IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;
  Vista  la  propria  ordinanza  n.  1364/FPC  del  13 febbraio 1988,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1988 con la
quale,  tra  l'altro,  veniva  assegnato  al  comune  di  Tresivio un
contributo di lire  3.000  milioni  per  le  opere  di  ripristino  e
sistemazione idraulica sulla strada S. Antonio-Bairolo;
  Vista la nota n. 802 del 9 marzo 1988 del comune di Tresivio con la
quale si richiedono di consentire procedure piu' celeri affinche'  le
opere   di   cui   all'ordinanza   citata   possano  essere  eseguite
tempestivamente in aderenza alle finalita' che motivano  l'intervento
della protezione civile;
  Ravvisata  la  necessita'  di  aderire  alla  richiesta in quanto i
lavori in argomento rivestono carattere  di  urgenza  a  salvaguardia
della pubblica incolumita';
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                            Articolo unico
  Il comune di Tresivio (Sondrio) e' autorizzato ad eseguire le opere
in  premessa,  in  deroga  alle  autorizzazioni  e  ai  pareri  delle
amministrazioni  statali,  regionali, provinciali e di tutti gli enti
pubblici interessati  a  qualsiasi  titolo,  previsti  dalle  vigenti
disposizioni di legge.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 28 marzo 1988
                                                 Il Ministro: GASPARI