IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;
Viste le ordinanze n. 1105/FPC/ZA del 28 luglio 1987, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 1987 e n. 1114/FPC del 5
agosto 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto
1987, concernenti il collocamento in aspettativa di sindaci di comuni
della provincia di Sondrio;
Vista l'ordinanza n. 1281/FPC del 1 dicembre 1987, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 12 dicembre 1987, con la quale e'
stata diposta, tra l'altro, la proroga fino al 28 febbraio 1988,
dell'aspettativa concessa al sindaco di Fusine ai sensi
dell'ordinanza n. 1114/FPC del 5 agosto 1987 sopra citata;
Visto il telegramma in data 12 febbraio 1988 con il quale il comune
di Fusine ha richiesto una ulteriore proroga del collocamento in
aspettativa per il proprio sindaco;
Vista la nota n. 313/20.2 Gab del 19 febbraio 1988 con la quale il
prefetto di Sondrio esprime parere favorevole circa la emanazione di
un ulteriore provvedimento di proroga;
Ravvisata quindi la opportunita' di aderire alla predetta
richiesta;
Dispone:
Articolo unico
Il collocamento in aspettativa del sindaco del comune di Fusine,
disposto con ordinanza n. 1114/FPC del 5 agosto 1987 e prorogato con
ordinanza n. 1281/FPC del 1 dicembre 1987, citate entrambe nelle
premesse, e' ulteriormente prorogato per un periodo di tre mesi.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, addi' 12 marzo 1988
Il Ministro: GASPARI