Con  decreto ministeriale 8 febbraio 1988 in favore di trentasette
operai dipendenti dalla S.p.a. Bustese industrie riunite, con sede in
Olgiate  Olona  (Varese),  occupati presso lo stabilimento di Olgiate
Olona  (Varese),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un   contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 a 20 ore settimanali, e' disposta la corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, secondo
comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,  n.  726,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo
dal 18 febbraio 1985 al 4 ottobre 1985.
 
   Con  decreto  ministeriale  8  febbraio  1988  in  favore  di  sei
lavoratori operai dipendenti dalla S.r.l.  Farmagomma,  con  sede  in
Induno  Olona  (Varese),  occupati  presso  lo stabilimento di Induno
Olona  (Varese),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un   contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 a 30 ore settimanali, e' disposta la corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  19  dicembre  1984, n. 863, per il
periodo dal 4 maggio 1987 al 1› maggio 1988.
 
   Con  decreto ministeriale 8 febbraio 1988 in favore di diciassette
operai  dipendenti  dalla  S.p.a.  Marco  di  Castenedolo  (Brescia),
occupati presso lo stabilimento di Castenedolo (Brescia), per i quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, e'
disposta  la  proroga  della  corresponsione   del   trattamento   di
integrazione  salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella  legge  19  dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 4 gennaio
1988 al 1› gennaio 1989.
 
   Con  decreto  ministeriale  8  febbraio 1988 in favore di diciotto
operai, un intermedio e quattro  impiegati  dipendenti  dalla  S.p.a.
Redaelli imballaggi metallici di Rovato (Brescia), occupati presso lo
stabilimento di Rovato (Brescia), per i quali e' stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 a 20  ore  settimanali,  e'  disposta  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito,  con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863,
per il periodo dal 20 luglio 1987 al 17 luglio 1988.
 
   Con   decreto   ministeriale   8   febbraio   1988  in  favore  di
centoquarantadue operai  e  sei  impiegati  dipendenti  dalla  S.p.a.
Italrettile  di  Montodine (Cremona), occupati presso lo stabilimento
di Montodine (Cremona), per i quali e' stato stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 a ore 20  settimanali,  e'  disposta  la  proroga  della
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, per il
periodo dal 14 settembre 1987 all'11 settembre 1988.
 
   Con  decreto  ministeriale  8  febbraio  1988  in  favore  di nove
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Querzola Mario di  S.  Lazzaro  di
Savena  (Bologna),  occupati  presso lo stabilimento di S. Lazzaro di
Savena (Bologna),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 160  a  40  ore  mensili,  e'  disposta  la  proroga  della
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, per il periodo dal 1› marzo 1987 al 30 agosto 1987.
 
   Con  decreto  ministeriale  22  febbraio  1988 in favore di trenta
operai dipendenti dalla S.a.s. Seri di  Torino,  occupati  presso  lo
stabilimento  di  Torino, per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stipulato una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  36  a 6 ore medie settimanali per ventuno operai occupati
nell'area di preparazione da 36 ore a 10 ore  medie  settimanali  per
nove  operai  occupati  nell'area  stampa e spedizione e' disposta la
proroga  della  corresponsione  del   trattamento   di   integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  nella  legge
19  dicembre  1984,  n.  863, per il periodo dal 1› luglio 1987 al 31
dicembre 1987.
 
   Con  decreto ministeriale 1› marzo 1988 in favore dei lavoratori -
esclusi gli impiegati di settima  e  ottava  categoria  -  dipendenti
dalla  S.p.a. Italtel sistemi, con sede in Milano, occupati presso le
seguenti sedi e zone operative:
 
