IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965,
n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella
preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;
Visto, in particolare, l'art. 34 che vieta la produzione,
detenzione e vendita di bevande alcoliche con gradazione alcolica
complessiva inferiore a quella minima stabilita per il vino, fatta
eccezione della birra;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n.
777, concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a
contatto con i prodotti alimentari;
Visto il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, recante nuove
norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti
vinicoli, nonche' sanzioni per l'inosservanza di regolamenti
comunitari in materia agricola ed, in particolare, l'art. 2, comma 3,
che stabilisce che le disposizioni di cui al sopra citato art. 34 non
si applicano alle bevande di fantasia a base di mosto o di vino o di
entrambi i prodotti;
Vista la legge 4 novembre 1987, n. 460, che converte in legge con
modificazioni il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, sopra
citato;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 4, che prevede l'emanazione
di norme concernenti la composizione, la preparazione, la
designazione e la commercializzazione delle bevande di fantasia a
base di vino;
Attesa la necessita' di determinare, ai sensi del citato comma 4
dell'art. 2, gli adempimenti da osservarsi per la produzione e
commercializzazione delle citate bevande da parte degli interessati;
Decreta:
Art. 1.
1. Per bevanda di fantasia a base di vino e/o mosto si intende una
bevanda costituita per almeno 75% da vino da tavola, anche frizzante,
e/o mosto di uve, anche se classificato succo d'uva, e/o mosto di uve
parzialmente fermentato, e/o mosto di uve concentrato, anche
rettificato, purche' atti alla produzione di vino da tavola.
2. E' consentita fino ad un massimo del 25% l'aggiunta di succhi di
frutta non zuccherati, anche concentrati, nonche' di sostanze
aromatizzanti naturali come previste nel decreto ministeriale 31
marzo 1965 e successive modificazioni e integrazioni, essenze ed
estratti, anche in miscela, purche' diversi da artemisie, china,
rabarbaro e anice.
3. Nella preparazione delle bevande di fantasia a base di vino e/o
mosto e' vietato utilizzare sostanze aromatizzanti atte a conferire
al prodotto caratteristiche specifiche particolari che possano
ricordare il sapore delle uve aromatiche, dei mosti e dei vini
derivati come i moscati ed altri. E' consentito l'uso dei coloranti
previsti dal decreto ministeriale 22 dicembre 1967 - sez. A1, e
successive integrazioni. E' comunque vietata l'utilizzazione di
mosti, succhi e vini provenienti da uve da tavola, saccarosio o altre
sostanze dolcificanti e aromi artificiali come definiti dal decreto
ministeriale 31 marzo 1965 e successive modificazioni e integrazioni.
4. L'acqua puo' essere impiegata solo per la dissoluzione delle
sostanze aromatizzanti.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il D.M. 31 marzo 1965, pubblicato nel suppl. ord. alla
Gazzetta Ufficiale n. 101 del 22 aprile 1965, concerne la
disciplina degli additivi chimici consentiti nella
preparazione e per la conservazione delle sostanze
alimentari.
- Il D.M. 22 dicembre 1967, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 28 del 1 febbraio 1968, reca la disciplina
dell'impiego e l'approvazione dell'elenco delle materie
coloranti autorizzate nella lavorazione delle sostanze
alimentari, delle carte e degli imballaggi di sostanze
alimentari, degli oggetti d'uso personale e domestico. La
sezione A1 riguarda l'elenco delle sostanze coloranti per
la colorazione della massa e in superficie (punto I) e per
la colorazione limitata alla superficie (punto II) degli
alimenti.