IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante  la  riorganizzazione  della  Direzione  generale  delle
assicurazioni   private  e  di  interesse  collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista  la  domanda in data 31 agosto 1987 della societa' per azioni
Fideuram vita, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di
condizioni  speciali  di  polizza,  da  applicare  ad  una tariffa di
assicurazione per il caso di morte  gia'  approvata  in  sostituzione
delle analoghe in vigore;
  Vista  la nota in data 25 novembre 1987 con la quale l'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo  -
ISVAP,   ha   comunicato   che   non   esistono   elementi   ostativi
all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo, le
seguenti condizioni speciali di polizza da applicare ad  una  tariffa
per  il  caso di morte gia' approvata, in sostituzione delle analoghe
in vigore, presentate dalla societa' per azioni  Fideuram  vita,  con
sede in Roma:
   condizioni  speciali  di  polizza,  comprensive  della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla  tariffa
n.  102  -  assicurazione  a  vita  intera  a  premio  annuo costante
temporaneo, approvata con decreto ministeriale del 24 aprile 1985  in
sostituzione   delle   analoghe   condizioni  approvate  con  decreto
ministeriale 23 giugno 1986.