IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 13 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, che prevede, fra l'altro, la possibilita' di diminuire, ogni due anni, la percentuale di commisurazione al reddito del contributo soggettivo a carico degli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri di cui all'art. 10, primo comma, lettera a), della predetta legge, nonche' la percentuale del contributo di solidarieta', di cui allo stesso art. 10, sesto comma, quando le entrate complessive superano del 10 per cento la somma delle uscite e degli accantonamenti per il fondo di garanzia, oppure quando il fondo di garanzia ha raggiunto l'ammontare di tre annualita' delle pensioni erogate; Esaminata la delibera n. 667 del 18/19 dicembre 1986 con la quale il consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza geometri ha chiesto la diminuzione delle predette percentuali rispettivamente dal 10 al 7 per cento e dal 3 al 2,10 per cento; Considerato che nell'esercizio finanziario 1986 si sono entrambi verificati i due presupposti alternativamente previsti dall'art. 13, primo comma, della legge n. 773/82 per la diminuzione delle percentuali sopraindicate; Viste le condizioni tecnico-finanziarie della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri; Ritenuto opportuno accogliere la richiesta dalla Cassa stessa; Decreta: Con effetto dal 1 gennaio 1988, la percentuale di commisurazione al reddito del contributo soggettivo di cui all'art. 10, primo comma, lettera a), della legge 20 ottobre 1982, n. 773, dovuto dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri, e' diminuita dal 10 al 7 per cento. Con effetto dalla stessa data la percentuale del contributo di solidarieta' di cui all'art. 10, sesto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e' diminuita dal 3 al 2,10 per cento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 11 marzo 1988 p. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale FOTI Il Ministro del tesoro AMATO Visto, il Guardasigilli: VASSALLI AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse: La legge 20 ottobre 1982, n. 773, concerne la riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri. Si trascrive il testo del primo e del sesto comma dell'art. 10, nonche' il testo dell'intero art. 13. "Art. 10 (Contributo soggettivo). - Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla Cassa e' pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF: a) reddito sino a lire 40 milioni: 10 per cento; b) reddito eccedente lire 40 milioni: 3 per cento. (Omissis). Gli iscritti all'albo professionale che non siano iscritti alla Cassa e non siano tenuti all'iscrizione sono obbligati a versare alla Cassa un contributo di solidarieta' pari al 3 per cento del reddito professionale netto prodotto nel corso dell'anno precedente e comunque non inferiore a lire 100.000 annue. Si applicano le disposizioni di cui al precedente comma ed agli articoli 17 e 18". "Art. 13 (Variabilita' dei contributi). - Le percentuali e il contributo minimo di cui all'art. 10, primo comma, lettera a), secondo e sesto comma, devono essere aumentati quando la misura delle entrate annue complessive non e' sufficiente, in relazione all'ultimo bilancio consuntivo, a provvedere a tutte le uscite e alla integrazione del Fondo di garanzia. Le percentuali possono essere diminuite quando le entrate complessive superano del 10 per cento la somma delle uscite e degli accantonamenti per il fondo di garanzia, oppure quando il fondo di garanzia ha raggiunto l'ammontare di tre annualita' delle pensioni erogate. Le suddette percentuali ed il contributo minimo possono essere variati altresi' in relazione alle risultanze del bilancio tecnico di cui all'art. 29 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, che dovra' essere redatto nei termini previsti dal terzo comma dell'art. 26 della predetta legge, come modificato dall'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 583, tenendo conto anche del Fondo di garanzia di cui al precedente art. 12. La percentuale ed il contributo minimo di cui all'art. 10, primo comma, lettera a), secondo e sesto comma, possono essere variati ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. La percentuale non puo' eccedere il 15 per cento. La percentuale di cui all'art. 11 puo' essere variata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo. Essa non puo' eccedere il 5 per cento. I provvedimenti di cui ai comma precedenti sono adottati sentito il parere del consiglio di amministrazione della Cassa, o su richiesta motivata di questa, e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi della Cassa e di una verifica tecnica, da disporre ogni quattro anni, sull'equilibrio della gestione".