IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  il  decreto-legge  19  marzo  1988, n. 85, recante ulteriori
interventi urgenti per le zone colpite dalle  eccezionali  avversita'
atmosferiche nei mesi di luglio-agosto e settembre 1987;
  Considerato  che  la regione Lombardia ha piu' volte sollecitato il
rimborso delle spese effettuate per lavori urgenti ed indicati  nella
tabella A allegata al citato decreto-legge n. 85 del 1988;
  Ravvisata l'opportunita' di aderire alle richieste effettuate dalla
regione  medesima  in  molteplici  riunioni  tenutesi  presso  questo
dipartimento;
  Considerato,   altresi',   che   occorre  soddisfare  le  legittime
aspettative  delle  imprese  operanti  nella   zona   colpita   dalle
avversita' di cui trattasi;
  Tenuto   conto   dei   tempi   occorrenti  per  l'attuazione  delle
disposizioni di cui all'art. 5 del piu' volte citato decreto-legge n.
85  e che nelle more dell'ottemperanza delle indicazioni del predetto
articolo si rende necessario effettuare una  prima  erogazione  degli
stanziamenti previsti;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Per  le esigenze di cui in premessa e' anticipato un primo rimborso
alla  regione  Lombardia  di  lire  80  miliardi  sugli  stanziamenti
previsti dall'art. 1 del decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 26 marzo 1988
                                                 Il Ministro: GASPARI