IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;
  Viste  le  ordinanze  n. 1105/FPC/ZA del 28 luglio 1987, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 1987 e n. 1114/FPC del 5
agosto 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto
1987, concernenti il collocamento in aspettativa di sindaci di comuni
della provincia di Sondrio;
  Vista  l'ordinanza  n.  1281/FPC  del  1› dicembre 1987, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 12 dicembre 1987, con la quale e'
stata  diposta,  tra  l'altro,  la  proroga fino al 28 febbraio 1988,
dell'aspettativa   concessa   al   sindaco   di   Fusine   ai   sensi
dell'ordinanza n. 1114/FPC del 5 agosto 1987 sopra citata;
  Visto il telegramma in data 12 febbraio 1988 con il quale il comune
di Fusine ha richiesto una  ulteriore  proroga  del  collocamento  in
aspettativa per il proprio sindaco;
  Vista  la nota n. 313/20.2 Gab del 19 febbraio 1988 con la quale il
prefetto di Sondrio esprime parere favorevole circa la emanazione  di
un ulteriore provvedimento di proroga;
  Ravvisata   quindi   la   opportunita'  di  aderire  alla  predetta
richiesta;
                               Dispone:
                            Articolo unico
  Il  collocamento  in  aspettativa del sindaco del comune di Fusine,
disposto con ordinanza n. 1114/FPC del 5 agosto 1987 e prorogato  con
ordinanza  n.  1281/FPC  del  1› dicembre 1987, citate entrambe nelle
premesse, e' ulteriormente prorogato per un periodo di tre mesi.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 12 marzo 1988
                                                 Il Ministro: GASPARI