IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio
sanitario nazionale;
Visto il primo comma dell'art. 51 della legge stessa, che prevede
l'istituzione di un "Fondo sanitario nazionale" il cui importo viene
stanziato, per la parte corrente, nello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro e, per la parte in conto capitale,
nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e
della programmazione economica;
Visto il primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il
quale dispone, tra l'altro, che le assegnazioni trimestrali alle
regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, da
effettuarsi con decreti dei Ministri del tesoro e del bilancio e
della programmazione economica, per la parte di rispettiva
competenza, non possono superare un quarto degli stanziamenti
previsti;
Visto il secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833, il
quale stabilisce che le somme di cui al Fondo sanitario nazionale
vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (C.I P.E.) fra tutte le regioni, comprese
quelle a statuto speciale, su proposta del Ministero della sanita',
sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle
indicazioni contenute nei piani sanitari nazionale e regionali e
sulla base di indici e di standards, distintamente definiti per la
spesa corrente e per la spesa in conto capitale;
Visto il secondo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge n.
663/1979, convertito nella legge n. 33/1980, il quale stabilisce che,
fino a quando non sara' approvato il piano sanitario nazionale, per
la ripartizione di cui al comma precedente, si prescinde dagli indici
e dagli standards previsti dal secondo comma dell'art. 51 della
stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il secondo comma dell'art. 19 del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni nella legge 11 novembre
1983, n. 638;
Vista la legge 23 ottobre 1985, n. 595, concernente: "Norme per la
programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88";
Visto, in particolare, l'art. 20 del decreto-legge 18 giugno 1986,
n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n.
462, che sostituisce il primo comma dell'art. 6 della citata legge 23
ottobre 1985, n. 595;
Visto che il CIPE con delibera del 28 gennaio 1988 ha determinato
provvisoriamente in L. 51.523.000.000.000 la quota annua 1988 da
assegnare a favore delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano in quote trimestrali di L. 12.880.750.000.000;
Visto che il CIPE con la stessa delibera del 28 gennaio 1988, ha
determinato in L. 97.000.000.000 la quota annua 1988 da assegnare a
favore dell'Associazione italiana della Croce rossa in quote
trimestrali di L. 24.250.000.000;
Visto il quarto comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, modificato ed integrato dall'art. 6 della legge 7 agosto 1982,
n. 526, con cui viene disposto che, in caso di mancato o ritardato
invio ai Ministeri della sanita' e del tesoro, da parte delle regioni
e province autonome di Trento e di Bolzano, del rendiconto
trimestrale di cui al terzo comma dell'art. 50 della stessa legge n.
833/78, la quota di propria spettanza, deliberata dal CIPE, viene
trasferita alle medesime in misura uguale alla corrispondente quota
dell'esercizio precedente;
Preso atto che sono pervenuti i rendiconti del terzo trimestre 1987
da tutte le regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
Ritenuto necessario provvedere per il primo trimestre 1988
all'assengazione ed all'erogazione della somma complessiva di L.
12.880.750.000.000 a favore delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, e di L. 24.250.000.000 a favore
dell'Associazione italiana della Croce rossa;
Viste le leggi 24 dicembre 1987, n. 525 e 26 febbraio 1988, n. 45,
concernenti l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio
dello Stato per l'anno finanziario 1988;
Decreta:
Art. 1.
E' assegnata, a titolo d'acconto, per il primo trimestre 1988, alle
regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonche' alle
province autonome di Trento e di Bolzano, la somma di L.
12.880.750.000.000, ripartita come appresso:
regione Piemonte . . . . . . . . . . . . . . . L. 999.467.250.000
regione Valle d'Aosta . . . . . . . . . . . . . " 25.032.500.000
regione Lombardia . . . . . . . . . . . . . . . " 1.973.101.750.000
provincia autonoma di Bolzano . . . . . . . . . " 98.461.750.000
provincia autonoma di Trento . . . . . . . . . " 108.221.250.000
regione Veneto . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.003.303.750.000
regione Friuli-Venezia Giulia . . . . . . . . . " 317.862.250.000
regione Liguria . . . . . . . . . . . . . . . . " 452.895.250.000
regione Emilia-Romagna . . . . . . . . . . . . " 983.615.500.000
regione Toscana . . . . . . . . . . . . . . . . " 859.424.000.000
regione Umbria . . . . . . . . . . . . . . . . " 192.229.500.000
regione Marche . . . . . . . . . . . . . . . . " 334.099.500.000
regione Lazio . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1.254.075.500.000
regione Abruzzo . . . . . . . . . . . . . . . . " 275.681.750.000
regione Molise . . . . . . . . . . . . . . . . " 73.330.750.000
regione Campania . . . . . . . . . . . . . . . " 1.161.237.750.000
regione Puglia . . . . . . . . . . . . . . . . " 832.683.750.000
regione Basilicata . . . . . . . . . . . . . . " 120.235.000.000
regione Calabria . . . . . . . . . . . . . . . " 424.080.000.000
regione Sicilia . . . . . . . . . . . . . . . . " 1.051.190.000.000
regione Sardegna . . . . . . . . . . . . . . . " 340.521.250.000
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Totale. . . L. 12.880.750.000.000
E' assegnato, inoltre, a favore dell'Associazione italiana della
Croce rossa l'importo di L. 24.250.000.000 per le necessita'
finanziarie del primo trimestre 1988.