       Sedi                             Zone operative
       --                                     -
  1) Milano                      1) Lombardia
  2) Trieste                     2) Friuli-Venezia Giulia
  3) Mestre                      3) Veneto
  4) Torino                      4) Piemonte
  5) Genova                      5) Liguria
  6) Firenze                     6) Toscana - Umbria
  7) Ancona                      7) Emilia - Marche
  8) Roma                        8) Lazio - Abruzzo - Molise
  9) Cagliari                    9) Sardegna
10) Napoli                      10) Campania - Basilicata
11) Catanzaro                   11) Calabria
12) Taranto                     12) Puglia
13) Messina                     13) Sicilia
per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di  lavoro  da  40  a  35  ore
settimanali,   e'   disposta  la  proroga  della  corresponsione  del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all'art.  7
del  decreto-legge  30  dicembre  1987, n. 536, per il periodo dal 31
agosto 1987 al 28 agosto 1988.
   Il  presente  decreto sostituisce ed annulla quello del 29 gennaio
1988, n. 9673.
 
   Con  decreto  ministeriale  1› marzo 1988 in favore dei lavoratori
impiegati di settima  e  ottava  categoria  dipendenti  dalla  S.p.a.
Italtel  sistemi,  con  sede  in  Milano,  occupati nelle sedi e zone
operative  della  societa'  ad  esclusione  del  settore  impianti  e
trasmissione  e dell'attivita' tecnico commerciale ed in particolare:
 
       Sedi                             Zone operative
        --                                    -
  1) Milano                      1) Lombardia
  2) Trieste                     2) Friuli-Venezia Giulia
  3) Mestre                      3) Veneto
  4) Torino                      4) Piemonte
  5) Genova                      5) Liguria
  6) Firenze                     6) Toscana - Umbria
  7) Ancona                      7) Emilia - Marche
  8) Roma                        8) Lazio - Abruzzo - Molise
  9) Cagliari                    9) Sardegna
10) Napoli                      10) Campania - Basilicata
11) Catanzaro                   11) Calabria
12) Taranto                     12) Puglia
13) Messina                     13) Sicilia
per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di  lavoro  da  40  a  35  ore
settimanali,   e'   disposta  la  proroga  della  corresponsione  del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7
del  decreto-legge  30  dicembre  1987, n. 536, per il periodo dal 31
agosto 1987 al 28 agosto 1988.
   Il  presente  decreto sostituisce ed annulla quello del 29 gennaio
1988, n. 9673.
 
   Con  decreto  ministeriale 1› marzo 1988 in favore dei lavoratori,
compresi gli impiegati di  settima  e  ottava  categoria,  dipendenti
dalla  S.p.a.  Italtel  Tecnoelettronica,  con  sede  in  L'Aquila ed
occupati  nell'unita'  operative  di  Milano-Castelletto  di  Settimo
Milanese  e  L'Aquila - esclusi gli addetti ad attivita' di R. e S. e
tecnico-commerciali - per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 a 35  ore  settimanali  e'  disposta  la  proroga  della
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863 e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n.  536,  per
il periodo dal 29 settembre 1987 al 17 luglio 1988.
   Il  presente  decreto sostituisce ed annulla quello del 29 gennaio
1988, n. 9676.
 
   Con  decreto  ministeriale 1› marzo 1988 in favore dei lavoratori,
impiegati di settima e  ottava  categoria,  dipendenti  dalla  S.p.a.
Italtel  telematica,  con  sede  legale  in  S.  Maria  Capua  Vetere
(Caserta) - unita' di Milano e S. Maria Capua Vetere (Caserta), tutti
i   reparti   ad   esclusione   delle   attivita'   di   R.  e  S.  e
tecnico-commerciale - per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 a 35  ore  settimanali  e'  disposta  la  proroga  della
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536,  per
il periodo dal 20 luglio 1987 al 17 luglio 1988.
   Il  presente  decreto sostituisce ed annulla quello del 29 gennaio
1988, n. 9674.
 
