IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470; Vista la propria ordinanza n. 1364/FPC del 13 febbraio 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1988 con la quale, tra l'altro, veniva assegnato al comune di Tresivio un contributo di lire 3.000 milioni per le opere di ripristino e sistemazione idraulica sulla strada S. Antonio-Bairolo; Vista la nota n. 802 del 9 marzo 1988 del comune di Tresivio con la quale si richiedono di consentire procedure piu' celeri affinche' le opere di cui all'ordinanza citata possano essere eseguite tempestivamente in aderenza alle finalita' che motivano l'intervento della protezione civile; Ravvisata la necessita' di aderire alla richiesta in quanto i lavori in argomento rivestono carattere di urgenza a salvaguardia della pubblica incolumita'; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Articolo unico Il comune di Tresivio (Sondrio) e' autorizzato ad eseguire le opere in premessa, in deroga alle autorizzazioni e ai pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e di tutti gli enti pubblici interessati a qualsiasi titolo, previsti dalle vigenti disposizioni di legge. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 28 marzo 1988 Il Ministro: GASPARI