IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA 
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
                           DI CONCERTO CON 
                   IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 
  Visto l'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 595; 
  Sentito il Consiglio nazionale delle ricerche; 
  Attesa  la  rilevanza  che  l'applicazione  della  disciplina   sul
controllo dei materiali ha per la sicurezza delle costruzioni  e  per
la tutela della pubblica incolumita'; 
  Considerata la urgente necessita' di definire nuove metodologie  di
verifica, alla produzione,  delle  idoneita'  dei  leganti  idraulici
utilizzati in Italia; 
  Ritenuto che a tale fine e'  necessaria  una  serie  di  verifiche,
ripetute nel tempo, intese al costante  accertamento  della  presenza
dei requisiti fissati dal  decreto  ministeriale  3  giugno  1968,  e
successive modifiche; 
  Ritenuto che per il conseguimento di tali finalita'  dovra'  essere
studiata apposita disciplina, anche al fine di definire  standards  e
metodologie operative adeguate ai livelli europei; 
  Ritenuto che,  nelle  more,  e'  intanto  necessario  disporre  una
disciplina transitoria; 
  Considerato  che  il  C.N.R.,  tramite  l'Istituto   centrale   per
l'industrializzazione e la tecnologia edilizia  (I.C.I.T.E.),  svolge
dal 1968 attivita' di accertamento  ed  attestazione  della  costante
rispondenza dei cementi ai requisiti di  accettazione  attraverso  il
servizio di controllo e certificazione di qualita'; 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
  I cementi di cui all'art. 1, lettere A) e C), della legge 26 maggio
1965, n. 595, utilizzati per confezionare il conglomerato  cementizio
normale, armato e precompresso, devono essere previamente controllati
e certificati secondo la  procedura  di  cui  al  regolamento  C.N.R.
I.C.I.T.E. del "Servizio di controllo e certificazione dei  cementi",
allegato al presente decreto (rapporto n.  720314/265  del  14  marzo
1972). 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
           sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato 
              con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
           1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle 
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il 
              rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli 
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse:
             - La legge n. 595/1965 reca: "Caratteristiche tecniche e
          requisiti dei leganti idraulici". Si trascrive il  relativo
          art. 8:
             "Art.  8.  -  Con decreto del Ministro per l'industria e
          per il commercio, di concerto con il Ministro per i  lavori
          pubblici,  sentito  il  Consiglio nazionale delle ricerche,
          sono stabiliti i limiti minimi delle resistenze meccaniche,
          con  le  tolleranze relative e i requisiti chimici e fisici
          atti a determinare la  rispondenza  del  leganti  idraulici
          alla  definizione  ed  agli  impieghi  di ciascuno di essi,
          nonche' la metodologia delle prove per l'accertamento,  per
          ciascun   tipo,   dei  requisiti  e  delle  caratteristiche
          prescritti".
             -  Il  D.M.  3  giugno  1968,  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 180 del 17 luglio 1968, reca nuove  norme  sui
          requisiti di accettazione e modalita' di prova dei cementi.
          Il  predetto  decreto  e'  stato  modificato  dal  D.M.  20
          novembre  1984,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 353
          del  27  dicembre  1984,  successivamente  rettificato  con
          avviso  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 26 del 31
          gennaio 1985.
          Nota all'art. 1:
             L'art.  1 della legge n. 595/1965 (per il titolo si veda
          nelle note alle premesse) e' cosi' formulato:
             "Art.  1.  - Agli effetti della presente legge i leganti
          idraulici si distinguono in:
            A. - Cementi normali e ad alta resistenza:
             a) portland;
             b) pozzolanico;
             c) d'altoforno.
            B. - Cemento alluminoso.
            C. - Cementi per sbarramenti di ritenuta:
             a) portland;
             b) pozzolanico;
             c) d'altoforno.
            D. - Agglomeranti cementizi:
             a) a lenta presa;
             b) a rapida presa.
            E. - Calci idrauliche:
             a) calci idrauliche naturali in zolle;
             b) calci idrauliche naturali o artificiali in polvere;
             c)  calce eminentemente idraulica naturale o artificiale
          in polvere;
             d) calce idraulica artificiale pozzolanica in polvere;
             e) calce idraulica artificiale siderurgica in polvere".