IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;
  Viste  le ordinanze n. 1113/FPC del 4 agosto 1987, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 1987 e  n.  1303/FPC  del  15
dicembre  1987,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 300 del 24
dicembre 1987;
  Vista   la  nota  n.  2460  del  22  febbraio  1988  con  la  quale
l'amministrazione provinciale di Sondrio rappresenta la necessita' di
poter  continuare ad avvalersi del personale, assunto e prorogato con
le ordinanze sopra citate;
  Vista  la  nota  n.  424/20.2/Gab. del 7 marzo 1988 con la quale la
prefettura di Sondrio esprime parere favorevole circa la  concessione
della sopra menzionata proroga;
  Ravvisata la opportunita' di disporre quanto richiesto;
                               Dispone:
                            Articolo unico
  L'amministrazione provinciale di Sondrio e' autorizzata a prorogare
gli incarichi relativi al personale tecnico assunto e  prorogato  con
le  ordinanze  citate  nelle premesse, per la durata di ulteriori tre
mesi.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 15 marzo 1988
                                                 Il Ministro: GASPARI