IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante  la  riorganizzazione  della  Direzione  generale  delle
assicurazioni   private  e  di  interesse  collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Viste  le  domande  in data 26 febbraio 1987 e 11 giugno 1987, e le
successive integrazioni e modificazioni in data 23  luglio  1987,  28
ottobre  1987  e 12 gennaio 1988 della societa' per azioni Allsecures
vita, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione  di  alcune
tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza;
  Vista  la  nota in data 15 gennaio 1988 con la quale l'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo  -
ISVAP,   ha   comunicato   che   non   esistono   elementi   ostativi
all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo, le
seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni di polizza,
presentate  dalla  societa'  per  azioni Allsecures vita, con sede in
Roma:
   1) tariffa n. 7P: assicurazione temporanea per il caso di morte, a
premio annuo rivalutabile;
   2)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione annua del premio e della prestazione  garantita,  della
tariffa di cui al precedente punto 1);
   3) tariffa n. 7PY: assicurazione temporanea per caso di morte o di
invalidita' totale e permanente, a premio annuo rivalutabile;
   4)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione annua del premio e della prestazione  garantita,  della
tariffa di cui al precedente punto 3);
   5)    condizioni    generali   di   polizza   per   contratti   di
capitalizzazione finanziaria a premio unico;
   6)  tariffa  di  capitalizzazione finanziaria, a premio unico, per
operazioni collettive;
   7)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa  di  cui  al
precedente punto 6);
   8)  tariffa n. 7SR: assicurazione collettiva per la garanzia di un
capitale  decrescente,  in  caso   di   morte   o   di   invalidita',
complementare  ad  operazioni di costituzione del trattamento di fine
rapporto di lavoro;
   9)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui  al
precedente punto 8);
   10)  tariffa  di assicurazione complementare di invalidita' intesa
come esonero dal pagamento dei premi;
   11)  condizioni  speciali  di  polizza  regolanti  l'assicurazione
complementare di cui al precedente punto 10);
   12)  tariffa di opzione per il differimento automatico di scadenza
nel pagamento di un capitale garantito  in  contratti  a  prestazione
rivalutabile;
   13)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, della predetta tariffa  di
opzione;
   14)   tariffa   di   assicurazione  complementare  di  invalidita'
equiparata a decesso. Per il calcolo dei tassi di premio  di  tariffa
verranno adottati i criteri tecnici previsti dal decreto ministeriale
5 gennaio 1968;
   15)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui al
precedente punto 14).
  I  tassi di premio della "tariffa di capitalizzazione finanziaria a
premio unico, per operazioni collettive", di cui al precedente  punto
6),  relativi a durate contrattuali inferiori a cinque anni, potranno
essere applicati nella sola  ipotesi  che  l'assicurato  entri  nella
collettiva  in eta' tale che il tempo intercorrente tra l'ingresso in
contratto e la prevista quiescenza sia non inferiore ai cinque  anni.
In  tal caso detti tassi potranno essere applicati in occasione degli
ultimi quattro versamenti di premio.