IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante  la  riorganizzazione  della  Direzione  generale  delle
assicurazioni   private  e  di  interesse  collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista   la  domanda  in  data  1›  aprile  1987,  e  le  successive
integrazioni in data 17 luglio e 3 settembre 1987 della societa'  per
azioni  compagnia  assicuratrice  Prev.I.A.A.C., con sede in Bologna,
intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di  assicurazione
sulla vita, e delle relative condizioni speciali di polizza;
  Vista  la  nota in data 14 gennaio 1988 con la quale l'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo  -
ISVAP,   ha  comunicato  che  non  esistono  elementi  ostativi  alla
emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;
                               Decreta:
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo, le
seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni
speciali  di  polizza, presentate dalla societa' per azioni compagnia
assicuratrice Prev.I.A.A.C., con sede in Bologna:
   tariffa n. 10G - assicurazione temporanea di gruppo per il caso di
morte;
   condizioni  speciali  di  polizza  da  applicare  alla sopracitata
tariffa n. 10G;
   tariffa  n. 10 Gi - assicurazione temporanea di gruppo per il caso
di morte e di invalidita';
   condizioni  speciali  di  polizza  da  applicare  alla sopracitata
tariffa n. 10 Gi;
   tariffa  n.  10R - assicurazione temporanea per il caso di morte a
premio  annuo  costante  con  controassicurazione  in  caso  di  vita
dell'assicurato a scadenza;
   condizioni  speciali  di  polizza  da  applicare  alla sopracitata
tariffa n. 10R.
    Roma, addi' 30 dicembre 1987
                                               Il Ministro: BATTAGLIA