IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto   l'art.  17  del  decreto-legge  31  agosto  1987,  n.  361,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 otbre 1987, n.  441;
  Vista  la  nota  n.  DRPC/291/OPI.21  dell'11  febbraio  1988 della
regione autonoma Friuli-Venezia Giulia,  con  cui  viene  chiesto  un
finanziamento  di  L. 800.000.000 per la realizzazione delle opere di
estensione della rete acquedottistica dal  capoluogo  del  comune  di
Porcia alle frazioni di Pieve, Bagnador e Talponedo;
  Ravvisata la necessita' della realizzazione dei suddetti lavori per
fornire di acqua potabile le frazioni di  cui  sopra,  site  in  zona
altamente   inquinata   da   tricloroetilene,   tetracloroetilene   e
tricloroetano;
  Acquisita l'intesa con il Ministero dell'ambiente;
  Sentito il Ministero della sanita';
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  La   regione   autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  e'  autorizzata  a
promuovere e coordinare ogni iniziativa diretta a risolvere, nel piu'
breve tempo possibile, l'emergenza idrica del comune di Porcia.