IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976,
n. 902, recante norme per la  disciplina  del  credito  agevolato  al
settore  industriale  e  la  legge  12  agosto  1977, n. 675, recante
provvedimenti per il coordinamento  della  politica  industriale,  la
ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;
  Vista  la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le
operazioni  di  credito   agevolato   a   favore   delle   iniziative
commerciali;
  Vista  la  legge  1›  dicembre  1971, n. 1101, recante norme per la
ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione  dell'industria  e
dell'artigianato  tessili  e  l'art.  9 della legge 8 agosto 1972, n.
464, che estende anche alle imprese non  tessili  le  provvidenze  di
carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;
  Viste  le  leggi  4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416 e 25
febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;
  Vista  la  legge  4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata
dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze  a  favore
delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont dell 9 ottobre 1963
(settore industriale);
  Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la
ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;
  Visti i decreti n. 199213 e 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del
31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13  aprile
1977,  come  risultano  modificati  dai  decreti  del 5 giugno 1981 e
dell'8 agosto 1986, nonche' i decreti del 23 dicembre 1986 e  del  14
agosto  1987  recanti  norme  per  la  determinazione  del  tasso  di
riferimento  da  applicare  alle  operazioni  di  credito   agevolato
previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;
  Considerato  che  il  suddetto  tasso  di riferimento viene fissato
mensilmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia
ed e' composto:
   dal  costo  medio di provvista dei titoli sostenuto dagli istituti
di credito, da determinarsi mensilmente;
   da  una  commissione  onnicomprensiva  riconosciuta  agli istituti
stessi per gli oneri relativi alla loro  attivita',  da  determinarsi
annualmente;
  Visto  il  decreto  del 10 dicembre 1987, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 293 del 16 dicembre 1987,  con
il   quale   e'  stata  fissata,  per  l'anno  1988,  la  commissione
onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri
relativi  alle  operazioni  di credito agevolato previste dalle leggi
sopracitate, nella misura dell'1,85 per cento;
  Visto  il  decreto  del  30  gennaio 1988 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 28 del 4 febbraio 1988, con il
quale  e'  stato fissato nella misura del 14,15 per cento il tasso di
riferimento per il mese di febbraio 1988;
  Vista  la  comunicazione  con  la  quale la Banca d'Italia, ai fini
della determinazione del tasso di riferimento per il  mese  di  marzo
1988,  ha  reso  noto che il costo medio della provvista dei fondi e'
pari al 12,30 per cento;
  Ritenuta  valida  la  predetta  comunicazione  e dovendosi, quindi,
provvedere in merito;
                               Decreta:
  Il  costo  medio  della  provvista  dei  fondi  per  le  operazioni
creditizie previste dalle norme indicate in premessa e' pari al 12,30
per cento.
  In  conseguenza,  tenuto  conto  della  commissione onnicomprensiva
dell'1,85 per cento, il tasso di riferimento per  il  mese  di  marzo
1988 e' pari al 14,15 per cento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 29 febbraio 1988
                                                   Il Ministro: AMATO