IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n.
424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;
  Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, che ha stabilito la
delimitazione  della  competenza  territoriale  delle  circoscrizioni
doganali  e  dei  compartimenti  doganali,  le dogane principali e le
dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali,  i
posti  doganali  ed  i  posti  di osservazione dipendenti da ciascuna
dogana, nonche' la competenza per materia delle dogane di  seconda  e
terza categoria;
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia
doganale approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  23
gennaio 1973, n. 43;
  Visto in particolare l'art. 9 di detto decreto del Presidente della
Repubblica n. 43/73 cosi' come modificato dall'art. 1, punto 1),  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8  maggio  1985, n. 254,
concernente l'attuazione della direttiva CEE n. 83/643, relativa alla
agevolazione  dei  controlli fisici e delle formalita' amministrative
nei trasporti di merci tra Stati membri, previsto dall'art.  1  della
legge 29 ottobre 1984, n. 734;
  Viste  le  richieste  presentate  dalla  Fiat  Auto S.p.a. con sede
legale in Torino, corso Agnelli, 200, dalla Fiat Veicoli  industriali
S.p.a.,  con  sede  legale  in Torino, via Puglia n. 35, e della Fiat
Aviazione S.p.a., con sede legale in Torino, via Nizza, 312, volte ad
ottenere  l'istituzione  -  ai  sensi  dell'art. 9, ultimo comma, del
citato testo unico - di sezioni doganali  presso  i  propri  impianti
siti rispettivamente in:
   corso Orbassano n. 387, Torino;
   strada delle Cascinette, ingresso 6, Torino;
   via Passo Buole, 22, Torino;
  Considerata l'opportunita' di aderire alle cennate richieste;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  Sono istituite le seguenti tre sezioni doganali:
   1)  sezione  doganale  destinata  a funzionare presso gli impianti
della Fiat Auto S.p.a., siti in corso Orbassano n. 387, Torino;
   2)  sezione  doganale  destinata  a funzionare presso gli impianti
della  Fiat  Veicoli  industriali  S.p.a.,  siti  in   strada   delle
Cascinette, ingresso 6, Torino;
   3)  sezione  doganale  destinata  a funzionare presso gli impianti
della Fiat Aviazione S.p.a., siti in via Passo Buole n. 22, Torino.
  Ai sensi dell'art. 9 del testo unico delle disposizioni legislative
in materia doganale,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le facolta' delle predette sezioni
doganali saranno stabilite dal  capo  della  circoscrizione  doganale
competente per il territorio.
  Si  applicano  le  disposizioni  di cui all'ultimo comma del citato
art. 9.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 9 marzo 1988
                                                    Il Ministro: GAVA