IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  28  novembre  1980,  n. 784, recante norme per la
realizzazione del progetto di metanizzazione;
  Visto,  in  particolare,  l'art. 11, quarto comma, della richiamata
legge n. 784/1980 che ha autorizzato ai punti 1) e 2) la concessione,
ai  comuni  e  loro consorzi, di contributi in conto capitale e sugli
interessi per l'assunzione di mutui per la realizzazione delle  opere
indicate al terzo comma dello stesso art. 11;
  Visto,   altresi',   l'art.   3,   comma  secondo,  punto  2),  del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito in legge 29  ottobre
1987,  n.  445,  che  nel  modificare i soprarichiamati punti 1) e 2)
della  surriferita  legge  n.  784/1980  ha  previsto,  tra  l'altro,
all'ultimo  periodo del punto 2), che "in sostituzione dei contributi
sugli  interessi  i  comuni  ed   i   consorzi   possono   richiedere
l'erogazione   di  un  contributo  in  conto  capitale  dello  stesso
ammontare del contributo in conto  interessi  determinato  in  valore
attuale  secondo  le  modalita' fissate con decreto del Ministero del
tesoro";
  Viste  le  delibere  CIPE  in  data  27  febbraio 1981 e in data 16
dicembre 1981, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 20 marzo
1981 e n. 30 del 1› febbraio 1982, e successive modificazioni;
  Visti  i  decreti  ministeriali del 27 giugno 1981 e del 20 ottobre
1981, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 286  del
17 ottobre 1981 e n. 3 del 5 gennaio 1982;
  Considerato,  infine, che in applicazione del richiamato art. 3 del
predetto decreto-legge n. 364, occorre fissare le  modalita'  per  la
determinazione   del   contributo   in   conto   capitale  nei  sensi
soprariportati, nonche' apposite norme per  il  caso  di  ricorso  da
parte dei comuni e loro consorzi alla contrazione di mutui ordinari;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Il  contributo  in conto capitale di cui all'art. 3, comma 2, punto
2), del  decreto-legge  31  agosto  1987,  n.  364,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  29 ottobre 1987, n. 445, e' determinato
dal Ministro del tesoro con lo stesso decreto  di  concessione  delle
agevolazioni  previste  dalla  legge  28 novembre 1980, n. 784, o con
ulteriore provvedimento dello stesso Ministro.
  Il  contributo di cui al comma precedente e' pari all'ammontare dei
contributi in conto interessi che spetterebbero agli enti interessati
qualora  alla spesa fosse finanziata con un mutuo agevolato di durata
ventennale, ivi compreso un  periodo  di  preammortamento  di  durata
triennale,  secondo  le  modalita'  previste dagli articoli 6 e 7 del
decreto ministeriale 27 giugno 1981.
  Il tasso di attuazione sara' pari al tasso di riferimento in vigore
per il settore industriale nel bimestre  in  cui  viene  concesso  il
contributo,  all'uopo  decurtato  della  quota relativa al diritto di
commissione e di un ulteriore punto percentuale.
  Il contributo verra' erogato in percentuale con le stesse modalita'
previste per l'erogazione del contributo in conto capitale di cui  al
punto 1), comma quarto, dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n.
784.