IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 28 novembre 1980, n. 784, recante norme per la realizzazione del progetto di metanizzazione; Visto, in particolare, l'art. 11, quarto comma, della richiamata legge n. 784/1980 che ha autorizzato ai punti 1) e 2) la concessione, ai comuni e loro consorzi, di contributi in conto capitale e sugli interessi per l'assunzione di mutui per la realizzazione delle opere indicate al terzo comma dello stesso art. 11; Visto, altresi', l'art. 3, comma secondo, punto 2), del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 445, che nel modificare i soprarichiamati punti 1) e 2) della surriferita legge n. 784/1980 ha previsto, tra l'altro, all'ultimo periodo del punto 2), che "in sostituzione dei contributi sugli interessi i comuni ed i consorzi possono richiedere l'erogazione di un contributo in conto capitale dello stesso ammontare del contributo in conto interessi determinato in valore attuale secondo le modalita' fissate con decreto del Ministero del tesoro"; Viste le delibere CIPE in data 27 febbraio 1981 e in data 16 dicembre 1981, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 20 marzo 1981 e n. 30 del 1 febbraio 1982, e successive modificazioni; Visti i decreti ministeriali del 27 giugno 1981 e del 20 ottobre 1981, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 17 ottobre 1981 e n. 3 del 5 gennaio 1982; Considerato, infine, che in applicazione del richiamato art. 3 del predetto decreto-legge n. 364, occorre fissare le modalita' per la determinazione del contributo in conto capitale nei sensi soprariportati, nonche' apposite norme per il caso di ricorso da parte dei comuni e loro consorzi alla contrazione di mutui ordinari; Decreta: Art. 1. Il contributo in conto capitale di cui all'art. 3, comma 2, punto 2), del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 445, e' determinato dal Ministro del tesoro con lo stesso decreto di concessione delle agevolazioni previste dalla legge 28 novembre 1980, n. 784, o con ulteriore provvedimento dello stesso Ministro. Il contributo di cui al comma precedente e' pari all'ammontare dei contributi in conto interessi che spetterebbero agli enti interessati qualora alla spesa fosse finanziata con un mutuo agevolato di durata ventennale, ivi compreso un periodo di preammortamento di durata triennale, secondo le modalita' previste dagli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 27 giugno 1981. Il tasso di attuazione sara' pari al tasso di riferimento in vigore per il settore industriale nel bimestre in cui viene concesso il contributo, all'uopo decurtato della quota relativa al diritto di commissione e di un ulteriore punto percentuale. Il contributo verra' erogato in percentuale con le stesse modalita' previste per l'erogazione del contributo in conto capitale di cui al punto 1), comma quarto, dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784.