Con decreto ministeriale 8 febbraio 1988 in favore di trentasette operai dipendenti dalla S.p.a. Bustese industrie riunite, con sede in Olgiate Olona (Varese), occupati presso lo stabilimento di Olgiate Olona (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 18 febbraio 1985 al 4 ottobre 1985. Con decreto ministeriale 8 febbraio 1988 in favore di sei lavoratori operai dipendenti dalla S.r.l. Farmagomma, con sede in Induno Olona (Varese), occupati presso lo stabilimento di Induno Olona (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 4 maggio 1987 al 1 maggio 1988. Con decreto ministeriale 8 febbraio 1988 in favore di diciassette operai dipendenti dalla S.p.a. Marco di Castenedolo (Brescia), occupati presso lo stabilimento di Castenedolo (Brescia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 4 gennaio 1988 al 1 gennaio 1989. Con decreto ministeriale 8 febbraio 1988 in favore di diciotto operai, un intermedio e quattro impiegati dipendenti dalla S.p.a. Redaelli imballaggi metallici di Rovato (Brescia), occupati presso lo stabilimento di Rovato (Brescia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 20 luglio 1987 al 17 luglio 1988. Con decreto ministeriale 8 febbraio 1988 in favore di centoquarantadue operai e sei impiegati dipendenti dalla S.p.a. Italrettile di Montodine (Cremona), occupati presso lo stabilimento di Montodine (Cremona), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a ore 20 settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, per il periodo dal 14 settembre 1987 all'11 settembre 1988. Con decreto ministeriale 8 febbraio 1988 in favore di nove lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Querzola Mario di S. Lazzaro di Savena (Bologna), occupati presso lo stabilimento di S. Lazzaro di Savena (Bologna), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 160 a 40 ore mensili, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1 marzo 1987 al 30 agosto 1987. Con decreto ministeriale 22 febbraio 1988 in favore di trenta operai dipendenti dalla S.a.s. Seri di Torino, occupati presso lo stabilimento di Torino, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stipulato una riduzione dell'orario di lavoro da 36 a 6 ore medie settimanali per ventuno operai occupati nell'area di preparazione da 36 ore a 10 ore medie settimanali per nove operai occupati nell'area stampa e spedizione e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1 luglio 1987 al 31 dicembre 1987. Con decreto ministeriale 1 marzo 1988 in favore dei lavoratori - esclusi gli impiegati di settima e ottava categoria - dipendenti dalla S.p.a. Italtel sistemi, con sede in Milano, occupati presso le seguenti sedi e zone operative: Sedi Zone operative -- - 1) Milano 1) Lombardia 2) Trieste 2) Friuli-Venezia Giulia 3) Mestre 3) Veneto 4) Torino 4) Piemonte 5) Genova 5) Liguria 6) Firenze 6) Toscana - Umbria 7) Ancona 7) Emilia - Marche 8) Roma 8) Lazio - Abruzzo - Molise 9) Cagliari 9) Sardegna 10) Napoli 10) Campania - Basilicata 11) Catanzaro 11) Calabria 12) Taranto 12) Puglia 13) Messina 13) Sicilia per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, per il periodo dal 31 agosto 1987 al 28 agosto 1988. Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 29 gennaio 1988, n. 9673. Con decreto ministeriale 1 marzo 1988 in favore dei lavoratori impiegati di settima e ottava categoria dipendenti dalla S.p.a. Italtel sistemi, con sede in Milano, occupati nelle sedi e zone operative della societa' ad esclusione del settore impianti e trasmissione e dell'attivita' tecnico commerciale ed in particolare: Sedi Zone operative -- - 1) Milano 1) Lombardia 2) Trieste 2) Friuli-Venezia Giulia 3) Mestre 3) Veneto 4) Torino 4) Piemonte 5) Genova 5) Liguria 6) Firenze 6) Toscana - Umbria 7) Ancona 7) Emilia - Marche 8) Roma 8) Lazio - Abruzzo - Molise 9) Cagliari 9) Sardegna 10) Napoli 10) Campania - Basilicata 11) Catanzaro 11) Calabria 12) Taranto 12) Puglia 13) Messina 13) Sicilia per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, per il periodo dal 31 agosto 1987 al 28 agosto 1988. Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 29 gennaio 1988, n. 9673. Con decreto ministeriale 1 marzo 1988 in favore dei lavoratori, compresi gli impiegati di settima e ottava categoria, dipendenti dalla S.p.a. Italtel Tecnoelettronica, con sede in L'Aquila ed occupati nell'unita' operative di Milano-Castelletto di Settimo Milanese e L'Aquila - esclusi gli addetti ad attivita' di R. e S. e tecnico-commerciali - per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, per il periodo dal 29 settembre 1987 al 17 luglio 1988. Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 29 gennaio 1988, n. 9676. Con decreto ministeriale 1 marzo 1988 in favore dei lavoratori, impiegati di settima e ottava categoria, dipendenti dalla S.p.a. Italtel telematica, con sede legale in S. Maria Capua Vetere (Caserta) - unita' di Milano e S. Maria Capua Vetere (Caserta), tutti i reparti ad esclusione delle attivita' di R. e S. e tecnico-commerciale - per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, per il periodo dal 20 luglio 1987 al 17 luglio 1988. Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 29 gennaio 1988, n. 9674. Con decreto ministeriale 1 marzo 1988 in favore dei lavoratori, (esclusi gli impiegati di settima e ottava categoria), dipendenti dalla S.p.a. Italtel Telematica, con sede in S. Maria Capua Vetere (Caserta), occupati presso le seguenti unita': 1) S. Maria Capua Vetere (Caserta), interessati tutti i reparti ad esclusione della commutazione pubblica e lavorazione meccanica e degli addetti ad attivita' di R. e S. e tecnico-commerciali; 2) Milano, interessati tutti i reparti ad esclusione degli addetti ad attivita' di R. e S. e tecnico-commerciali, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, per il periodo dal 31 agosto 1987 al 17 luglio 1988. Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 29 gennaio 1988, n. 9674. Con decreto ministeriale 1 marzo 1988 in favore dei lavoratori - esclusi gli impiegati di settima e ottava categoria - dipendenti dalla S.p.a. Italtel Telematica, con sede in S. Maria Capua Vetere (Caserta), occupati presso l'unita' di S. Maria Capua Vetere (Caserta), reparti di commutazione pubblica e lavorazioni meccaniche per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, per il periodo dal 20 luglio 1987 al 17 luglio 1988. Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 29 gennaio 1988, n. 9674. Con decreto ministeriale 1 marzo 1988 in favore dei lavoratori - esclusi gli impiegati di settima e ottava categoria - occupati presso l'unita' di Palermo e Carini (Palermo), tutti i reparti, ad esclusione della commutazione elettronica e degli addetti ad attivita' di R. e S., per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, per il periodo dal 28 dicembre 1987 al 17 luglio 1988. Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 29 gennaio 1988, n. 9675. Con decreto ministeriale 1 marzo 1988 in favore dei lavoratori, impiegati di settima e ottva categoria, dipendenti dalla S.p.a. Italtel S.I.T. - Societa' italiana telecomunicazioni, con sede in Milano, unita' in: Milano e Castelletto di Settimo Milanese (Milano), L'Aquila, Palermo, Carini (Palermo) e Roma, tutti i reparti - ad eccezione delle attivita' di R. e S. e tecnico-commerciali - per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, per il periodo dal 20 luglio 1987 al 17 luglio 1988. Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 29 gennaio 1988, n. 9675. Con decreto ministeriale 1 marzo 1988 in favore dei lavoratori, esclusi gli impiegati di settima e ottava categoria, dipendenti dalla S.p.a. Italtel S.I.T. - Societa' italiana telecomunicazioni, con sede in Milano, occupati presso le seguenti unita': 1) Milano e Castelletto di Settimo Milanese (Milano), interessati tutti i reparti ad esclusione della commutazione elettronica e della trasmissione, della DVCE e degli addetti ad attivita' di R. e S. e tecnico-commerciale; 2) L'Aquila, interessati tutti i reparti ad esclusione della commutazione elettromeccanica e degli addetti ad attivita' di R. e S.; 3) Roma, interessati tutti i reparti esclusi gli addetti ad attivita' tecnico-commerciale, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, per il periodo dal 29 agosto 1987 al 17 luglio 1988. Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 29 gennaio 1988, n. 9675. Con decreto ministeriale 1 marzo 1988 in favore dei lavoratori, esclusi gli impiegati di settima e ottava categoria, dipendenti dalla S.p.a. Italtel S.I.T. - Societa' italiana telecomunicazioni, con sede in Milano, occupati presso le seguenti unita': 1) Milano e Castelletto di Settimo Milanese (Milano), reparto di produzione commutazione elettronica (DCS) e reparto di produzione trasmissione; 2) L'Aquila, reparto di commutazione elettromeccanica; 3) Palermo e Carini (Palermo), reparto di commutazione elettromeccanica, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, per il periodo dal 20 luglio 1987 al 17 luglio 1988. Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 29 gennaio 1988, n. 9675. Con decreto ministeriale 1 marzo 1988 in favore dei lavoratori, esclusi gli impiegati di settima e ottava categoria, dipendenti dalla S.p.a. Italtel S.I.T. - Societa' italiana telecomunicazioni, con sede in Milano, occupati presso le unita' di Milano e Castelletto di Settimo Milanese (Milano), per il solo reparto di divisione e commutazione elettronica (DVCE), esclusi gli addetti ad attivita' di R. e S. e tecnico-commerciali per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, per il periodo dal 28 settembre 1987 al 17 luglio 1988. Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 29 gennaio 1988, n. 9675. Con decreto ministeriale 1 marzo 1988 in favore di ventisei dipendenti dalla S.r.l. Expansa di Bari, occupati presso lo stabilimento di Bari, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 25 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1 ottobre 1987 al 30 settembre 1988. Con decreto ministeriale 1 marzo 1988 in favore di cinque dipendenti dalla S.p.a. Agape, con sede in Milano, mensa aziendale presso la ditta Minmetal, occupati presso lo stabilimento di Cividate al Piano (Bergamo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 25 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dall'8 gennaio 1986 al 3 gennaio 1988. Con decreto ministeriale 2 marzo 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Imoker - Industrie Montecchi ceramiche, con sede e stabilimento in Fiorano Modenese (Modena), per i quali sono stati stipulati due contratti collettivi aziendali che hanno stabilito una riduzione dell'orario di lavoro cosi' previsto: 1) da 40 ore settimanali a 10,66 ore settimanali per sedici operai del reparto pallettizzazione e da 40 ore settimanali a 20 ore settimanali per due operai nel reparto jolly, periodo 17 novembre 1986-26 giugno 1987; 2) da 40 ore settimanali a 17,78 ore settimanali per nove operai del reparto pallettizzazione, periodo 29 giugno 1987-20 novembre 1987, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, complessivamente dal 17 novembre 1986 al 20 novembre 1987. Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 23 novembre 1987, n. 009311.