IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'art.  5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevede la
rivalutazione annuale delle rendite in favore dei medici  colpiti  da
malattie  e  da  lesioni  causate  dall'azione  dei  raggi  X e delle
sostanze radioattive, in relazione  alle  variazioni  intervenute  su
base    nazionale    nelle    retribuzioni    iniziali,   comprensive
dell'indennita'   integrativa   speciale,   dei   medici    radiologi
ospedalieri;
  Visto  l'art.  20  della  legge  28  febbraio  1986, n. 41, che nel
confermare la rivalutazione annuale della retribuzione convenzionale,
stabilisce peraltro che essa possa aver luogo solo in presenza di una
variazione non inferiore al 10 per cento rispetto  alla  retribuzione
precedentemente stabilita;
  Viste le suddette retribuzioni accertate per gli anni 1985-1986;
  Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1985;
  Considerato  che,  tra  il  1985  e  il  1986,  e'  intervenuta una
variazione di tali retribuzioni in misura pari al  14,50  per  cento,
alla  quale  va  ad  assommarsi  quella,  inferiore  al 10 per cento,
intervenuta nell'anno precedente;
  Vista  la  nota  n.  10/1/3048  del  10 novembre 1987, con la quale
l'INAIL  ha  trasmesso  la  relazione  concernente  i  dati  per   la
rivalutazione  delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie
e da lesioni  causate  dall'azione  dei  raggi  X  e  delle  sostanze
radioattive,  approvata dal consiglio di amministrazione nella seduta
del 28 ottobre 1987;
  Ritenuta  la  necessita'  di  provvedere  alla determinazione della
nuova misura  della  retribuzione  annua  dei  medici  radiologi,  da
assumersi a base della liquidazione delle rendite;
                               Decreta:
  Con effetto dal 1› luglio 1987 la retribuzione annua da assumersi a
base per la liquidazione delle rendite a favore dei medici colpiti da
malattie  e  da  lesioni  causate  dall'azione  dei  raggi  X e delle
sostanze radioattive,  e  dei  loro  superstiti,  e'  fissata  in  L.
31.211.000.
   Roma, addi' 18 dicembre 1987
                                  Il Ministro del lavoro
                                e della previdenza sociale
                                         FORMICA
Il Ministro della sanita'
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