IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il proprio decreto n. 426135/66-AU-131 in data 18 marzo 1987,
registrato alla Corte dei conti il  23  marzo  1987,  registro  n.  9
Tesoro,  foglio  n.  259,  con  cui e' stata disposta un'emissione di
certificati del Tesoro in ECU con godimento 25 marzo 1987, di  durata
settennale, per l'importo di 800 milioni di ECU;
  Visto,   in   particolare,   l'art.   16   del  richiamato  decreto
ministeriale, con cui, tra l'altro,  e'  stata  affidata  alla  Banca
d'Italia  l'esecuzione  delle  operazioni relative al pagamento degli
interessi  sui  titoli  ed  al  rimborso  dei   certificati   emessi,
prevedendosi  che  i  rapporti  conseguenti  a  dette operazioni, sia
all'interno che all'estero, sarebbero  stati  regolati  con  separato
decreto ministeriale;
                               Decreta:
                               Titolo I
                     CERTIFICATI NON STAMPIGLIATI
                               Art. 1.
  Per  i  certificati  di  credito del Tesoro denominati in ECU privi
della stampigliatura "pagabile all'estero", i fondi in lire  italiane
occorrenti  per  il  relativo servizio finanziario verranno messi dal
Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 25 marzo di ogni  anno,
a  partire  dal 25 marzo 1988, tenendo conto di quanto previsto dagli
articoli 9 e 10 del decreto ministeriale del 18 marzo 1987.
  Tali  fondi  verranno  rimessi  mediante mandato di pagamento sulla
sezione di  tesoreria  provinciale  di  Roma  a  favore  della  Banca
d'Italia  -  Amministrazione  centrale,  con  quietanza congiunta del
cassiere centrale capo del servizio cassa  centrale  e  del  cassiere
titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno
fatti pervenire alla predetta sezione entro il 25 marzo di ogni anno.
  La  Banca d'Italia provvedera' ai pagamenti relativi ai certificati
arrotondando, ove occorra, l'importo complessivo da pagare a  ciascun
portatore dei titoli, alle cinque lire piu' vicine, per difetto o per
eccesso a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori
a due lire e cinquanta centesimi.
  Qualora  l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto dei pagamenti,
si  provvedera'  a  regolare  con  apposito  decreto  ministeriale  i
relativi rapporti finanziari tra Banca d'Italia e Tesoro.
  In  relazione  alla  variabilita'  dell'ammontare  dei titoli privi
della  stampigliatura  "pagabile  all'estero",  la   Banca   d'Italia
provvedera' a comunicare al Tesoro, entro il mese di febbraio di ogni
anno, il capitale nominale complessivo sul quale annualmente dovranno
essere effettuati i pagamenti in lire.