IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO Visto il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65; Vista la sentenza n. 517/1987 con la quale la Corte costituzionale ha ritenuto l'illegittimita' costituzionale della richiamata legge n. 65/1987 nella parte in cui recava lesione alle competenze attribuite, dall'art. 56, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alle regioni a statuto ordinario e nella parte in cui violava le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano, loro attribuite dallo statuto di autonomia speciale e dalle relative norme di attuazione, con riferimento sia alla predetta impiantistica di base, sia alla realizzazione di impianti finalizzati all'agonismo; Visto il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, con il quale sono state adottate norme per l'adeguamento al dispositivo della predetta sentenza n. 517/1987; Constatato che con la richiamata legge n. 92/1988 sono state poste nuove norme sostanziali e procedurali per la realizzazione dei programmi di impiantistica sportiva previsti dall'art. 1, comma 1, lettere b) e c), della legge 6 marzo 1987, n. 65; Visto in particolare il comma 1 dell'art. 2 della predetta legge n. 92, che ha stabilito nuove norme, procedure e termini per l'approvazione del programma straordinario di intervento per la realizzazione di impianti destinati alla promozione delle attivita' sportivo-ricreative nel rispetto delle competenze regionali; Ritenuta la necessita' di indicare le finalita' prioritarie nonche' i criteri e parametri previsti dal citato comma 2 dell'art. 3 della legge n. 92 del 1988, per la formulazione dei programmi di impiantistica sportiva contemplati dall'art. 1, comma 1, lettera c), della legge n. 65/1987 nel testo modificato dall'art. 2, comma 1, della citata legge n. 22; Recepite le indicazioni rese nella seduta dell'11 aprile 1988, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della citata legge n. 92 dal comitato di coordinamento per l'impiantistica sportiva, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1988; Decreta: Art. 1. Adozione delle finalita' prioritarie dei criteri e parametri Sono adottati, nel testo che segue, le finalita' prioritarie, i criteri e parametri previsti dall'art. 2, comma 1 e dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, per l'elaborazione dei programmi intesi alla realizzazione di impianti sportivi a livello regionale destinati a promuovere, con strutture polifunzionali, l'esercizio delle attivita' sportivo-ricreative.