La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Nell'articolo 79 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, le lettere c), d) e g) del primo comma, come sostituito dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, sono sostituite dalle seguenti: " c) anni sedici per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125 centimetri cubi che non trasportino altre persone oltre al conducente; macchine agricole che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dai commi dal primo al quinto dell'articolo 69 e che non superino la velocita' di 40 chilometri all'ora, la cui guida sia consentita con patente per motoveicoli della categoria A, sempreche' non trasportino altre persone oltre al conducente; d) anni diciotto per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125 centimetri cubi che trasportino altre persone oltre al conducente; motoveicoli di cilindrata superiore a 125 centimetri cubi; autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose; autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio; macchine agricole diverse da quelle indicate alla lettera c); macchine operatrici; g) anni ventuno per guidare i veicoli di cui alla lettera f), quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione professionale; motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza o di noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone". 2. Nell'articolo 79 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, la lettera b) del terzo comma, come sostituito dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1974, n. 394, e' sostituita dalla seguente: " b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite puo' essere elevato, anno per anno, fino a sessantacinque anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato di idoneita' psico-fisica a seguito di visita medica specialistica annuale, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dei trasporti". 3. Nell'articolo 79 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, il settimo comma, come sostituito dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1974, n. 394, e' abrogato.