   Con  decreto  ministeriale 1› marzo 1988 in favore dei lavoratori,
(esclusi gli impiegati di settima  e  ottava  categoria),  dipendenti
dalla  S.p.a.  Italtel  Telematica, con sede in S. Maria Capua Vetere
(Caserta), occupati presso le seguenti unita':
    1)  S.  Maria Capua Vetere (Caserta), interessati tutti i reparti
ad esclusione della commutazione pubblica e lavorazione  meccanica  e
degli addetti ad attivita' di R. e S. e tecnico-commerciali;
    2)  Milano,  interessati  tutti  i  reparti  ad  esclusione degli
addetti ad attivita' di R. e S. e tecnico-commerciali, per i quali e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35  ore  settimanali,  e'
disposta   la   proroga   della  corresponsione  del  trattamento  di
integrazione  salariale  di  cui  all'art.  1,  secondo  comma,   del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del  decreto-legge
30  dicembre  1987,  n.  536, per il periodo dal 31 agosto 1987 al 17
luglio 1988.
   Il  presente  decreto sostituisce ed annulla quello del 29 gennaio
1988, n. 9674.
 
   Con  decreto ministeriale 1› marzo 1988 in favore dei lavoratori -
esclusi gli impiegati di settima  e  ottava  categoria  -  dipendenti
dalla  S.p.a.  Italtel  Telematica, con sede in S. Maria Capua Vetere
(Caserta),  occupati  presso  l'unita'  di  S.  Maria  Capua   Vetere
(Caserta),  reparti di commutazione pubblica e lavorazioni meccaniche
per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che
ha  stabilito  una  riduzione  dell'orario  di  lavoro da 40 a 35 ore
settimanali  e'  disposta  la  proroga   della   corresponsione   del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7
del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, per  il  periodo  dal  20
luglio 1987 al 17 luglio 1988.
   Il  presente  decreto sostituisce ed annulla quello del 29 gennaio
1988, n. 9674.
 
   Con  decreto ministeriale 1› marzo 1988 in favore dei lavoratori -
esclusi gli impiegati di settima e ottava categoria - occupati presso
l'unita'   di  Palermo  e  Carini  (Palermo),  tutti  i  reparti,  ad
esclusione  della  commutazione  elettronica  e  degli   addetti   ad
attivita'  di  R.  e  S., per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40  a  35  ore  settimanali  e' disposta la proroga della
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, per
il periodo dal 28 dicembre 1987 al 17 luglio 1988.
   Il  presente  decreto sostituisce ed annulla quello del 29 gennaio
1988, n. 9675.
 
   Con  decreto  ministeriale 1› marzo 1988 in favore dei lavoratori,
impiegati di settima  e  ottva  categoria,  dipendenti  dalla  S.p.a.
Italtel  S.I.T.  -  Societa'  italiana telecomunicazioni, con sede in
Milano, unita' in: Milano e Castelletto di Settimo Milanese (Milano),
L'Aquila,  Palermo,  Carini  (Palermo)  e  Roma, tutti i reparti - ad
eccezione delle attivita' di R. e S. e tecnico-commerciali  -  per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  a  35  ore
settimanali   e'   disposta   la  proroga  della  corresponsione  del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7
del  decreto-legge  30  dicembre  1987, n. 536, per il periodo dal 20
luglio 1987 al 17 luglio 1988.
   Il  presente  decreto sostituisce ed annulla quello del 29 gennaio
1988, n. 9675.
 
   Con  decreto  ministeriale 1› marzo 1988 in favore dei lavoratori,
esclusi gli impiegati di settima e ottava categoria, dipendenti dalla
S.p.a. Italtel S.I.T. - Societa' italiana telecomunicazioni, con sede
in Milano, occupati presso le seguenti unita':
    1) Milano e Castelletto di Settimo Milanese (Milano), interessati
tutti i reparti ad esclusione della commutazione elettronica e  della
trasmissione,  della  DVCE  e degli addetti ad attivita' di R. e S. e
tecnico-commerciale;
    2)  L'Aquila,  interessati  tutti  i  reparti ad esclusione della
commutazione elettromeccanica e degli addetti ad attivita'  di  R.  e
S.;
    3)  Roma,  interessati  tutti  i  reparti  esclusi gli addetti ad
attivita' tecnico-commerciale, per i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 a  35  ore  settimanali  e'  disposta  la
proroga   della   corresponsione   del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30  dicembre
1987, n. 536, per il periodo dal 29 agosto 1987 al 17 luglio 1988.
   Il  presente  decreto sostituisce ed annulla quello del 29 gennaio
1988, n. 9675.
 
