelle di durata  quinquennale
di  cui  alla legge 1› agosto 1981, n. 423, dagli istituti di credito
agrario.  Detto costo e' pari alla  media  aritmetica  ponderata  dei
costi,   rilevati  dalla  Banca  d'Italia,  relativi  alle  emissioni
obbligazionarie effettuate da ciascun istituto nel mese precedente  a
quello  in  cui  viene  effettuata la segnalazione ai sensi del terzo
comma del presente articolo.
  Qualora  nel  predetto  mese  non  siano state effettuate emissioni
obbligazionarie, il dato da  assumere  quale  costo  della  provvista
utile per la determinazione del tasso di riferimento e' pari al minor
valore tra il costo medio delle  emissioni  obbligazionarie  relativo
all'ultimo  mese  in  ordine di tempo disponibile ed il tasso massimo
all'emissione fissato dalla Banca d'Italia vigente alla fine del mese
precedente quello della segnalazione di cui al successivo comma.
  La  variazione o la conferma del costo medio per la provvista sara'
comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro  -  Direzione
generale  del  Tesoro,  nei primi quindici giorni del mese precedente
l'inizio del bimestre nel quale avra' effetto.
  La  variazione o la conferma del costo medio per la provvista, come
sopra comunicata, sara' resa nota dal Ministero del tesoro,  a  tutti
gli  effetti,  mediante  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del relativo decreto  e  avra'  applicazione  con
decorrenza dal primo giorno del bimestre cui si riferisce".