IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista la propria ordinanza n. 1360/FPC dell'11 febbraio 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1988, riguardante opere da realizzare nell'ambito degli impianti interni della citta' di Napoli per fronteggiare l'emergenza idrica in atto; Vista la nota in data 6 ottobre 1987 dell'assessore ai lavori pubblici della giunta regionale della Campania con la quale si chiedeva il finanziamento di una rete di monitoraggio a servizio della citta' di Napoli per una piu' razionale gestione dei flussi idrici della rete idrica cittadina; Vista la nota C.A. n. 123/88 del 3 marzo 1988 con la quale l'azienda municipalizzata acquedotto di Napoli trasmetteva il progetto per il sistema di monitoraggio in argomento; Vista la nota n. 4974 del 23 marzo 1988 con la quale la regione Campania ha dichiarato la propria disponibilita' per la copertura finanziaria dell'intervento sulla quota spettante alla stessa regione per i programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 44 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno; Vista la nota n. 2450 del 24 marzo 1988 con la quale il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha assicurato che i fondi necessari, per L. 15.000.000.000 gravano sulla quota assentita alla regione Campania per i programmi regionali di sviluppo; Ritenuto che il progetto in argomento puo' contribuire a migliorare la regolazione dei flussi mediante l'accertamento tempestivo delle perdite e dei danni della rete idrica cittadina, fatta salva la determinazione della congruita' dei costi che fara' carico all'amministrazione incaricata dell'affidamento della gestione dei lavori; Ravvisata la necessita' di individuare procedure esecutive dei lavori in grado di risolvere nel piu' breve possibile la crisi idrica del comune di Napoli; Considerata l'opportunita' di prevedere modalita' per una rapida definizione delle procedure di acquisizione delle aree occorrenti alla esecuzione delle opere mediante criteri analoghi a quelli gia' previsti e adottati per interventi di emergenza; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Le opere relative all'impianto di monitoraggio della rete idrica della citta' di Napoli per l'importo di L. 15.000.000.000 sono dichiarate di pubblica utilita' urgenti e indifferibili.