IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  13 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, che prevede,
fra  l'altro,  la  possibilita'  di  diminuire,  ogni  due  anni,  la
percentuale  di commisurazione al reddito del contributo soggettivo a
carico degli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza
a  favore  dei  geometri di cui all'art. 10, primo comma, lettera a),
della predetta  legge,  nonche'  la  percentuale  del  contributo  di
solidarieta',  di  cui  allo  stesso  art. 10, sesto comma, quando le
entrate complessive superano del 10 per cento la somma delle uscite e
degli accantonamenti per il fondo di garanzia, oppure quando il fondo
di garanzia ha raggiunto l'ammontare di tre annualita' delle pensioni
erogate;
  Esaminata  la  delibera n. 667 del 18/19 dicembre 1986 con la quale
il consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza e
assistenza   geometri   ha  chiesto  la  diminuzione  delle  predette
percentuali rispettivamente dal 10 al 7 per cento e dal 3 al 2,10 per
cento;
  Considerato  che  nell'esercizio  finanziario 1986 si sono entrambi
verificati i due presupposti alternativamente previsti dall'art.  13,
primo   comma,  della  legge  n.  773/82  per  la  diminuzione  delle
percentuali sopraindicate;
  Viste  le  condizioni  tecnico-finanziarie della Cassa nazionale di
previdenza e assistenza a favore dei geometri;
  Ritenuto opportuno accogliere la richiesta dalla Cassa stessa;
                               Decreta:
  Con  effetto  dal 1› gennaio 1988, la percentuale di commisurazione
al reddito del contributo soggettivo di cui all'art. 10, primo comma,
lettera  a),  della  legge  20  ottobre  1982,  n.  773, dovuto dagli
iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei
geometri, e' diminuita dal 10 al 7 per cento.
  Con  effetto  dalla  stessa  data  la percentuale del contributo di
solidarieta' di cui all'art. 10, sesto comma, della legge 20  ottobre
1982, n. 773, e' diminuita dal 3 al 2,10 per cento.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, addi' 11 marzo 1988
                                          p. Il Ministro del lavoro
                                          e della previdenza sociale
                                                      FOTI
Il Ministro del tesoro
        AMATO
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
          Nota alle premesse:
             La  legge  20  ottobre 1982, n. 773, concerne la riforma
          della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a  favore
          dei  geometri.  Si trascrive il testo del primo e del sesto
          comma dell'art. 10, nonche' il testo dell'intero art. 13.
             "Art.   10  (Contributo  soggettivo).  -  Il  contributo
          soggettivo obbligatorio a  carico  di  ogni  iscritto  alla
          Cassa   e'  pari  alle  seguenti  percentuali  del  reddito
          professionale netto prodotto  nell'anno  precedente,  quale
          risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF:
               a) reddito sino a lire 40 milioni: 10 per cento;
               b) reddito eccedente lire 40 milioni: 3 per cento.
             (Omissis).
             Gli   iscritti  all'albo  professionale  che  non  siano
          iscritti alla Cassa e non siano tenuti all'iscrizione  sono
          obbligati   a   versare   alla   Cassa   un  contributo  di
          solidarieta' pari al 3 per cento del reddito  professionale
          netto  prodotto  nel  corso dell'anno precedente e comunque
          non  inferiore  a  lire  100.000  annue.  Si  applicano  le
          disposizioni di cui al precedente comma ed agli articoli 17
          e 18".
             "Art. 13 (Variabilita' dei contributi). - Le percentuali
          e il contributo minimo di cui  all'art.  10,  primo  comma,
          lettera  a), secondo e sesto comma, devono essere aumentati
          quando la misura delle entrate  annue  complessive  non  e'
          sufficiente, in relazione all'ultimo bilancio consuntivo, a
          provvedere a tutte le uscite e alla integrazione del  Fondo
          di garanzia. Le percentuali possono essere diminuite quando
          le entrate complessive superano del 10 per cento  la  somma
          delle  uscite  e  degli  accantonamenti  per  il  fondo  di
          garanzia, oppure quando il fondo di garanzia  ha  raggiunto
          l'ammontare di tre annualita' delle pensioni erogate.
             Le  suddette percentuali ed il contributo minimo possono
          essere variati altresi' in relazione  alle  risultanze  del
          bilancio  tecnico di cui all'art. 29 della legge 4 febbraio
          1967, n. 37, che dovra' essere redatto nei termini previsti
          dal  terzo  comma  dell'art.  26 della predetta legge, come
          modificato dall'art. 1 della legge 8 agosto 1977,  n.  583,
          tenendo  conto  anche  del  Fondo  di  garanzia  di  cui al
          precedente art. 12.
             La  percentuale  ed il contributo minimo di cui all'art.
          10, primo comma, lettera a), secondo e sesto comma, possono
          essere  variati  ogni due anni con decreto del Ministro del
          lavoro e della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro.
             La percentuale non puo' eccedere il 15 per cento.
             La  percentuale  di  cui all'art. 11 puo' essere variata
          annualmente con decreto del Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          con effetto dal 1› gennaio dell'anno successivo.  Essa  non
          puo' eccedere il 5 per cento.
             I provvedimenti di cui ai comma precedenti sono adottati
          sentito il parere del consiglio  di  amministrazione  della
          Cassa, o su richiesta motivata di questa, e sono pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale
             Per   determinare  le  aliquote  si  tiene  conto  delle
          risultanze dei bilanci consuntivi  della  Cassa  e  di  una
          verifica   tecnica,   da   disporre   ogni   quattro  anni,
          sull'equilibrio della gestione".