Con decreto ministeriale 8 febbraio 1988 in favore di trentasette
operai dipendenti dalla S.p.a. Bustese industrie riunite, con sede in
Olgiate Olona (Varese), occupati presso lo stabilimento di Olgiate
Olona (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 a 20 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo
comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo
dal 18 febbraio 1985 al 4 ottobre 1985.
Con decreto ministeriale 8 febbraio 1988 in favore di sei
lavoratori operai dipendenti dalla S.r.l. Farmagomma, con sede in
Induno Olona (Varese), occupati presso lo stabilimento di Induno
Olona (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 a 30 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il
periodo dal 4 maggio 1987 al 1 maggio 1988.
Con decreto ministeriale 8 febbraio 1988 in favore di diciassette
operai dipendenti dalla S.p.a. Marco di Castenedolo (Brescia),
occupati presso lo stabilimento di Castenedolo (Brescia), per i quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, e'
disposta la proroga della corresponsione del trattamento di
integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 4 gennaio
1988 al 1 gennaio 1989.
Con decreto ministeriale 8 febbraio 1988 in favore di diciotto
operai, un intermedio e quattro impiegati dipendenti dalla S.p.a.
Redaelli imballaggi metallici di Rovato (Brescia), occupati presso lo
stabilimento di Rovato (Brescia), per i quali e' stato stipulato un
contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione
dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, e' disposta la
corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863,
per il periodo dal 20 luglio 1987 al 17 luglio 1988.
Con decreto ministeriale 8 febbraio 1988 in favore di
centoquarantadue operai e sei impiegati dipendenti dalla S.p.a.
Italrettile di Montodine (Cremona), occupati presso lo stabilimento
di Montodine (Cremona), per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 a ore 20 settimanali, e' disposta la proroga della
corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, per il
periodo dal 14 settembre 1987 all'11 settembre 1988.
Con decreto ministeriale 8 febbraio 1988 in favore di nove
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Querzola Mario di S. Lazzaro di
Savena (Bologna), occupati presso lo stabilimento di S. Lazzaro di
Savena (Bologna), per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 160 a 40 ore mensili, e' disposta la proroga della
corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, per il periodo dal 1 marzo 1987 al 30 agosto 1987.
Con decreto ministeriale 22 febbraio 1988 in favore di trenta
operai dipendenti dalla S.a.s. Seri di Torino, occupati presso lo
stabilimento di Torino, per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stipulato una riduzione dell'orario di
lavoro da 36 a 6 ore medie settimanali per ventuno operai occupati
nell'area di preparazione da 36 ore a 10 ore medie settimanali per
nove operai occupati nell'area stampa e spedizione e' disposta la
proroga della corresponsione del trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1 luglio 1987 al 31
dicembre 1987.
Con decreto ministeriale 1 marzo 1988 in favore dei lavoratori -
esclusi gli impiegati di settima e ottava categoria - dipendenti
dalla S.p.a. Italtel sistemi, con sede in Milano, occupati presso le
seguenti sedi e zone operative:
Sedi Zone operative
-- -
1) Milano 1) Lombardia
2) Trieste 2) Friuli-Venezia Giulia
3) Mestre 3) Veneto
4) Torino 4) Piemonte
5) Genova 5) Liguria
6) Firenze 6) Toscana - Umbria
7) Ancona 7) Emilia - Marche
8) Roma 8) Lazio - Abruzzo - Molise
9) Cagliari 9) Sardegna
10) Napoli 10) Campania - Basilicata
11) Catanzaro 11) Calabria
12) Taranto 12) Puglia
13) Messina 13) Sicilia
per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore
settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all'art. 7
del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, per il periodo dal 31
agosto 1987 al 28 agosto 1988.
Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 29 gennaio
1988, n. 9673.
Con decreto ministeriale 1 marzo 1988 in favore dei lavoratori
impiegati di settima e ottava categoria dipendenti dalla S.p.a.
