IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica; Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali ed i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonche' la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; Visto in particolare l'art. 9 di detto decreto del Presidente della Repubblica n. 43/73 cosi' come modificato dall'art. 1, punto 1), del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, concernente l'attuazione della direttiva CEE n. 83/643, relativa alla agevolazione dei controlli fisici e delle formalita' amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri, previsto dall'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 734; Viste le richieste presentate dalla Fiat Auto S.p.a. con sede legale in Torino, corso Agnelli, 200, dalla Fiat Veicoli industriali S.p.a., con sede legale in Torino, via Puglia n. 35, e della Fiat Aviazione S.p.a., con sede legale in Torino, via Nizza, 312, volte ad ottenere l'istituzione - ai sensi dell'art. 9, ultimo comma, del citato testo unico - di sezioni doganali presso i propri impianti siti rispettivamente in: corso Orbassano n. 387, Torino; strada delle Cascinette, ingresso 6, Torino; via Passo Buole, 22, Torino; Considerata l'opportunita' di aderire alle cennate richieste; Decreta: Articolo unico Sono istituite le seguenti tre sezioni doganali: 1) sezione doganale destinata a funzionare presso gli impianti della Fiat Auto S.p.a., siti in corso Orbassano n. 387, Torino; 2) sezione doganale destinata a funzionare presso gli impianti della Fiat Veicoli industriali S.p.a., siti in strada delle Cascinette, ingresso 6, Torino; 3) sezione doganale destinata a funzionare presso gli impianti della Fiat Aviazione S.p.a., siti in via Passo Buole n. 22, Torino. Ai sensi dell'art. 9 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le facolta' delle predette sezioni doganali saranno stabilite dal capo della circoscrizione doganale competente per il territorio. Si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del citato art. 9. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 9 marzo 1988 Il Ministro: GAVA