IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista  l'istanza  presentata  dal  presidente dell'unita' sanitaria
locale  n.   6   dell'Aquila,   intesa   ad   ottenere   il   rinnovo
dell'autorizzazione   per   l'ospedale   S.   Salvatore   dell'Aquila
all'espletamento dell'attivita' di solo prelievo di rene da  cadavere
a scopo di trapianto terapeutico;
  Vista  la  relazione favorevole sugli accertamenti tecnici eseguiti
dall'Istituto superiore di sanita' in data 29 luglio 1987;
  Sentito  il  parere  favorevole  espresso  dalla  III  sezione  del
Consiglio superiore di sanita' in data 21 dicembre 1987;
  Considerato  che  in  base  agli  atti  istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta autorizzazione al solo prelievo  di  rene
da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 16 giugno
1977, n. 409, che approva il regolamento di  esecuzione  della  sopra
citata legge;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  L'ospedale  S. Salvatore dell'Aquila, unita' sanitaria locale n. 6,
e' autorizzato all'attivita' di solo prelievo di rene da  cadavere  a
scopo di trapianto terapeutico.