IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
   Visto  il  decreto-legge  10  luglio 1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;
  Vista  la  propria  ordinanza  n.  1160/FPC  del  14 settembre 1987
recante autorizzazione  alle  imprese  operanti  nella  provincia  di
Sondrio  ad  effettuare  in  loco il rifornimento carburanti ai mezzi
impiegati  nei  lavori  di   somma   urgenza   per   il   risanamento
idrogeologico    del    territorio   e   alla   ricostruzione   delle
infrastrutture dissestate dagli eventi alluvionali del luglio 1987;
  Vista  la  nota  n.  1129  del 9 marzo 1988 dell'Unione industriali
della provincia di Sondrio che richiede una  proroga  della  suddetta
ordinanza;
  Considerato che permangono a tutt'oggi le esigenze
che determinarono l'emanazione della suddetta autorizzazione;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                            Articolo unico
  Il  termine  di  validita'  dell'autorizzazione  di  cui all'art. 1
dell'ordinanza 14 settembre 1987, n. 1160, e' prorogato al 31  luglio
1988.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 12 marzo 1988
                                                 Il Ministro: GASPARI