IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29
luglio 1947, n. 804, sul riconoscimento giuridico per gli istituti di
patronato  e  di assistenza sociale, ratificato dalla legge 17 aprile
1956, n. 561;
  Vista   la   legge   27   marzo   1980,   n.   112,  relativa  alla
"interpretazione autentica delle norme  concernenti  la  personalita'
giuridica  ed  il  finanziamento  degli  istituti  di  patronato e di
assistenza  sociale,  di  cui  al  decreto   legislativo   del   Capo
provvisorio  dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nonche' integrazioni
allo stesso decreto";
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 1017, concernente: "Norme di attuazione dell'art. 2 della legge 27
marzo  1980,  n.  112,  relativa  agli  istituti  di  patronato  e di
assistenza sociale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24
febbraio 1987;
  Considerato  che  con  proprio  decreto  in  data 20 febbraio 1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 29  febbraio  1988,  e'
stata  disposta  la  revoca,  a  partire  dal  primo  giorno del mese
successivo alla data di pubblicazione del decreto stesso, del decreto
ministeriale   15   maggio   1971,  di  riconoscimento  dell'Istituto
nazionale  assistenza  lavoratori,  promosso   dalla   confederazione
italiana lavoratori democratici indipendenti;
  Rilevato  che il disposto dell'art. 4, comma terzo, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  1017,  costituisce,
in  considerazione della particolare incisivita' del potere di revoca
ivi previsto e della previsione di un termine  puntuale  per  il  suo
esercizio,  una norma eccezionale, da considerare, in quanto tale, di
stretta interpretazione;
  Ritenuto  che  la revoca del riconoscimento, in quanto atto per sua
natura recettizio, puo' produrre i suoi effetti soltanto  se  portato
nella  sfera  di  conoscibilita' del destinatario e che a cio' doveva
essere provveduto nel rigoroso rispetto del termine di cui al  citato
art. 4, scaduto il 24 febbraio 1988;
  Constatato  che  per il predetto decreto di revoca, sottoscritto in
data 20 febbraio 1988, non sono state disposte in tempo utile ne'  la
pubblicazione   ne'  la  comunicazione  agli  istituti  di  patronato
interessati e questa circostanza puo' dare adito a  dubbi  sulla  sua
legittimita';
  Considerata,  conseguentemente,  l'opportunita'  di  procedere alla
revoca del decreto stesso, atteso l'interesse pubblico alla rimozione
di   un   provvedimento   suscettibile   di   annullamento   in  sede
giurisdizionale sotto il predetto profilo;
                               Decreta:
  Il  decreto  in  data  20  febbraio  1988,  di  cui in premessa, e'
revocato con effetto dal 1› marzo 1988.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 29 marzo 1988
                                                 Il Ministro: FORMICA