IL MINISTRO
                  DELLL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, recante norme di attuazione della delega di cui all'art. 1 della
legge 22 luglio 1975, n. 382;
  Visto,  in particolare, l'art. 77, lettera d), del predetto decreto
presidenziale che,  tra  l'altro,  riserva  alla  competenza  statale
l'adozione di provvedimenti di riconoscimento di marchi di qualita' e
delle denominazioni di origine e tipiche  e  di  delimitazione  delle
relative zone di produzione dei prodotti agricoli;
  Vista  la  domanda presentata dal "Consorzio allevatori vitelli per
la produzione di carni garantite di razza Piemontese e suoi  incroci"
(Co.Al.Vi.),  con  sede a Bra (Cuneo), in data 28 gennaio 1985 intesa
ad ottenere:
   il  riconoscimento  del  "marchio  di  qualita'  Co.Al.Vi. - Razza
Piemontese" da utilizzare per contraddistinguere le  carni  derivanti
dai  bovini  di  razza Piemontese e dei suoi incroci nati ed allevati
sul territorio nazionale e rispondenti ad  uno  standard  qualitativo
appositamente determinato;
   l'incarico   di  gestione  e  distribuzione  del  marchio  di  cui
trattasi;
  Vista  l'integrazione della documentazione presentata dal Consorzio
medesimo,  in  data  24  settembre  1986,  su  richiesta  di   questo
Ministero;
  Esaminata  la  documentazione  prodotta  dal  Consorzio  istante  a
corredo  della  domanda   suddetta   ed,   in   particolare,   l'atto
costitutivo,  lo  statuto  ed  il regolamento disciplinante l'uso del
"marchio di qualita' Co.Al.Vi. - Razza Piemontese";
  Ritenuto  che  sussistono  i  presupposti  e  le  condizioni per il
riconoscimento richiesto del "marchio  di  qualita'  Co.Al.  Vi."  in
quanto esso e' inteso a garantire la validita' della produzione delle
carni derivanti dai bovini di razza
Piemontese  e  dei  suoi  incroci  nati  ed  allevati  sul territorio
nazionale e rispondenti ad apposito standard qualitativo dovuto  alle
caratteristiche proprie della razza ed ai metodi di allevamento;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Il marchio "Co.Al.Vi. - Razza Piemontese" presentato dal "Consorzio
allevatori vitelli per la produzione  di  carni  garantite  di  razza
Piemontese  e  suoi  incroci"  (Co.Al.Vi.)  e  depositato all'ufficio
provinciale industria, commercio ed artigianato di  Roma  con  il  n.
36065C/84,  e' riconosciuto quale "marchio di qualita'" da utilizzare
per  contraddistinguere,  mediante  marcatura  distintiva,  le  carni
derivanti  dai  bovini  di  razza  Piemontese  e suoi incroci nati ed
allevati sul territorio nazionale.