IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Viste le proprie ordinanze n. 1195/FPC del 7 ottobre 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22 ottobre 1987 e n. 1198/FPC del 9 ottobre 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 1987; Vista la nota n. 1448/Gab. del 22 gennaio 1988 del presidente della regione Campania con la quale si chiede che venga individuato nel presidente della regione Campania l'esecutore delle ordinanze citate; Ravvisata la necessita' di intervenire al fine di poter conseguire una piu' celere attivazione delle relative procedure di attivazione delle ordinanze citate; Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga a ogni contraria norma; Dispone: Articolo unico L'esecuzione delle opere e tutti gli atti relativi di cui agli articoli 1, 2 e 3 delle ordinanze n. 1195/FPC e n. 1198/FPC sono affidate al presidente della giunta regionale Campania in luogo dell'assessorato ai lavori pubblici della regione Campania. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 4 marzo 1988 Il Ministro: GASPARI