IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  definire  una
piu' puntuale disciplina  del  sistema  sanzionatorio  relativo  agli
scarichi in mare aperto da navi o da aeromobili,  anche  al  fine  di
assicurare la continuita' dell'attivita' produttiva  in  presenza  di
autorizzazioni amministrative; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 aprile 1988; 
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di
concerto con i Ministri dell'ambiente, di grazia e  giustizia,  delle
partecipazioni   statali   e   dell'industria,   del   commercio    e
dell'artigianato; 
                     EMANA il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
  1.  L'articolo  24-  bis  della  legge  10  maggio  1976,  n.  319,
introdotto dall'articolo 3 della legge 2  maggio  1983,  n.  305,  e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 24- bis. - Si applica la pena dell'arresto da due mesi a  due
anni se lo scarico, effettuato in mare da navi o da aeromobili  senza
autorizzazione,  contiene  sostanze  o  materiali  per  i  quali   le
convenzioni internazionali sanciscono il divieto di scarico".