IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista l'ordinanza 27 giugno 1987, n. 288 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  n.  167  del  20  luglio  1987),  cosi'  come   modificata
dall'ordinanza  ministeriale 14 gennaio 1988, n. 15 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 1988);
  Constatato  che  a  partire  dal  25  luglio  1987  non  sono stati
segnalati in tutto il territorio nazionale focolai di afta epizootica
e   che   pertanto  non  sussistono  piu'  motivi  cautelari  per  il
mantenimento del controllo veterinario prima dello spostamento  degli
animali  delle specie bovina, bufalina, ovina, caprina e suina che si
spostano  dagli  allevamenti  situati  nel   territorio   dell'unita'
sanitaria locale n. 16 di Modena della regione Emilia-Romagna;
  Visto  il  parere  favorevole  del  Consiglio  superiore di sanita'
espresso nella seduta del 9 marzo 1988;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  L'ultimo  comma  dell'art. 12 dell'ordinanza ministeriale 27 giugno
1987,  n.  288,  come  sostituito   dall'art.   1   della   ordinanza
ministeriale 14 gennaio 1988, n. 15, e' abrogato.
            AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  della
          disposizione abrogata.
 
 
          Nota all'art. 1:
             Il  testo  dell'intero art. 12 dell'O.M. 27 giugno 1987,
          n. 288, come sostituito dall'art. 1  dell'O.M.  14  gennaio
          1988, n. 15, e' il seguente:
             "Art.  12.  - Fermo restando quanto disposto dall'art. 1
          dell'ordinanza ministeriale 5  novembre  1987,  n.  465,  i
          bovini,  i  bufalini,  gli  ovini,  i caprini ed i suini da
          trasportare a mezzo ferroviario, tranvia,  autocarri,  navi
          ed  aeromobili con destinazione a regioni diverse da quelle
          in cui ha sede l'allevamento di provenienza, debbono essere
          sottoposti   a  preventiva  visita  veterinaria  prima  del
          carico.
             La  visita  veterinaria  per gli animali di cui al comma
          precedente deve essere integrata da un controllo  sanitario
          sull'intero allevamento.
             La dichiarazione di esito favorevole del controllo sullo
          stato sanitario dell'allevamento deve essere aggiunta  alla
          dichiarazione  sanitaria di cui a tergo del mod. 4 allegato
          al  vigente  regolamento  di   polizia   veterinaria,   con
          l'indicazione  dell'ora  in  cui  sono  stati  espletati la
          visita veterinaria  sugli  animali  da  trasportare  ed  il
          controllo sanitario sull'intero allevamento.
             Nel  caso di partenza per destinazioni a regioni diverse
          da pubblici  mercati  la  dichiarazione  di  cui  al  comma
          precedente   e'  fatta  dal  veterinario  responsabile  del
          mercato    limitatamente    alle    condizioni    sanitarie
          dell'animale proveniente dal mercato medesimo.
             Oltre  alle  indicazioni  di  cui  sopra, il mod. 4 deve
          contenere anche tutti gli elementi  utili  per  individuare
          l'allevamento  di  provenienza  e  gli animali trasportati.
          L'attestazione sanitaria di cui  al  mod.  4  ha  validita'
          quarantotto ore a decorrere dall'ora nella quale sono stati
          attuati la visita veterinaria  ed  il  controllo  sanitario
          dell'allevamento.
             Per quanto attiene ai bovini, ai bufalini, agli ovini ed
          ai caprini, lo spostamento degli stessi non sara'  comunque
          consentito  se  gli  animali  da  trasportare non risultino
          vaccinati nei confronti dell'afta epizootica in conformita'
          delle disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale 22
          luglio 1987, n. 312, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          177 del 31 luglio 1987.
             Qualora  i  suddetti animali abbiano superato i tre mesi
          di eta' e non risultino mai  vaccinati  lo  spostamento  e'
          consentito  trascorsi  sette  giorni  dalla  esecuzione del
          secondo  intervento   vaccinale   previsto   dall'ordinanza
          ministeriale  di cui al comma precedente. Tale disposizione
          non si applica per gli animali in rientro  dall'alpeggio  o
          dalla monticazione.
             Una  copia  del  predetto modello deve essere inviata al
          piu' tardi al momento della  partenza  degli  animali,  dal
          servizio   veterinario   dell'unita'  sanitaria  locale  di
          provenienza a quello dell'unita' sanitaria di destinazione.
          La  copia che scorta gli animali deve essere consegnata, al
          momento  dello  scarico,  al  destinatario  il  quale  deve
          provvedere,   entro  le  ventiquattro  ore  successive,  ad
          inviarlo  al  servizio  veterinario  dell'unita'  sanitaria
          locale competente per territorio.
             Se  gli  animali sono destinati ad un macello pubblico o
          privato, detta copia  deve  essere  consegnata  al  momento
          dello  scarico  al  servizio  veterinario  che  esplica  le
          funzioni di ispezione delle carni nel macello stesso.
             Gli  automezzi  adibiti  al trasporto di animali debbono
          risultare, prima e dopo il trasporto, accuratamente  puliti
          e disinfettati.
             A  comprova  dell'avvenuta  disinfezione  gli  automezzi
          debbono  portare  il  cartello  di  cui  al  settimo  comma
          dell'art.   64   del   vigente   regolamento   di   polizia
          veterinaria. Sul cartello,  oltre  alle  altre  indicazioni
          dell'ottavo  comma  del  succitato  articolo, devono essere
          riportate la targa dell'automezzo e l'indicazione  dell'ora
          dell'avvenuta disinfezione.
             Le  disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano
          anche  per  lo  spostamento  degli  animali  delle   specie
          sopraindicate  dagli  allevamenti  situati  nel  territorio
          della unita' sanitaria locale n.  16 Modena  della  regione
          Emilia-Romagna   sia   che   gli   animali  debbano  essere
          trasportati nell'ambito territoriale della suddetta  unita'
          sanitaria  locale  della  regione  Emilia-Romagna  o  siano
          destinati ad altre regioni o province autonome".