IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
Visto il decreto-legge 24 maggio 1984, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;
Vista la propria ordinanza n. 337/FPC/ZA in data 4 settembre 1984,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 12 settembre 1984, con
la quale e' stato confermato nei confronti del personale in servizio
presso il Raggruppamento autonomo recupero beni mobili della
protezione civile, il trattamento di missione fruito dal personale in
servizio presso gli uffici della gestione stralcio di cui all'art. 15
del decreto-legge 3 dicembre 1980, n. 799, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875;
Vista la propria ordinanza n. 1158/FPC in data 14 settembre 1987,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre 1987, con
la quale sono state revocate le agevolazioni concesse al personale
comandato presso il Raggruppamento autonomo recupero beni mobili
della protezione civile;
Constatato che con la predetta revoca viene preclusa la
possibilita' di corrispondere l'indennita' di missione al personale
impiegato nella stessa sede dopo il duecentoquarantesimo giorno ai
sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417;
Vista la nota n. 62/007798/0622/3371 del 23 marzo 1988 dello stato
maggiore Difesa sull'avvicendamento del personale del Raggruppamento
autonomo recupero beni mobili della protezione civile;
Considerato che ai fini della funzionalita' e continuita'
dell'attivita' del Raggruppamento autonomo recupero beni mobili della
protezione civile e' opportuno che al personale che riveste taluni
particolari incarichi venga assicurata una permanenza nella stessa
sede superiore ai duecentoquaranta giorni;
Accertato che il provvedimento non comporta oneri finanziari
aggiuntivi;
Dispone:
Art. 1.
La norma di cui all'art. 5-septies del decreto-legge 26 giugno
1981, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
1981, n. 456, continua ad applicarsi nei confronti del seguente
personale del Raggruppamento autonomo recupero beni mobili della
protezione civile:
comandante;
capo ufficio giuridico amministrativo;
ufficiale addetto al nucleo elaborazione dati;
capo servizio amministrativo;
capo gestione del denaro;
capo sezione contratti;
ufficiale addetto alle operazioni;
tre sottufficiali addetti all'ufficio giuridico amministrativo;
tre sottufficiali consegnatari dei materiali in carico al
Raggruppamento.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, addi' 12 aprile 1988
Il Ministro: GASPARI