Facendo  seguito  alla  circolare  n.  28/88 del 1› marzo 1988, si
precisa che, fermi restando gli ammontari complessivi delle quantita'
importabili  da  ciascuno dei Paesi ivi indicati, le ripartizioni per
categorie di prodotto e per quote temporali hanno un valore meramente
indicativo.
   Restano   immutati   gli  altri  elementi  previsti  nella  citata
circolare n. 28/88 del 1› marzo 1988.
                                       D'ordine del Ministro: GERBINO