IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto l'art. 13 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, che prevede,
fra l'altro, la possibilita' di diminuire, ogni due anni, la
percentuale di commisurazione al reddito del contributo soggettivo a
carico degli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza
a favore dei geometri di cui all'art. 10, primo comma, lettera a),
della predetta legge, nonche' la percentuale del contributo di
solidarieta', di cui allo stesso art. 10, sesto comma, quando le
entrate complessive superano del 10 per cento la somma delle uscite e
degli accantonamenti per il fondo di garanzia, oppure quando il fondo
di garanzia ha raggiunto l'ammontare di tre annualita' delle pensioni
erogate;
Esaminata la delibera n. 667 del 18/19 dicembre 1986 con la quale
il consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza e
assistenza geometri ha chiesto la diminuzione delle predette
percentuali rispettivamente dal 10 al 7 per cento e dal 3 al 2,10 per
cento;
Considerato che nell'esercizio finanziario 1986 si sono entrambi
verificati i due presupposti alternativamente previsti dall'art. 13,
primo comma, della legge n. 773/82 per la diminuzione delle
percentuali sopraindicate;
Viste le condizioni tecnico-finanziarie della Cassa nazionale di
previdenza e assistenza a favore dei geometri;
Ritenuto opportuno accogliere la richiesta dalla Cassa stessa;
Decreta:
Con effetto dal 1 gennaio 1988, la percentuale di commisurazione
al reddito del contributo soggettivo di cui all'art. 10, primo comma,
lettera a), della legge 20 ottobre 1982, n. 773, dovuto dagli
iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei
geometri, e' diminuita dal 10 al 7 per cento.
Con effetto dalla stessa data la percentuale del contributo di
solidarieta' di cui all'art. 10, sesto comma, della legge 20 ottobre
1982, n. 773, e' diminuita dal 3 al 2,10 per cento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, addi' 11 marzo 1988
p. Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
FOTI
Il Ministro del tesoro
AMATO
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse:
La legge 20 ottobre 1982, n. 773, concerne la riforma
della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore
dei geometri. Si trascrive il testo del primo e del sesto
comma dell'art. 10, nonche' il testo dell'intero art. 13.
"Art. 10 (Contributo soggettivo). - Il contributo
soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla
Cassa e' pari alle seguenti percentuali del reddito
professionale netto prodotto nell'anno precedente, quale
risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF:
a) reddito sino a lire 40 milioni: 10 per cento;
b) reddito eccedente lire 40 milioni: 3 per cento.
(Omissis).
Gli iscritti all'albo professionale che non siano
iscritti alla Cassa e non siano tenuti all'iscrizione sono
obbligati a versare alla Cassa un contributo di
solidarieta' pari al 3 per cento del reddito professionale
netto prodotto nel corso dell'anno precedente e comunque
non inferiore a lire 100.000 annue. Si applicano le
disposizioni di cui al precedente comma ed agli articoli 17
e 18".
"Art. 13 (Variabilita' dei contributi). - Le percentuali
e il contributo minimo di cui all'art. 10, primo comma,
lettera a), secondo e sesto comma, devono essere aumentati
quando la misura delle entrate annue complessive non e'
sufficiente, in relazione all'ultimo bilancio consuntivo, a
provvedere a tutte le uscite e alla integrazione del Fondo
di garanzia. Le percentuali possono essere diminuite quando
le entrate complessive superano del 10 per cento la somma
delle uscite e degli accantonamenti per il fondo di
garanzia, oppure quando il fondo di garanzia ha raggiunto
l'ammontare di tre annualita' delle pensioni erogate.
Le suddette percentuali ed il contributo minimo possono
essere variati altresi' in relazione alle risultanze del
bilancio tecnico di cui all'art. 29 della legge 4 febbraio
1967, n. 37, che dovra' essere redatto nei termini previsti
dal terzo comma dell'art. 26 della predetta legge, come
modificato dall'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 583,
tenendo conto anche del Fondo di garanzia di cui al
precedente art. 12.
La percentuale ed il contributo minimo di cui all'art.
10, primo comma, lettera a), secondo e sesto comma, possono
essere variati ogni due anni con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro.
La percentuale non puo' eccedere il 15 per cento.
La percentuale di cui all'art. 11 puo' essere variata
annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo. Essa non
puo' eccedere il 5 per cento.
I provvedimenti di cui ai comma precedenti sono adottati
sentito il parere del consiglio di amministrazione della
Cassa, o su richiesta motivata di questa, e sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale
Per determinare le aliquote si tiene conto delle
risultanze dei bilanci consuntivi della Cassa e di una
verifica tecnica, da disporre ogni quattro anni,
sull'equilibrio della gestione".