IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale; Visto il primo comma dell'art. 51 della legge stessa, che prevede l'istituzione di un "Fondo sanitario nazionale" il cui importo viene stanziato, per la parte corrente, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, per la parte in conto capitale, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica; Visto il primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale dispone, tra l'altro, che le assegnazioni trimestrali alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, da effettuarsi con decreti dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per la parte di rispettiva competenza, non possono superare un quarto degli stanziamenti previsti; Visto il secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833, il quale stabilisce che le somme di cui al Fondo sanitario nazionale vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I P.E.) fra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministero della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionale e regionali e sulla base di indici e di standards, distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale; Visto il secondo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 663/1979, convertito nella legge n. 33/1980, il quale stabilisce che, fino a quando non sara' approvato il piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al comma precedente, si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il secondo comma dell'art. 19 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638; Vista la legge 23 ottobre 1985, n. 595, concernente: "Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88"; Visto, in particolare, l'art. 20 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che sostituisce il primo comma dell'art. 6 della citata legge 23 ottobre 1985, n. 595; Visto che il CIPE con delibera del 28 gennaio 1988 ha determinato provvisoriamente in L. 51.523.000.000.000 la quota annua 1988 da assegnare a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in quote trimestrali di L. 12.880.750.000.000; Visto che il CIPE con la stessa delibera del 28 gennaio 1988, ha determinato in L. 97.000.000.000 la quota annua 1988 da assegnare a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa in quote trimestrali di L. 24.250.000.000; Visto il quarto comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, modificato ed integrato dall'art. 6 della legge 7 agosto 1982, n. 526, con cui viene disposto che, in caso di mancato o ritardato invio ai Ministeri della sanita' e del tesoro, da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, del rendiconto trimestrale di cui al terzo comma dell'art. 50 della stessa legge n. 833/78, la quota di propria spettanza, deliberata dal CIPE, viene trasferita alle medesime in misura uguale alla corrispondente quota dell'esercizio precedente; Preso atto che sono pervenuti i rendiconti del terzo trimestre 1987 da tutte le regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano; Ritenuto necessario provvedere per il primo trimestre 1988 all'assengazione ed all'erogazione della somma complessiva di L. 12.880.750.000.000 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e di L. 24.250.000.000 a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa; Viste le leggi 24 dicembre 1987, n. 525 e 26 febbraio 1988, n. 45, concernenti l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1988; Decreta: Art. 1. E' assegnata, a titolo d'acconto, per il primo trimestre 1988, alle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonche' alle province autonome di Trento e di Bolzano, la somma di L. 12.880.750.000.000, ripartita come appresso: regione Piemonte . . . . . . . . . . . . . . . L. 999.467.250.000 regione Valle d'Aosta . . . . . . . . . . . . . " 25.032.500.000 regione Lombardia . . . . . . . . . . . . . . . " 1.973.101.750.000 provincia autonoma di Bolzano . . . . . . . . . " 98.461.750.000 provincia autonoma di Trento . . . . . . . . . " 108.221.250.000 regione Veneto . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.003.303.750.000 regione Friuli-Venezia Giulia . . . . . . . . . " 317.862.250.000 regione Liguria . . . . . . . . . . . . . . . . " 452.895.250.000 regione Emilia-Romagna . . . . . . . . . . . . " 983.615.500.000 regione Toscana . . . . . . . . . . . . . . . . " 859.424.000.000 regione Umbria . . . . . . . . . . . . . . . . " 192.229.500.000 regione Marche . . . . . . . . . . . . . . . . " 334.099.500.000 regione Lazio . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1.254.075.500.000 regione Abruzzo . . . . . . . . . . . . . . . . " 275.681.750.000 regione Molise . . . . . . . . . . . . . . . . " 73.330.750.000 regione Campania . . . . . . . . . . . . . . . " 1.161.237.750.000 regione Puglia . . . . . . . . . . . . . . . . " 832.683.750.000 regione Basilicata . . . . . . . . . . . . . . " 120.235.000.000 regione Calabria . . . . . . . . . . . . . . . " 424.080.000.000 regione Sicilia . . . . . . . . . . . . . . . . " 1.051.190.000.000 regione Sardegna . . . . . . . . . . . . . . . " 340.521.250.000 ------------------ Totale. . . L. 12.880.750.000.000 E' assegnato, inoltre, a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa l'importo di L. 24.250.000.000 per le necessita' finanziarie del primo trimestre 1988.