IL MINISTRO
                    DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
  Visto  il  decreto-legge  3  gennaio  1987,  n.  2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65;
  Vista  la sentenza n. 517/1987 con la quale la Corte costituzionale
ha ritenuto l'illegittimita' costituzionale della richiamata legge n.
65/1987 nella parte in cui recava lesione alle competenze attribuite,
dall'art. 56, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica
24  luglio  1977,  n.  616,  alle regioni a statuto ordinario e nella
parte in cui violava le competenze delle province autonome di  Trento
e  Bolzano,  loro  attribuite  dallo  statuto di autonomia speciale e
dalle relative norme di attuazione, con riferimento sia alla predetta
impiantistica di base, sia alla realizzazione di impianti finalizzati
all'agonismo;
  Visto  il  decreto-legge  2  febbraio  1988, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, con  il  quale  sono
state  adottate norme per l'adeguamento al dispositivo della predetta
sentenza n. 517/1987;
 Constatato  che  con la richiamata legge n. 92/1988 sono state poste
nuove norme  sostanziali  e  procedurali  per  la  realizzazione  dei
programmi  di  impiantistica  sportiva previsti dall'art. 1, comma 1,
lettere b) e c), della legge 6 marzo 1987, n. 65;
  Visto in particolare il comma 1 dell'art. 2 della predetta legge n.
92,  che  ha  stabilito  nuove  norme,  procedure   e   termini   per
l'approvazione  del  programma  straordinario  di  intervento  per la
realizzazione di impianti destinati alla promozione  delle  attivita'
sportivo-ricreative nel rispetto delle competenze regionali;
  Ritenuta la necessita' di indicare le finalita' prioritarie nonche'
i criteri e parametri previsti dal citato comma 2 dell'art.  3  della
legge   n.  92  del  1988,  per  la  formulazione  dei  programmi  di
impiantistica sportiva contemplati dall'art. 1, comma 1, lettera  c),
della  legge  n.  65/1987  nel testo modificato dall'art. 2, comma 1,
della citata legge n. 22;
  Recepite  le  indicazioni rese nella seduta dell'11 aprile 1988, ai
sensi del comma 2 dell'art. 3 della citata legge n. 92  dal  comitato
di coordinamento per l'impiantistica sportiva, costituito con decreto
del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1988;
                               Decreta:
                               Art. 1.
                 Adozione delle finalita' prioritarie
                       dei criteri e parametri
  Sono  adottati,  nel  testo  che segue, le finalita' prioritarie, i
criteri e parametri previsti dall'art. 2,  comma  1  e  dell'art.  3,
comma  2,  del  decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92,  per  l'elaborazione
dei  programmi  intesi  alla  realizzazione  di  impianti  sportivi a
livello   regionale   destinati   a   promuovere,    con    strutture
polifunzionali, l'esercizio delle attivita' sportivo-ricreative.