Italtel sistemi, con sede in Milano, occupati nelle sedi e zone
operative della societa' ad esclusione del settore impianti e
trasmissione e dell'attivita' tecnico commerciale ed in particolare:
Sedi Zone operative
-- -
1) Milano 1) Lombardia
2) Trieste 2) Friuli-Venezia Giulia
3) Mestre 3) Veneto
4) Torino 4) Piemonte
5) Genova 5) Liguria
6) Firenze 6) Toscana - Umbria
7) Ancona 7) Emilia - Marche
8) Roma 8) Lazio - Abruzzo - Molise
9) Cagliari 9) Sardegna
10) Napoli 10) Campania - Basilicata
11) Catanzaro 11) Calabria
12) Taranto 12) Puglia
13) Messina 13) Sicilia
per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore
settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7
del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, per il periodo dal 31
agosto 1987 al 28 agosto 1988.
Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 29 gennaio
1988, n. 9673.
Con decreto ministeriale 1 marzo 1988 in favore dei lavoratori,
compresi gli impiegati di settima e ottava categoria, dipendenti
dalla S.p.a. Italtel Tecnoelettronica, con sede in L'Aquila ed
occupati nell'unita' operative di Milano-Castelletto di Settimo
Milanese e L'Aquila - esclusi gli addetti ad attivita' di R. e S. e
tecnico-commerciali - per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 a 35 ore settimanali e' disposta la proroga della
corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863 e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, per
il periodo dal 29 settembre 1987 al 17 luglio 1988.
Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 29 gennaio
1988, n. 9676.
Con decreto ministeriale 1 marzo 1988 in favore dei lavoratori,
impiegati di settima e ottava categoria, dipendenti dalla S.p.a.
Italtel telematica, con sede legale in S. Maria Capua Vetere
(Caserta) - unita' di Milano e S. Maria Capua Vetere (Caserta), tutti
i reparti ad esclusione delle attivita' di R. e S. e
tecnico-commerciale - per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 a 35 ore settimanali e' disposta la proroga della
corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, per
il periodo dal 20 luglio 1987 al 17 luglio 1988.
Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 29 gennaio
1988, n. 9674.
Con decreto ministeriale 1 marzo 1988 in favore dei lavoratori,
(esclusi gli impiegati di settima e ottava categoria), dipendenti
dalla S.p.a. Italtel Telematica, con sede in S. Maria Capua Vetere
(Caserta), occupati presso le seguenti unita':
1) S. Maria Capua Vetere (Caserta), interessati tutti i reparti
ad esclusione della commutazione pubblica e lavorazione meccanica e
degli addetti ad attivita' di R. e S. e tecnico-commerciali;
2) Milano, interessati tutti i reparti ad esclusione degli
addetti ad attivita' di R. e S. e tecnico-commerciali, per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, e'
disposta la proroga della corresponsione del trattamento di
integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge
30 dicembre 1987, n. 536, per il periodo dal 31 agosto 1987 al 17
luglio 1988.
Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 29 gennaio
1988, n. 9674.
Con decreto ministeriale 1 marzo 1988 in favore dei lavoratori -
esclusi gli impiegati di settima e ottava categoria - dipendenti
dalla S.p.a. Italtel Telematica, con sede in S. Maria Capua Vetere
(Caserta), occupati presso l'unita' di S. Maria Capua Vetere
(Caserta), reparti di commutazione pubblica e lavorazioni meccaniche
per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore
settimanali e' disposta la proroga della corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7
del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, per il periodo dal 20
luglio 1987 al 17 luglio 1988.
Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 29 gennaio
1988, n. 9674.
Con decreto ministeriale 1 marzo 1988 in favore dei lavoratori -
esclusi gli impiegati di settima e ottava categoria - occupati presso
l'unita' di Palermo e Carini (Palermo), tutti i reparti, ad
esclusione della commutazione elettronica e degli addetti ad
attivita' di R. e S., per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 a 35 ore settimanali e' disposta la proroga della
corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, per
il periodo dal 28 dicembre 1987 al 17 luglio 1988.
Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 29 gennaio
1988, n. 9675.
Con decreto ministeriale 1 marzo 1988 in favore dei lavoratori,
impiegati di settima e ottva categoria, dipendenti dalla S.p.a.
Italtel S.I.T. - Societa' italiana telecomunicazioni, con sede in
Milano, unita' in: Milano e Castelletto di Settimo Milanese (Milano),
L'Aquila, Palermo, Carini (Palermo) e Roma, tutti i reparti - ad
eccezione delle attivita' di R. e S. e tecnico-commerciali - per i
quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore
settimanali e' disposta la proroga della corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7
del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, per il periodo dal 20
luglio 1987 al 17 luglio 1988.
Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 29 gennaio
1988, n. 9675.
Con decreto ministeriale 1 marzo 1988 in favore dei lavoratori,
esclusi gli impiegati di settima e ottava categoria, dipendenti dalla
S.p.a. Italtel S.I.T. - Societa' italiana telecomunicazioni, con sede
in Milano, occupati presso le seguenti unita':
1) Milano e Castelletto di Settimo Milanese (Milano), interessati
tutti i reparti ad esclusione della commutazione elettronica e della
trasmissione, della DVCE e degli addetti ad attivita' di R. e S. e
tecnico-commerciale;
2) L'Aquila, interessati tutti i reparti ad esclusione della
commutazione elettromeccanica e degli addetti ad attivita' di R. e
S.;
3) Roma, interessati tutti i reparti esclusi gli addetti ad
attivita' tecnico-commerciale, per i quali e' stato stipulato un
contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione
dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali e' disposta la
proroga della corresponsione del trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre
1987, n. 536, per il periodo dal 29 agosto 1987 al 17 luglio 1988.
Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 29 gennaio
1988, n. 9675.
Con decreto ministeriale 1 marzo 1988 in favore dei lavoratori,
esclusi gli impiegati di settima e ottava categoria, dipendenti dalla
S.p.a. Italtel S.I.T. - Societa' italiana telecomunicazioni, con sede
in Milano, occupati presso le seguenti unita':
1) Milano e Castelletto di Settimo Milanese (Milano), reparto di
produzione commutazione elettronica (DCS) e reparto di produzione
trasmissione;
2) L'Aquila, reparto di commutazione elettromeccanica;
3) Palermo e Carini (Palermo), reparto di commutazione
elettromeccanica, per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 a 35 ore settimanali, e' disposta la proroga della
corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, per
il periodo dal 20 luglio 1987 al 17 luglio 1988.
Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 29 gennaio
1988, n. 9675.
Con decreto ministeriale 1 marzo 1988 in favore dei lavoratori,
esclusi gli impiegati di settima e ottava categoria, dipendenti dalla
S.p.a. Italtel S.I.T. - Societa' italiana telecomunicazioni, con sede
in Milano, occupati presso le unita' di Milano e Castelletto di
Settimo Milanese (Milano), per il solo reparto di divisione e
commutazione elettronica (DVCE), esclusi gli addetti ad attivita' di
R. e S. e tecnico-commerciali per i quali e' stato stipulato un
contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione
dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, e' disposta la
proroga della corresponsione del trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre
1987, n. 536, per il periodo dal 28 settembre 1987 al 17 luglio 1988.
Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 29 gennaio
1988, n. 9675.
Con decreto ministeriale 1 marzo 1988 in favore di ventisei
dipendenti dalla S.r.l. Expansa di Bari, occupati presso lo
stabilimento di Bari, per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 a 25 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo
comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo
dal 1 ottobre 1987 al 30 settembre 1988.
Con decreto ministeriale 1 marzo 1988 in favore di cinque
dipendenti dalla S.p.a. Agape, con sede in Milano, mensa aziendale
presso la ditta Minmetal, occupati presso lo stabilimento di Cividate
al Piano (Bergamo), per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 a 25 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il
periodo dall'8 gennaio 1986 al 3 gennaio 1988.
Con decreto ministeriale 2 marzo 1988 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Imoker - Industrie Montecchi ceramiche, con
sede e stabilimento in Fiorano Modenese (Modena), per i quali sono
stati stipulati due contratti collettivi aziendali che hanno
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro cosi' previsto:
1) da 40 ore settimanali a 10,66 ore settimanali per sedici
operai del reparto pallettizzazione e da 40 ore settimanali a 20 ore
settimanali per due operai nel reparto jolly, periodo 17 novembre
1986-26 giugno 1987;
2) da 40 ore settimanali a 17,78 ore settimanali per nove operai
del reparto pallettizzazione, periodo 29 giugno 1987-20 novembre
1987, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di
integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, complessivamente dal 17
novembre 1986 al 20 novembre 1987.
Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 23 novembre
1987, n. 009311.