IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  l'art.  2-novies  del  decreto-legge  2  marzo  1974, n. 30,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114;
  Visto l'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale;
                              Decreta:
  Le  tariffe  per  l'attuazione  delle  disposizioni di cui all'art.
2-novies  del  decreto-legge  2  marzo  1974,  n. 30, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 16 aprile 1974, n. 114, per gli iscritti
alle  gestioni  speciali  per i lavoratori autonomi, sono determinate
nelle misure contenute nelle tabelle, numerate da 1 a 10, allegate al
presente decreto.
  Sono  altresi'  emanate le allegate istruzioni per il calcolo della
riserva matematica.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
   Roma, addi' 29 febbraio 1988
                                                 Il Ministro: FORMICA
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            Il  testo  dell'art.  2-novies del D.L. n. 30/1974 (Norme
          per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali  e
          assistenziali),  aggiunto  dalla  legge  di  conversione n.
          114/1974, e' il seguente:
             "Art.  2-novies (Riscatto laurea). - Il periodo di corso
          legale  di  laurea  e'  riscattabile  con  le  norme  e  le
          modalita' di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n.
          1338. L'onere del riscatto e'  ridotto  del  cinquanta  per
          cento.
             L'art.  50  della  legge  30  aprile  1969,  n.  153,  e
          successive modificazioni, e' abrogato".
             La   legge  n.  1338/1962  reca:  "Disposizioni  per  il
          miglioramento     dei     trattamenti      di      pensione
          dell'assicurazione   obbligatoria   per  l'invalidita',  la
          vecchiaia e i superstiti". Il testo del relativo art. 13:
             "Art.  13.  -  Ferme restando le disposizioni penali, il
          datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per
          l'assicurazione   obbligatoria   invalidita',  vecchiaia  e
          superstiti e che non possa piu' versarli
          per  sopravvenuta  prescrizione  ai  sensi dell'art. 55 del
          regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, puo'  chiedere
          all'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  di
          costituire, nei casi previsti dal successivo quarto  comma,
          una  rendita  vitalizia  riversibile  pari  alla pensione o
          quota di pensione adeguata dell'assicurazione  obbligatoria
          che  spetterebbe  al  lavoratore dipendente in relazione ai
          contributi omessi.
             La corrispondente riserva matematica e' devoluta, per le
          rispettive   quote   di    pertinenza,    all'assicurazione
          obbligatoria   e  al  Fondo  di  adeguamento,  dando  luogo
          all'attribuzione a favore  dell'interessato  di  contributi
          base   corrispondenti,   per  valore  e  numero,  a  quelli
          considerati ai fini del calcolo della rendita.
             La  rendita  integra  con  effetto immediato la pensione
          gia' in essere; in caso contrario i contributi  di  cui  al
          comma  precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini
          della  assicurazione  obbligatoria  per  l'invalidita',  la
          vecchiaia e i superstiti.
             Il datore di lavoro e' ammesso ad esercitare la facolta'
          concessagli   dal   presente   articolo    su    esibizione
          all'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  di
          documenti di data certa, dai  quali  possano  evincersi  la
          effettiva  esistenza  e  la  durata del rapporto di lavoro,
          nonche'  la  misura  della  retribuzione   corrisposta   al
          lavoratore interessato.
             Il  lavoratore,  quando non possa ottenere dal datore di
          lavoro la costituzione della rendita a norma  del  presente
          articolo, puo' egli stesso sostituirsi al datore di lavoro,
          salvo il diritto al risarcimento del  danno,  a  condizione
          che   fornisca   all'Istituto  nazionale  della  previdenza
          sociale  le  prove  del  rapporto   di   lavoro   e   della
          retribuzione indicate nel comma precedente.
             Per  la  costituzione della rendita il datore di lavoro,
          ovvero  il  lavoratore  allorche'  si  verifichi  l'ipotesi
          prevista   al   quarto  comma,  deve  versare  all'Istituto
          nazionale della previdenza sociale  la  riserva  matematica
          calcolata   in  base  alle  tariffe  che  saranno  all'uopo
          determinate e variate,  quando  occorra,  con  decreto  del
          Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, sentito il
          consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale  della
          previdenza sociale".