IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unita' sanitaria locale n. 6 dell'Aquila, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione per l'ospedale S. Salvatore dell'Aquila all'espletamento dell'attivita' di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanita' in data 29 luglio 1987; Sentito il parere favorevole espresso dalla III sezione del Consiglio superiore di sanita' in data 21 dicembre 1987; Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra citata legge; Decreta: Art. 1. L'ospedale S. Salvatore dell'Aquila, unita' sanitaria locale n. 6, e' autorizzato all'attivita' di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.