IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la domanda in data 31 agosto 1987 della societa' per azioni Fideuram vita, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza, da applicare ad una tariffa di assicurazione per il caso di morte gia' approvata in sostituzione delle analoghe in vigore; Vista la nota in data 25 novembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: Art. 1. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni speciali di polizza da applicare ad una tariffa per il caso di morte gia' approvata, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla societa' per azioni Fideuram vita, con sede in Roma: condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa n. 102 - assicurazione a vita intera a premio annuo costante temporaneo, approvata con decreto ministeriale del 24 aprile 1985 in sostituzione delle analoghe condizioni approvate con decreto ministeriale 23 giugno 1986.