IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Viste le domande in data 26 febbraio 1987 e 11 giugno 1987, e le successive integrazioni e modificazioni in data 23 luglio 1987, 28 ottobre 1987 e 12 gennaio 1988 della societa' per azioni Allsecures vita, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza; Vista la nota in data 15 gennaio 1988 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette; Decreta: Art. 1. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni di polizza, presentate dalla societa' per azioni Allsecures vita, con sede in Roma: 1) tariffa n. 7P: assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo rivalutabile; 2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua del premio e della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1); 3) tariffa n. 7PY: assicurazione temporanea per caso di morte o di invalidita' totale e permanente, a premio annuo rivalutabile; 4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua del premio e della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 3); 5) condizioni generali di polizza per contratti di capitalizzazione finanziaria a premio unico; 6) tariffa di capitalizzazione finanziaria, a premio unico, per operazioni collettive; 7) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 6); 8) tariffa n. 7SR: assicurazione collettiva per la garanzia di un capitale decrescente, in caso di morte o di invalidita', complementare ad operazioni di costituzione del trattamento di fine rapporto di lavoro; 9) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 8); 10) tariffa di assicurazione complementare di invalidita' intesa come esonero dal pagamento dei premi; 11) condizioni speciali di polizza regolanti l'assicurazione complementare di cui al precedente punto 10); 12) tariffa di opzione per il differimento automatico di scadenza nel pagamento di un capitale garantito in contratti a prestazione rivalutabile; 13) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della predetta tariffa di opzione; 14) tariffa di assicurazione complementare di invalidita' equiparata a decesso. Per il calcolo dei tassi di premio di tariffa verranno adottati i criteri tecnici previsti dal decreto ministeriale 5 gennaio 1968; 15) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 14). I tassi di premio della "tariffa di capitalizzazione finanziaria a premio unico, per operazioni collettive", di cui al precedente punto 6), relativi a durate contrattuali inferiori a cinque anni, potranno essere applicati nella sola ipotesi che l'assicurato entri nella collettiva in eta' tale che il tempo intercorrente tra l'ingresso in contratto e la prevista quiescenza sia non inferiore ai cinque anni. In tal caso detti tassi potranno essere applicati in occasione degli ultimi quattro versamenti di premio.