IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevede la rivalutazione annuale delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennita' integrativa speciale, dei medici radiologi ospedalieri; Visto l'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che nel confermare la rivalutazione annuale della retribuzione convenzionale, stabilisce peraltro che essa possa aver luogo solo in presenza di una variazione non inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita; Viste le suddette retribuzioni accertate per gli anni 1985-1986; Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1985; Considerato che, tra il 1985 e il 1986, e' intervenuta una variazione di tali retribuzioni in misura pari al 14,50 per cento, alla quale va ad assommarsi quella, inferiore al 10 per cento, intervenuta nell'anno precedente; Vista la nota n. 10/1/3048 del 10 novembre 1987, con la quale l'INAIL ha trasmesso la relazione concernente i dati per la rivalutazione delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, approvata dal consiglio di amministrazione nella seduta del 28 ottobre 1987; Ritenuta la necessita' di provvedere alla determinazione della nuova misura della retribuzione annua dei medici radiologi, da assumersi a base della liquidazione delle rendite; Decreta: Con effetto dal 1 luglio 1987 la retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, e' fissata in L. 31.211.000. Roma, addi' 18 dicembre 1987 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale FORMICA Il Ministro della sanita' DONAT CATTIN