IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 26 febbraio 1988, n. 45, che autorizza la proroga al 31 marzo 1988 dell'esercizio provvisorio del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1988; Visto il decreto ministeriale del 29 dicembre 1987 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 1988 che fissa, per il periodo dell'esercizio provvisorio, le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore dal 1 gennaio al 29 febbraio 1988; Considerato che occorre prorogare le modalita' di emissione di cui al citato decreto; Decreta: L'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore viene effettuata fino al 31 marzo 1988 con le modalita' previste dal decreto ministeriale del 29 dicembre 1987 citato nelle premesse. Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 29 febbraio 1988 Il Ministro: AMATO Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 marzo 1988 Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 179