IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 2-novies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114; Visto l'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338; Sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; Decreta: Le tariffe per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2-novies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, per gli iscritti alle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, sono determinate nelle misure contenute nelle tabelle, numerate da 1 a 10, allegate al presente decreto. Sono altresi' emanate le allegate istruzioni per il calcolo della riserva matematica. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Roma, addi' 29 febbraio 1988 Il Ministro: FORMICA
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: Il testo dell'art. 2-novies del D.L. n. 30/1974 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali e assistenziali), aggiunto dalla legge di conversione n. 114/1974, e' il seguente: "Art. 2-novies (Riscatto laurea). - Il periodo di corso legale di laurea e' riscattabile con le norme e le modalita' di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. L'onere del riscatto e' ridotto del cinquanta per cento. L'art. 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e' abrogato". La legge n. 1338/1962 reca: "Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti". Il testo del relativo art. 13: "Art. 13. - Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti e che non possa piu' versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, puo' chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi. La corrispondente riserva matematica e' devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al Fondo di adeguamento, dando luogo all'attribuzione a favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita. La rendita integra con effetto immediato la pensione gia' in essere; in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini della assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti. Il datore di lavoro e' ammesso ad esercitare la facolta' concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonche' la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato. Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, puo' egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente. Per la costituzione della rendita il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorche' si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale".