IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio
sanitario nazionale;
  Visto  il  primo comma dell'art. 51 della legge stessa, che prevede
l'istituzione di un "Fondo sanitario nazionale" il cui importo  viene
stanziato,  per  la  parte  corrente, nello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro e, per la  parte  in  conto  capitale,
nello  stato  di  previsione della spesa del Ministero del bilancio e
della programmazione economica;
  Visto  il  primo  comma  dell'art.  6 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito nella legge 29  febbraio  1980,  n.  33,  il
quale  dispone,  tra  l'altro,  che  le assegnazioni trimestrali alle
regioni ed  alle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  da
effettuarsi  con  decreti  dei  Ministri  del tesoro e del bilancio e
della  programmazione  economica,  per   la   parte   di   rispettiva
competenza,   non  possono  superare  un  quarto  degli  stanziamenti
previsti;
  Visto  il  secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833, il
quale stabilisce che le somme di cui  al  Fondo  sanitario  nazionale
vengono  ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (C.I P.E.) fra tutte  le  regioni,  comprese
quelle  a  statuto speciale, su proposta del Ministero della sanita',
sentito  il  Consiglio  sanitario  nazionale,  tenuto   conto   delle
indicazioni  contenute  nei  piani  sanitari  nazionale e regionali e
sulla base di indici e di standards, distintamente  definiti  per  la
spesa corrente e per la spesa in conto capitale;
  Visto  il  secondo  comma  dell'art.  6 del citato decreto-legge n.
663/1979, convertito nella legge n. 33/1980, il quale stabilisce che,
fino  a  quando non sara' approvato il piano sanitario nazionale, per
la ripartizione di cui al comma precedente, si prescinde dagli indici
e  dagli  standards  previsti  dal  secondo  comma dell'art. 51 della
stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto  il secondo comma dell'art. 19 del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni nella legge  11  novembre
1983, n. 638;
  Vista  la legge 23 ottobre 1985, n. 595, concernente: "Norme per la
programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88";
  Visto,  in particolare, l'art. 20 del decreto-legge 18 giugno 1986,
n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986,  n.
462, che sostituisce il primo comma dell'art. 6 della citata legge 23
ottobre 1985, n. 595;
  Visto  che  il CIPE con delibera del 28 gennaio 1988 ha determinato
provvisoriamente in L. 51.523.000.000.000  la  quota  annua  1988  da
assegnare  a favore delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano in quote trimestrali di L. 12.880.750.000.000;
  Visto  che  il  CIPE con la stessa delibera del 28 gennaio 1988, ha
determinato in L. 97.000.000.000 la quota annua 1988 da  assegnare  a
favore   dell'Associazione   italiana  della  Croce  rossa  in  quote
trimestrali di L. 24.250.000.000;
  Visto il quarto comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, modificato ed integrato dall'art. 6 della legge 7  agosto  1982,
n.  526,  con  cui viene disposto che, in caso di mancato o ritardato
invio ai Ministeri della sanita' e del tesoro, da parte delle regioni
e   province   autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  del  rendiconto
trimestrale di cui al terzo comma dell'art. 50 della stessa legge  n.
833/78,  la  quota  di  propria spettanza, deliberata dal CIPE, viene
trasferita alle medesime in misura uguale alla  corrispondente  quota
dell'esercizio precedente;
  Preso atto che sono pervenuti i rendiconti del terzo trimestre 1987
da tutte le regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
  Ritenuto   necessario   provvedere  per  il  primo  trimestre  1988
all'assengazione ed all'erogazione  della  somma  complessiva  di  L.
12.880.750.000.000  a  favore delle regioni e delle province autonome
di  Trento  e  di  Bolzano,  e  di   L.   24.250.000.000   a   favore
dell'Associazione italiana della Croce rossa;
  Viste  le leggi 24 dicembre 1987, n. 525 e 26 febbraio 1988, n. 45,
concernenti l'autorizzazione all'esercizio provvisorio  del  bilancio
dello Stato per l'anno finanziario 1988;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E' assegnata, a titolo d'acconto, per il primo trimestre 1988, alle
regioni a statuto ordinario  ed  a  statuto  speciale,  nonche'  alle
province   autonome   di   Trento  e  di  Bolzano,  la  somma  di  L.
12.880.750.000.000, ripartita come appresso:
regione Piemonte   . . . . . . . . . . . . . . . L.   999.467.250.000
regione Valle d'Aosta  . . . . . . . . . . . . . "     25.032.500.000
regione Lombardia  . . . . . . . . . . . . . . . "  1.973.101.750.000
provincia autonoma di Bolzano  . . . . . . . . . "     98.461.750.000
provincia autonoma di Trento   . . . . . . . . . "    108.221.250.000
regione Veneto   . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.003.303.750.000
regione Friuli-Venezia Giulia  . . . . . . . . . "    317.862.250.000
regione Liguria  . . . . . . . . . . . . . . . . "    452.895.250.000
regione Emilia-Romagna   . . . . . . . . . . . . "    983.615.500.000
regione Toscana  . . . . . . . . . . . . . . . . "    859.424.000.000
regione Umbria   . . . . . . . . . . . . . . . . "    192.229.500.000
regione Marche   . . . . . . . . . . . . . . . . "    334.099.500.000
regione Lazio  . . . . . . . . . . . . . . . . . "  1.254.075.500.000
regione Abruzzo  . . . . . . . . . . . . . . . . "    275.681.750.000
regione Molise   . . . . . . . . . . . . . . . . "     73.330.750.000
regione Campania   . . . . . . . . . . . . . . . "  1.161.237.750.000
regione Puglia   . . . . . . . . . . . . . . . . "    832.683.750.000
regione Basilicata   . . . . . . . . . . . . . . "    120.235.000.000
regione Calabria   . . . . . . . . . . . . . . . "    424.080.000.000
regione Sicilia  . . . . . . . . . . . . . . . . "  1.051.190.000.000
regione Sardegna   . . . . . . . . . . . . . . . "    340.521.250.000
                                                   ------------------
                                    Totale. . . L. 12.880.750.000.000
 
  E'  assegnato,  inoltre,  a favore dell'Associazione italiana della
Croce  rossa  l'importo  di  L.  24.250.000.000  per  le   necessita'
finanziarie del primo trimestre 1988.