IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
Visto l'art. 17 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 otbre 1987, n. 441;
Vista la nota n. DRPC/291/OPI.21 dell'11 febbraio 1988 della
regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con cui viene chiesto un
finanziamento di L. 800.000.000 per la realizzazione delle opere di
estensione della rete acquedottistica dal capoluogo del comune di
Porcia alle frazioni di Pieve, Bagnador e Talponedo;
Ravvisata la necessita' della realizzazione dei suddetti lavori per
fornire di acqua potabile le frazioni di cui sopra, site in zona
altamente inquinata da tricloroetilene, tetracloroetilene e
tricloroetano;
Acquisita l'intesa con il Ministero dell'ambiente;
Sentito il Ministero della sanita';
Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
Dispone:
Art. 1.
La regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e' autorizzata a
promuovere e coordinare ogni iniziativa diretta a risolvere, nel piu'
breve tempo possibile, l'emergenza idrica del comune di Porcia.