   Con  decreto  ministeriale 1› marzo 1988 in favore dei lavoratori,
esclusi gli impiegati di settima e ottava categoria, dipendenti dalla
S.p.a. Italtel S.I.T. - Societa' italiana telecomunicazioni, con sede
in Milano, occupati presso le seguenti unita':
    1)  Milano e Castelletto di Settimo Milanese (Milano), reparto di
produzione commutazione elettronica (DCS)  e  reparto  di  produzione
trasmissione;
    2) L'Aquila, reparto di commutazione elettromeccanica;
    3)   Palermo   e   Carini   (Palermo),  reparto  di  commutazione
elettromeccanica,  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 a 35 ore  settimanali,  e'  disposta  la  proroga  della
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536,  per
il periodo dal 20 luglio 1987 al 17 luglio 1988.
   Il  presente  decreto sostituisce ed annulla quello del 29 gennaio
1988, n. 9675.
 
   Con  decreto  ministeriale 1› marzo 1988 in favore dei lavoratori,
esclusi gli impiegati di settima e ottava categoria, dipendenti dalla
S.p.a. Italtel S.I.T. - Societa' italiana telecomunicazioni, con sede
in Milano, occupati presso le  unita'  di  Milano  e  Castelletto  di
Settimo  Milanese  (Milano),  per  il  solo  reparto  di  divisione e
commutazione elettronica (DVCE), esclusi gli addetti ad attivita'  di
R.  e  S.  e  tecnico-commerciali  per  i quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  a 35 ore settimanali, e' disposta la
proroga  della  corresponsione  del   trattamento   di   integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  nella  legge
19  dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre
1987, n. 536, per il periodo dal 28 settembre 1987 al 17 luglio 1988.
   Il  presente  decreto sostituisce ed annulla quello del 29 gennaio
1988, n. 9675.
 
   Con  decreto  ministeriale  1›  marzo  1988  in favore di ventisei
dipendenti  dalla  S.r.l.  Expansa  di  Bari,  occupati   presso   lo
stabilimento  di  Bari,  per  i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da 40 a 25 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale  di  cui  all'art.  1,  secondo
comma,  del  decreto-legge  30  ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per  il  periodo
dal 1› ottobre 1987 al 30 settembre 1988.
 
   Con  decreto  ministeriale  1›  marzo  1988  in  favore  di cinque
dipendenti dalla S.p.a. Agape, con sede in  Milano,  mensa  aziendale
presso la ditta Minmetal, occupati presso lo stabilimento di Cividate
al Piano (Bergamo), per i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 a 25 ore settimanali, e' disposta la corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  19  dicembre  1984, n. 863, per il
periodo dall'8 gennaio 1986 al 3 gennaio 1988.
 
   Con  decreto  ministeriale  2  marzo 1988 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Imoker - Industrie Montecchi  ceramiche,  con
sede  e  stabilimento  in Fiorano Modenese (Modena), per i quali sono
stati  stipulati  due  contratti  collettivi  aziendali   che   hanno
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro cosi' previsto:
    1)  da  40  ore  settimanali  a  10,66 ore settimanali per sedici
operai del reparto pallettizzazione e da 40 ore settimanali a 20  ore
settimanali  per  due  operai  nel reparto jolly, periodo 17 novembre
1986-26 giugno 1987;
    2)  da 40 ore settimanali a 17,78 ore settimanali per nove operai
del reparto pallettizzazione,  periodo  29  giugno  1987-20  novembre
1987,  e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di
integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma,  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge  19  dicembre  1984,  n.  863,  complessivamente  dal  17
novembre 1986 al 20 novembre 1987.
   Il  presente decreto sostituisce ed annulla quello del 23 novembre
1987, n. 009311.